Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26182 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 175/2 005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità ricorso del

Ministero, rigetto ricorso dell’Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Milano ha accolto la domanda di rimborso della somma pagata a titolo di IRAP 1999 da C.A.. Il contribuente non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate propone un primo motivo di ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè invoca una circostanza di fatto (“il contribuente si è nelle more avvalso della definizione automatica dei redditi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7”) che non trova riscontro nella sentenza impugnata, e non chiarisce come sarebbe stata acquisita al processo.

Col secondo motivo si sostiene una tesi di diritto (che “l’imposta sia dovuta da chiunque eserciti un’arte o una professione, anche se con la sola organizzazione indispensabile per lo svolgimento dell’attività”) che contrasta con l’indirizzo ormai consolidato assunto dalla giurisprudenza di questa corte, anche alla luce della sentenza 156/2001 della corte costituzionale.

Il ricorso va dunque respinto, senza decisione in punto spese perchè il contribuente non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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