Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26182 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 06/03/2018, dep. 18/10/2018), n.26182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24365 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Ekipo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dagli avv.ti Mario Garavoglia e Claudio Lucisano, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via

Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte n. 37/32/10, depositata il giorno 7 luglio

2010;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 marzo 2018

dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari;

letto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla ricorrente in

data 6 marzo 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla Ekipo s.p.a. un avviso di accertamento con il quale aveva recuperato a tassazione una maggiore IVA e irrogato le conseguenti sanzioni, relativamente all’anno di imposta 1999, a seguito di processo verbale di constatazione dal quale risultava che la società contribuente, che aveva emesso fatture in regime di non imponibilità, non aveva correttamente applicato la previsione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 41, in occasione della vendita di tre autovetture alla società tedesca “Ideai car Charter international Grubh”, con sede in (OMISSIS), in quanto non si era verificata una cessione comunitaria per carenza del requisito della territorialità, poichè non vi era stato il trasporto o la spedizione del bene ceduto presso altro stato membro, atteso che le autovetture erano rimaste, per accordo tra le parti, presso la cedente per essere locate a clienti italiani; avverso il suddetto avviso di accertamento aveva proposto ricorso la società contribuente, sostenendo che, in realtà, trovava applicazione la previsione normativa sopra indicata, in quanto sia il cedente che il cessionario erano soggetti passivi di imposta in differenti paesi comunitari e la cessione a titolo oneroso aveva determinato l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale sul bene da parte del cessionario e, inoltre, che il cessionario si era avvalso della possibilità offerta dalla normativa tedesca di procedere all’immatricolazione senza necessità dell’effettiva presenza dell’autoveicolo sul territorio nazionale; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso sulla base della documentazione prodotta dalla società contribuente con la memoria illustrativa da cui si evinceva che le autovetture erano state immatricolate in Germania e che, quindi, poteva dirsi provato il trasferimento fisico delle stesse; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello, in quanto: erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che quanto contenuto nella memoria illustrativa costituiva uno sviluppo dei motivi esposti in ricorso, sicchè, facendo unicamente riferimento ai motivi contenuti nel ricorso, non era stata data prova del trasporto o della spedizione delle autovetture presso il territorio nazionale della cessionaria; in ogni caso, la documentazione prodotta con la memoria illustrativa riguardava unicamente l’avvenuta immatricolazione in Germania, ma non poteva ritenersi, alla luce della normativa tedesca, che le autovetture erano state ivi trasportate; con riferimento alle sanzioni, ha ritenuto che le stesse fossero state legittimamente applicate anche relativamente alla misura;

la società Ekipo s.p.a. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte; si è costituita l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’atto depositato in data 6 marzo 2018 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo fatto richiesta di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito dalla L. n. 225 del 2016, accolta dall’Agenzia delle entrate Riscossione ed avendo provveduto al pagamento delle rate fino a quel momento scadute;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

considerato che all’atto di rinuncia è allegata procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente con la quale si conferisce al difensore mandato a rinunciare e che il suddetto atto è stato notificato alla controparte;

ritenuto di dovere dichiarare l’estinzione del giudizio per avvenuta

rinuncia, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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