Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26184 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 08000/2017 R.G. proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio legale PANUNZIO e ROMANO e l’avvocato CORRADO

MORRONE, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRADO DE SIMONE,

CHIARA DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANCE SPA, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA,

mandataria di UNICREDIT SPA; S.I., P.A.,

P.G., P.P. E P.M., quali

eredi di P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1784/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29/09/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, Dott. CARDINO

Alberto, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.B.A. ricorre, con atto articolato su di un motivo formalmente unitario e notificato a partire dal 15/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 1784 del 16/03/2016 con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la reiezione dell’opposizione proposta al Tribunale di Latina avverso l’esecuzione immobiliare n. 232/94 r.g.e., promossa in danno di P.V. dalla Banca di Roma spa, deducendo, con ricorso depositato il 14/02/2008, di avere legittimamente acquistato il bene che ne era oggetto e che era stato posto in vendita, poichè l’errore di identificazione del cespite che affliggeva il pignoramento glielo rendeva inopponibile;

nessuno degli intimati (Trevi Finance spa e per essa Unicredit Credit Management Bank spa, quale mandataria di Unicredit spa; S.I., nonchè A., G., P. e P.M.) espleta attività difensiva;

per l’adunanza camerale del 29/09/2020, mentre il P.G. conclude per iscritto con richiesta di rigetto del ricorso (ricostruite le vicende del giudizio di opposizione, in buona sostanza, nel senso della percepibilità, da parte dell’opponente, della riferibilità al bene pure della formalità lamentata come pregiudizievole), la ricorrente deposita la prova del completamento di rituale notifica a mezzo posta ordinaria nei confronti di Trevi Finance spa e di altri due intimati ( S.I. e P.A., per compiuta giacenza), ma anche memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, dal comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, con istanza di concessione di termine per rinnovare la notificazione del ricorso agli intimati M., P. e P.G., contumaci in appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non vi è luogo a provvedere sulle istanze relative alla corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti degli intimati M., P. e P.G., alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità (con principio affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826; in termini, poi, pure in caso d’infondatezza: Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141);

va infatti premesso che, per giurisprudenza fermissima (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), per il principio di consumazione dell’impugnazione è escluso che le memorie concesse alle parti per l’udienza pubblica di discussione dall’art. 378 c.p.c. o per l’adunanza camerale di sesta sezione e di sezione ordinaria, rispettivamente dagli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., possano svolgere funzione, con le argomentazioni o le difese ivi contenute, diversa od ulteriore rispetto alla mera chiarificazione od illustrazione degli argomenti e delle ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente – e non inammissibilmente – enunciati nel ricorso, sicchè esse non possono mai integrarli (sulla memoria per l’udienza di discussione: Cass. 29/03/2006, n. 7237; sulla memoria per l’adunanza camerale di sesta sezione: Cass. 28/11/2018, n. 30760; Cass. ord. 23/08/2011, n. 17603) e così colmare lacune o sanare vizi originari di quelli;

tanto impone di scrutinare il ricorso della D.B. soltanto in relazione alla sua struttura originaria: la quale è tale da non consentire l’adeguata percezione del contenuto delle doglianze mosse con l’atto introduttivo dell’opposizione, in relazione all’esatto contenuto degli atti da essa presupposti, di peculiare complessità;

la ricorrente formula un complessivo motivo, così rubricandolo: “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. e dei canoni di interpretazione della domanda, in rapporto alla inesatta rilevazione del mutamento delle conclusioni; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2914 c.c., n. 1; violazione e/o falsa applicazione dei principii che disciplinano la pubblicità immobiliare, anche sullo specifico tema della inopponibilità al terzo acquirente del pignoramento immobiliare non trascritto antecedentemente alla vendita; omesso esame del difetto assoluto di trascrizione del pignoramento sulla particella (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)), che identifica il bene acquistato da D.B.A.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dei principii generali in tema di obbligo di motivazione; motivazione insanabilmente contraddittoria, quanto al contrasto emergente tra l’affermare, da un lato, che il terzo fa salvo il proprio acquisto qualora sia dotato di un titolo “trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento” e, dall’altro lato, che è “irrilevante” “che sulla particella n. (OMISSIS) non gravi formalmente alcuna trascrizione”; motivazione apparente, manifestamente illogica ed inconferente quanto al rilievo, in,-vero favorevole alla ricorrente, che non vi è prova che nell’atto di provenienza del bene al D.P.R., dante causa della D.B., fosse menzionata la rettifica della particella catastale (da (OMISSIS) a (OMISSIS), già (OMISSIS)) identificativa del bene donato al debitore esecutato, P.V.”;

con tale articolata censura, la ricorrente parrebbe in sostanza addurre l’illegittimità della sottoposizione a pignoramento di un bene che adduce avere legittimamente acquistato, per essere stato, al momento in cui l’acquisto avveniva, esente da formalità pregiudizievoli, restando a lei inopponibili quelle successivamente trascritte dipendenti da attività, talora unilaterali e di pretesa retroattività, di rettifica di altri atti in conflitto con il suo acquisto: attività che avrebbero così l’effetto di estendere indebitamente ma univocamente il vincolo derivante dal pignoramento al bene di proprietà della ricorrente;

eppure, a prescindere anche dai dubbi indotti dalla carenza di specificità per la formulazione della censura fin dalla sua multipla rubrica, per consentire a questa Corte di ricostruire gli atti e l’accaduto nel suo complesso, sarebbe stato necessario che il ricorso e solo il ricorso (non soccorrendo la ricorrente l’attività di integrazione in parte operata solo con la memoria) contenesse specifico o comunque adeguato riferimento:

– al contenuto dell’atto di pignoramento e della relativa nota di trascrizione quanto all’esatta descrizione del bene ivi staggito;

– alla situazione risultante dai pubblici registri immobiliari al tempo del pignoramento con riferimento al soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito (notorio essendo che la consultazione di quei registri avviene su base personale) e relativamente al bene come descritto nel medesimo;

– al contenuto degli atti successivi che hanno interessato il bene oggetto del pignoramento e quello oggetto dell’acquisto da parte della D.B.: con adeguata evidenziazione della relativa data di formazione e di quella rispetto alla quale si pretenderebbe o si contesterebbe abbiano dispiegato i loro effetti, da indicare poi in modo altrettanto analitico ed idoneo;

– al contenuto degli atti oggetto dell’ordinanza 9-11/05/2011 del g.e., che oltretutto parrebbe avere escluso la rettificabilità del pignoramento per l’insanabilità dell’errore nell’identificazione dei cespiti, prospettando la necessità di rinunciare e iniziare diversa procedura esecutiva con corretta identificazione del cespite pignorato: ciò da cui potrebbe perfino derivare l’esenzione del bene della ricorrente dagli sviluppi negativi del processo esecutivo pure da lei paventati e tali da fondare il suo stesso interesse ad agire;

in difetto di tali indispensabili elementi, non evincibili – e tanto meno con l’immediatezza richiesta per il ricorso per cassazione, non potendo esigersi da questa Corte un’attività di estrapolazione od integrazione delle doglianze – dal contenuto del ricorso, resta impossibile verificare se al tempo dell’acquisto da parte della D.B. la menzione nel suo atto di acquisto della particella catastale identificativa del cespite corrispondesse o meno a quella resa oggetto del pignoramento come univocamente identificata dalla relativa trascrizione o da altri atti trascritti in precedenza o, se successivamente, per altra ragione opponibili all’avente causa;

pertanto, non è messa questa Corte in grado di verificare la correttezza della tesi dell’opponente originaria, essere cioè il bene stato effettivamente acquistato dalla D.B. libero da formalità pregiudizievoli a lei opponibili e soprattutto, al contempo, aver finito il bene col coincidere con quello oggetto della procedura esecutiva, proseguita in effetti – e nonostante il provvedimento del g.e. pure richiamato – indebitamente ai danni di lei;

resta precluso, in particolare, l’esame della correttezza delle tesi in diritto della gravata sentenza: dell’incompatibilità, con l’opposizione ex art. 619 c.p.c., di una declaratoria di non opponibilità di un atto di acquisto del debitore esecutato; della univocità dell’identificazione in fatto o in concreto dei beni al tempo del pignoramento e dell’acquisto da parte dell’opponente; della rilevanza o meno della mancata produzione dell’atto di provenienza del bene al dante causa dell’opponente;

non può quindi farsi a meno di pronunciare l’inammissibilità del ricorso: ma non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente giudizio, non avendovi svolto attività gli intimati;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime, Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive, Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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