Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26183 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23638-2018 proposto da:

G.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avv. CRISTIAN D’ORLANDO;

– ricorrente –

contro

IMPRESA VERDE COLDIRETTI FRIULI SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GRAZIANI, che lo rappresenta e difende;

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI UDINE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CACCINI, 1, presso lo studio dell’avvocato SERENA

CIANCIULLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIETRO MUSSATO;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 264/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine la Federazione Provinciale Coldiretti Udine e Impresa Verde Coldiretti Friuli s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Forni Avoltri, per l’affidamento dell’affitto per il periodo 2013 – 2018 di due malghe e annessi pascoli, a causa della cancellazione per errore dell’attore dal Registro delle imprese da parte della Federazione Provinciale Coldiretti Udine. Impresa Verde Coldiretti Friuli s.r.l. chiamò in causa Assicurazioni Generali Italia s.p.a.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il G.. Con sentenza di data 31 maggio 2018 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, con riferimento al fax di Impresa Verde Coldiretti Friuli s.r.l. nel quale si affermava che la cancellazione del G. dal Registro delle imprese era avvenuta per mero errore e che l’attività agricola di costui non era mai cessata del tutto, in primo luogo che il fax non poteva integrare una confessione in quanto contenente non un fatto obiettivo, dubbio fra le parti, ma un mero giudizio, in secondo luogo che l’unico teste escusso che aveva saputo chiarire con completezza i termini della vicenda era la teste D.R., la quale, con dichiarazione in grado adeguatamente di sostenere la decisione di primo grado, aveva confermato che la convocazione del G. era avvenuta per fargli sottoscrivere la richiesta di cancellazione sul presupposto che l’iscrizione non fosse più necessaria e che la ricevuta dell’invio telematico era stata consegnata allo stesso G., il quale ben avrebbe potuto avvedersi del fatto che era stata chiesta la cancellazione. Osservò ancora che l’attendibilità della D.R. non poteva essere messa in dubbio per il solo fatto che la stessa era dipendente della società a cui l’appellante attribuiva l’errore, trattandosi di censura in contrasto con la condotta processuale dell’attore in primo grado, che aveva chiesto l’escussione della teste a prova contraria delle circostanze articolate dalla controparte, senza neppure eccepirne l’incapacità e ritenendone implicitamente l’attendibilità. Aggiunse infine che l’istanza proposta dall’appellante di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per l’assunzione di nuove prove testimoniali e l’acquisizione di nuovi documenti andava rigettata a causa dell’irrilevanza dei secondi (pressochè costituiti dal contenuto di indagini difensive svolte dal legale del G. nel procedimento penale per la presunta falsa testimonianza della D.R.) e delle circostanze riferite dalle persone sentite sempre in sede di indagini del difensore, senza avere assistito al colloquio fra il G. e la D.R., o d’incerta attendibilità in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti di causa (teste S.M.).

Ha proposto ricorso per cassazione G.D. sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi la Federazione Provinciale Coldiretti Udine, Impresa Verde Coldiretti Friuli s.r.l. e Generali Italia s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il fax del 10 maggio 2013 di Impresa Verde Coldiretti trasmesso al Comune di Forni Avoltri recava la menzione della copia di visura camerale del G. specificando che si trattava di ripristino di iscrizione “in quanto per un errore ne era stata chiesta la cancellazione. L’attività agricola non è mai cessata e permane tuttora”, Aggiunge che si è davanti a confessione per l’enunciazione del fatto storico che la cancellazione della ditta era avvenuta per errore.

Il motivo è infondato. Oggetto della censura è la mancata attribuzione dell’efficacia di confessione al fax in questione. Il ricorrente ha precisato che il fax è stato inviato al Comune di Forni Avoltri. Essendo diretta non alla parte, ma ad un terzo, la dichiarazione è priva dell’efficacia di prova legale propria della confessione stragiudiziale, potendo al più essere liberamente apprezzata dal giudice, che è ciò che peraltro ha fatto il giudice di merito, il quale con riferimento al fax in questione in primo luogo ne ha escluso l’efficacia di confessione, in secondo luogo ha valutato la testimonianza della D.R. come adeguato fondamento della decisione di primo grado, svalutando così in sede di libero apprezzamento la portata probatoria del fax.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che D.R.V. era testimone indicata proprio dalla parte attrice, che dunque non aveva interesse prima della testimonianza ad eccepirne l’incapacità ai sensi dell’art. 246, e che la decisione impugnata ha fatto dipendere l’attendibilità della teste esclusivamente dalla mancata eccezione di incapacità, omettendo qualsiasi valutazione sulla precisione e completezza della dichiarazione, nonchè sulla situazione potenzialmente produttiva di incapacità.

Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Il giudice di appello ha valutato come attendibile la testimonianza senza basare la valutazione sulla mancata eccezione di incapacità ma sulle qualità intrinseche della dichiarazione testimoniale (avere chiarito con completezza i termini della vicenda) e sulla condotta processuale del G., che aveva indicato la D.R. quale teste, implicitamente riconoscendone l’attendibilità. La mancata eccezione di incapacità è un quid pluris rispetto a tali rilievi, che non modifica l’idoneità di quelle ragioni a sostenere la valutazione di attendibilità della teste. E’ appena il caso di aggiungere che il profilo dell’incapacità della teste, cui si fa riferimento nella parte finale del motivo, è privo di rilevanza in mancanza della tempestiva proposizione della relativa eccezione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 396 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che i mezzi istruttori di cui all’istanza di rimessione in termini non potevano essere dedotti prima, in quanto emersi per effetto della specifica attività difensiva ulteriore, e che fra le prove ammissibili in appello devono farsi rientrare anche quelle dirette a dimostrare la falsità delle prove su cui si è fondata la decisione di primo grado, ossia un vizio revocatorio.

Il motivo è inammissibile. Anche tale censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Il mancato accoglimento dell’istanza istruttoria, che sarebbe stata proposta nelle forme dell’istanza di rimessione in termini, non è stata dettata da ragioni di inammissibilità per la mancanza dei presupposti di cui all’art. 153, ma per una valutazione di merito in ordine alla rilevanza dei mezzi istruttori, reputati inidonei sul piano probatorio per profili intrinseci e di contenuto del mezzo.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che all’istanza di rimessione in termini risultava allegato un messaggio di posta elettronica di data 20 settembre 2017 del responsabile della c.c.I.A.A. nel quale si affermava che la cancellazione non era avvenuta perchè il soggetto aveva un volume di affari inferiore a Euro 7.000,00 (sicchè non sarebbe stato più obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese pur potendo continuare ad operare), ma perchè era stata dichiarata la cessazione di ogni attività svolta, e che nella domanda di cancellazione presentata all’ufficio risultava indicata come causale il codice indicante la cessazione dell’attività. Aggiunge che la falsità della testimonianza della D.R. risultava così documentata e che era stato omesso l’esame di un fatto decisivo.

Il motivo è inammissibile. La censura risulta proposta sia sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia quale vizio motivazionale. In ordine al primo aspetto va rammentato che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (da ultimo Cass. n. 1229 del 2019). La censura non risulta proposta nei termini indicati.

Quanto al vizio motivazionale va rammentato che nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 27 settembre 2016, n. 19001; 22 dicembre 2016, n. 26774). L’onere processuale non risulta assolto.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che la motivazione in relazione alla testimonianza di S.M. è apparente ed in contrasto con le facoltà concesse al difensore ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p.. La motivazione è incomprensibile in quanto alle domande del difensore in sede di investigazioni difensive lo S. non aveva dichiarato di non ricordare le circostanze del fatto.

Il motivo è inammissibile. Benchè in rubrica siano richiamati la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed il vizio motivazionale, la censura ha ad oggetto sia la mancanza di motivazione, che la violazione della disciplina del processo penale in ordine alla indagini difensive. Sotto quest’ultimo aspetto la censura è priva di ammissibilità in quanto verte sulla violazione di una regola non applicabile al processo civile. Circa la denuncia di motivazione apparente, va rammentato che è denunciabile in Cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il vizio è invece qui denunciato mediante il confronto con una asserita risultanza processuale.

E’ appena il caso di aggiungere che la censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto comunque priva di decisività perchè il giudice di merito ha reputato l’incerta “attendibilità in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti di causa” non nel senso circoscritto del mancato ricordo delle circostanze di fatto, ma nel senso (anche) più lato della non sicura corrispondenza alla realtà dei fatti di una dichiarazione lontana nel tempo da quando quei fatti si erano verificati.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Federazione Provinciale Coldiretti Udine, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Impresa Verde Coldiretti Friuli s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Generali Italia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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