Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26184 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26184 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

sanzioni
amministrative

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CAPACCIO (81001170653), in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dagli Avvocati Francesco D’Angelo ed
Emilio Grimaldi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe
Torre;
– ricorrente contro
OROPALLO Clemente (RPL CMN 62Al2 F274G), elettivamente
domiciliato in Roma, via Asmara n. 26, presso lo studio
dell’Avvocato Luigi Cesaro, rappresentato e difeso, per
procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato
Roberto Di Santo;
– controrícorrente –

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Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione
distaccata di Airola n. 418 del 2011, depositata in data 10
maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Francesco D’Angelo.
Ritenuto

che con ricorso in opposizione a sanzione

amministrativa in data 19 dicembre 2007 Oropallo Clemente
conveniva in giudizio il Comune di Capaccio innanzi al
Giudice di Pace di Airola per sentir dichiarare
l’illegittimità del verbale di accertamento n. 1174/A/2007,
con cui si accertava a suo carico la violazione dell’art.
126-bis del Codice della strada;

che tale violazione derivava dalla omessa comunicazione
da parte dell’odierno intimato delle proprie generalità per
il completamento del procedimento avviato per sanzionare la
violazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S. precedentemente
accertata;
che il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e, per
l’effetto, annullava il verbale di cui sopra;
che il Comune di Capaccio interponeva tempestivo
appello innanzi al Tribunale di Benevento sezione
distaccata di Airola, chiedendo, in totale riforma della
sentenza impugnata, la conferma del verbale de quo;

consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

che il Tribunale di Benevento – sezione distaccata di
Airola rigettava l’appello, confermando la sentenza
impugnata;
che per la cassazione della sentenza in epigrafe il

motivi;
che ha resistito con controricorso Oropallo Clemente,
che ha eccepito l’inammissibilità e, comunque,
l’infondatezza del ricorso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[(m)] Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e
falsa applicazione degli articoli 126-bis, comma 2, e 204bis c.d.s., nonché dell’art. 22 della legge n. 689 del
1981, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per
avere il Tribunale erroneamente ritenuto la competenza del
Giudice di pace originariamente adito, in luogo di quello
competente ai sensi delle disposizioni summenzionate.
Il motivo di ricorso è fondato.

3

Comune di Capaccio ha proposto ricorso sulla base di tre

La giurisprudenza di legittimità

è chiaramente orientata
contrariamente a quanto

nel senso di non ammettere

ritenuto dalla decisione impugnata – che la caratteristica
omissiva dell’illecito amministrativo possa derogare il

126-bis C.d.S. sanziona, in

Invero, premesso che “l’art.

parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo
che senza giustificato motivo non ottempera, entro il
termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di
polizia

procedente

dell’identità

del

conducente

dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione”, il
locus commissí delicti dell’illecito de quo è il “luogo in
cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata
omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto
organo di polizia procedente” (Cass. n. 24757 del 2011).
Sicché deve necessariamente concludersi, conformemente a
quanto eccepito da parte ricorrente che “è territorialmente
competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di
contestazione della violazione dell’articolo 126 bis, comma
secondo, cod. strada – sanzionante il proprietario del
veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel
termine previsto le generalità del conducente al momento
della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha
sede l’organo di polizia procedente, giacché l’infrazione
si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la

4

dato letterale dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.

comunicazione che è stata omessa” (Cass. n. 17580 del
2007).
Si deve solo aggiungere che la questione di competenza era
stata tempestivamente sollevata dal Comune di Capaccio nel

specifico motivo di gravame.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta
l’assorbimento degli altri.
Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., sussistendone i presupposti di cui
all’art. 375, n. 5, cod. proc. civ., per essere ivi
accolto»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, non
apparendo le argomentazioni svolte dal resistente nella
memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale
idonee ad indurre a diverse conclusioni;
che, in particolare, non può essere condiviso l’assunto
secondo cui la competenza dell’adito Giudice di pace di
Airola dovrebbe ritenersi consolidata ai sensi dell’art. 5
cod. proc. civ., posto che all’epoca non si era ancora
formato l’orientamento recepito nella relazione, atteso che
la prima pronuncia nel senso indicato risale all’agosto
2007, mentre il ricorso in opposizione reca la data del
dicembre 2007;

5

giudizio di primo grado e riproposta in appello con uno

che quindi il primo motivo di ricorso va accolto, con
assorbimento degli altri motivi e con conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice
di pace di Salerno, di cui si dichiara la competenza per

giudice di pace di Capaccio, dinnanzi al quale la causa
dovrà essere riassunta nei termini di legge;
che ai sensi dell’art. 385, terzo coma, cod. proc.
civ., il Collegio ritiene di regolare le spese del presente
giudizio di legittimità, ponendole a carico del resistente,
in applicazione del criterio della soccombenza, nella
misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata; dichiara la
competenza del Giudice di pace di Salerno, dinnanzi al
quale rimette le parti, previa riassunzione del giudizio
nei termini di legge; condanna il resistente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 600,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi
e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 23 ottobre 2013.

territorio a seguito della soppressione dell’ufficio del

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