Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26183 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26183 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

procedimento civile

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSERI Laura (PSS LRA 24H29 L780I), in proprio e nella
qualità di erede di Pietricola Forleano, e PIETRICOLA
Silvio (PTR SLV 49C04 F616L), nella qualità di erede di
Pietricola Forleano, rappresentati e difesi, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe
Addessi, presso lo studio del quale in Roma, viale Bruno
Buozzi n. 99 (studio D’Alessio), sono elettivamente
domiciliati;

ricorrenti

contro
TALARICO Natale e MONTESANO Maria Concetta

intimati

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2908
del 2011, depositata in data 1° luglio 2011.

Data pubblicazione: 21/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che con atto di citazione ritualmente

di essere comproprietari con i coniugi Talarico-Montesano
di una porzione immobiliare del loro appartamento adibita a
bagno e di aver effettuato, nel 1983, lavori di
ristrutturazione al fine di rendere agevole l’entrata in
comune al bagno in questione, convenivano in giudizio
dinanzi al Tribunale di Latina Talarico Natale e Montesano
Maria Concetta, assumendo di essere stati spogliati nel
possesso della porzione di bagno in comune e chiedendo al
giudice adito il ripristino della situazione quo ante e la
restituzione in loro favore della piena disponibilità della
porzione di bagno in possesso esclusivo dei convenuti;
che si costituivano i convenuti, i quali, eccependo la
formazione del giudicato sulla questione per effetto di una
precedente sentenza di condanna degli odierni attori,
proponevano domanda riconvenzionale, tendente ad ottenere
lo spostamento della porta d’ingresso della loro abitazione
sul lato sinistro del corridoio per rendere quest’ultimo
condominiale nella sua interezza;
che il Tribunale di Latina accoglieva la domanda,
ordinando ai convenuti di consentire agli attori il

notificato Passeri Laura e Pietricola Forleano, premettendo

ripristino

della

situazione

42110

ante,

mediante

l’avanzamento della porta d’ingresso del loro appartamento
di 70 cm, e di restituire la piena disponibilità della
porzione di bagno nel possesso esclusivo dei coniugi

proposta dai convenuti;
che avverso tale sentenza Talarico Natale e Montesano
Maria Concetta proponevano gravame, lamentando l’errata
interpretazione, da parte del Tribunale, della precedente
sentenza n. 88 del 2002 e della planimetria catastale
redatta dal c.t.u. nel precedente giudizio. Deducevano
altresì la definitiva formazione di giudicato formale sulla
restituzione della disponibilità del bagno;
che la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello,
condannando i coniugi Passeri-Pietricola al ripristino
dello

status quo ante

in favore degli appellanti, oltre

alla refusione delle spese di lite dei due gradi di
giudizio;
che Passeri Laura e Pietricola Silvio, in proprio e
nella qualità di eredi di Pietricola Forleano, deceduto
nelle more del giudizio di primo grado, hanno proposto
ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi;
che con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360
n. 4) cod. proc. civ., la nullità della sentenza d’appello

3

Talarico-Montesano; e rigettava la domanda riconvenzionale

per nullità della notifica dell’atto d’appello nei
confronti di Pietricola Forleano;
che con il secondo motivo i ricorrenti deducono, in via
subordinata, omessa insufficiente e contraddittoria

giudizio;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che, nel formulare una relazione nel senso
dell’accoglimento del ricorso, il consigliere relatore ha
premesso che non risultava effettuato il deposito degli
avvisi di ricevimento dell’avvenuta notificazione del
ricorso a mezzo del servizio postale, specificando che, ove
detti avvisi non fossero depositati secondo le indicazioni
contenute nella sentenza delle Sezioni Unite n. 627 del
2008, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile;
che il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno
depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del
ricorso avvenuta a mezzo posta;
che trova quindi applicazione il principio per cui «la
produzione

dell’avviso

di

ricevimento

del

piego

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale
ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà

formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato
mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372,
secondo comma, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di
attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per
cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della

notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle

corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc.
civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver
ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi

postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del
1982» (Cass., S.U., n. 627 del 2008);
che dunque il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 23 ottobre 2013.

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