Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26184 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 06/12/2011), n.26184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott. B.

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2,

presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), S.A.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PARASCANDOLO SILVIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VICINI ROBERTA giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1162/2008 del TRIBUNALE di MODENA, 1^ SEZIONE

CIVILE, depositata il 28/07/2008, R.G.N. 2056/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato SILVIA PARASCANDOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale per tardività della notifica, rigetto 1 motivo,

accoglimento del 2 motivo, assorbito il 3.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 luglio 2008 il Tribunale di Modena accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione avviata dalla s.p.a.

Italfondiario nei confronti di M.C., proseguita poi da M.L. ed S.A.M. ritenendo idonea la prova del pagamento di Euro 5.000,00 mediante il bonifico effettuato, non avendo d’altro canto il creditore provato il contrario, ed accertava il restante credito pari ad Euro 13.642,21. Ricorre per cassazione la s.p.a. Italfondiario. Resistono M.L. e A.M. S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno pregiudizialmente esaminati i rilievi di inammissibilità del ricorso per cassazione e tardività della notifica di esso.

Il primo rilievo è infondato essendo pacifico (ex multis Cass. 9591 del 2011) che le sentenze che hanno deciso, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., opposizioni alle esecuzioni, pubblicate tra la data del 1 marzo 2006 e la data del 4 luglio 2009 sono soggette a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, non essendo impugnabili con l’appello a norma dell’art. 616 cod. proc. civ. come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14.

Fondato è invece il secondo rilievo.

Ed infatti il termine per ricorrere in cassazione, non soggetto a sospensione feriale avverso le sentenze sulle opposizioni all’esecuzione a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3 (Cass. 4942 del 2010), a norma dell’art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile – da calcolare “ex nominatione dierum”, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ; ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo 2, – scadeva il 28 luglio 2009.

Costituisce poi ius receptum il principio secondo il quale per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, onde evitare alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non è sufficiente che l’atto sia stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, ma è necessario che il procedimento notificatorio non si sia completato per circostanze non imputabili al richiedente, ma addebitabili esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari. Di conseguenza la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (S.U. 7607 del 2010, 21154 del 2010).

Nella fattispecie dalle relate di notifica in originale allegate al ricorso contenuto nel fascicolo del ricorrente risulta che la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare a L. M. e S.A.M. presso il difensore domiciliatario è avvenuta il 7 agosto 2009, come – dal medesimo dott. T. – attestato con il timbro recante i suoi dati e siglato.

Tale consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica è dunque tardiva.

Quanto invece alle notifiche non perfezionatesi, secondo la tesi del ricorrente, per errore dell’ufficiale giudiziario che le avrebbe trasmesse ai destinatari all’indirizzo del difensore senza indicare il nome di costui presso il quale avevano eletto domicilio e che a causa di questa omissione non sono state ricevute, malgrado egli avesse esattamente fornito tali indicazioni, a pag. 19, aggiunta al ricorso, sotto le parole “relata di notificazione”, le prove a tal fine offerte sono inidonee perchè le relate ai destinatari 1 e 2 con il cron. n. 19707 – di cui una sovrapposta alla predetta pagina 19, l’altra allegata – recanti il nome di costoro domiciliati presso il loro difensore, non solo sono in fotocopia, ma sono prive di data e di firma dell’ufficiale giudiziario, nè a tal fine è utilizzabile la stampigliatura di un timbro di invio a mezzo del servizio postale datato 28 luglio 2009 “Corte di appello di Roma Ufficiale Giudiziario P.A.”, con uno sciffo apposto su di esso, diverso tra il destinatario n. 1 e quello n. 2, perchè anch’esso in fotocopia.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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