Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26185 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 27/09/2021), n.26185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19408/2020 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale
Abbadia n. 8, presso lo studio dell’avv. A. M. Galimberti, che lo
rappresenta e difende per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Bologna, Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
25/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/06/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 25.5.20, rigettava il ricorso proposto da N.S., cittadino ivoriano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso N.S. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma.
Il ricorso alla luce dell’art. 35 bis, comma 13 cit., per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte e’, pertanto, inammissibile, mentre la mancata costituzione dell’amministrazione impugnata esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021