Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26183 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11,

presso lo studio dell’avvocato ROMOLI GIANNI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza 23 dicembre 2000, F.P. chiese il rimborso della maggiore irpef pagata dal 17 agosto 1995 sui ratei di pensione integrativa corrispostagli dall’Inps a carico del fondo aziendale dell’istituto, che aveva operato la ritenuta sull’intero trattamento anzichè sull’87,50 delle spettanze, come stabilito dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 7. L’impugnazione del silenzio rifiuto dell’amministrazione è stata accolta dalle commissioni tributarie provinciale e regionale di Roma. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso la decisione d’appello. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si sostiene che il ricorso introduttivo del contribuente avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per mancata precisazione della somma domandata in restituzione. Disattendendo la corrispondente eccezione sollevata in appello, la CTR avrebbe violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 perchè l’omessa indicazione del quantum avrebbe reso la lite di valore indeterminabile, con la conseguenza che il contribuente non avrebbe potuto proporla personalmente, senza assistenza di difensore.

Il motivo è infondato.

Sta in contrario alla tesi con esso sostenuta che il petitum è determinabile in base ad operazioni meramente aritmetiche, e che, seppure risultasse superiore ad Euro 2.582,28, per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato avrebbe potuto essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non avesse ottemperato, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria (Cass. 620/2006). Circostanza che nella specie non risulta.

Col secondo motivo – deducendo violazione di legge – si lamenta che la CTR abbia respinto la eccezione di decadenza sollevata dall’ufficio ritenendo che alla fattispecie dovesse applicarsi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 sicchè il termine per domandare la restituzione delle ritenute fosse quello decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ. La doglianza è fondata.

E’ invero consolidato nella giurisprudenza di questa corte il principio che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti secondo le modalità stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. La norma applicabile alla fattispecie è viceversa quella del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, concernente il termine di presentazione dell’istanza di rimborso da parte del sostituito nel caso di ritenuta effettuata dal sostituto d’imposta – qual è indubbiamente l’Inps (cfr. Cass. 1422/2000).

Il prolungamento di detto termine da diciotto a quarantotto mesi è stato disposto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 6, con decorrenza dal 1 gennaio 2001. Nella specie, la domanda di rimborso fu presentata il 23 dicembre 2000, quand’era applicabile il termine di decadenza di diciotto mesi precedentemente stabilito. Per le ritenute operate fino al 23 giugno 1998 doveva dunque essere accolta l’eccezione di decadenza.

Va dunque respinto il primo ed accolto il secondo motivo di ricorso con riferimento alle ritenute operate prima del 23 giugno 1998. La sentenza impugnata va cassata in parte, e la causa decisa nel merito – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente per le ritenute subite dopo la data indicata.

Vanno compensate le spese dei tre gradi in ragione della metà.

P.Q.M.

Respinge il primo motivo di ricorso ed accoglie in parte il secondo.

Cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e – decidendo nel merito – accoglie l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite, quanto alle ritenute operate prima del 23 giugno 1998. Condanna l’Amministrazione finanziaria al rimborso delle metà delle spese del processo, metà che liquida in Euro 100,00 per diritti, 150,00 per onorari e 30,00 per esborsi per ciascuno dei due gradi di merito; ed in Euro 300,00 di cui 250,00 per onorari per giudizio di legittimità. Per tutti i gradi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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