Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26181 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26181 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GIUGNO Rosalia (DGG RSL 66H49 G273A), ODOARDI Giannino (DRD
GNN 58P11 C093K), TROZZO Rosario (TRZ RSR 38H10 C351S), MIGNOSA Maria Antonietta (MGN MNT 51S67 H501I), PASQUA Gioconda
(PSQ GND 60E68 H501V), POMPILI Fiammetta (PMP FMT 65B67
H501T), FATTOROSSI Anna Maria (FTT NMR 45P47 F4770), SIDERI
Rossana (SDR RSN 58A45 H501U), CAPOZZI Agata (CPZ GTA 50D68
H501Y), MANENTE Patrizia

(MNN PRZ 62D63 L497R), LOVISETTO Pa-

trizia (LVS PRZ 60R51 L407U), elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio
dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che li rappresenta e

1

Data pubblicazione: 21/11/2013

difende unitamente all’Avvocato Giovambattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrenti

contro

stro pro tempore;

intimato

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 516 del
2012, depositato il 4 maggio 2012, notificato il 28 settembre
2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Roda;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Velardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 settembre 2010 presso la Corte
d’appello di Perugia, Di Giugno Rosalia, Odoardi Giannino,
Trozzo Rosario, Mignosa Maria Antonietta, Pasqua Gioconda,
Pompili Fiammetta, Fattorossi Anna Maria, Sideri Rossana, Capozzi Agata, Manente Patrizia, Lovisetto Patrizia hanno proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della
non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione intro-

2

fr

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Mini-

dotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese di ottobre 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di febbraio 2007 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel me-

2010.
L’adita Corte d’appello il 4 maggio 2012 ha dichiarato la
domanda inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di
cui alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di
giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed essendo
l’eventuale ritardo nella definizione dei procedimenti

ex lege

n. 89 del 2001 compensabile dal giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto Di Giugno Rosalia, Odoardi Giannino, Trozzo Rosario, Mignosa Maria Antonietta, Pasqua Gioconda, Pompili Fiammetta, Fattorossi Anna Maria, Sideri Rossana, Capozzi Agata, ~ente Patrizia, Lovisetto Patrizia hanno proposto tempestivo ricorso sulla base di un unico
motivo; l’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai
fini della partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

se di aprile 2008, con sentenza depositata nel mese di marzo

Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte

lità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale

legge, è stata rigettata,

rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso non è fondato.
Sebbene successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, questa Corte abbia avuto modo di
pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve
ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di
durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua
violazione, tuttavia, nel caso in esame, il ricorso non può
trovare accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, il ricorso espone che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma nel
mese di ottobre 2006; che l’unico grado di giudizio di merito

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d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibi-

si è concluso con decreto depositato nel mese di febbraio
2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di aprile 2008 ed è terminato con
sentenza depositata nel mese di marzo 2010. La durata comples-

circa tre anni e 5 mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di dodici mesi intercorso
tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente
previsto per il ricorso per cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa cinque mesi.
Alla luce dell’accertata modesta irragionevole durata del
giudizio, il Collegio intende far proprio l’orientamento di
questa Corte, secondo il quale “l’esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo superi in
modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando
esso

trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo

di pochi mesi. In questa evenienza, infatti, appare logico
presumere, in relazione alla natura del danno stesso e sempre
che non risultino indicazioni contrarie scaturenti in primo
luogo dall’importanza della posta in gioco, che un lasso di
tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico
della parte sofferenze e patemi d’animo apprezzabili e, quindi, autonomamente enucleabili come danno evento” (Cass. n.
5317/2013). Nella fattispecie, il processo ha avuto una durata

5

Om

siva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di

irragionevole di soli cinque mesi, tali da non ingenerare nelle parti il patema d’animo connesso al riconoscimento
dell’indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.
Pertanto la domanda va respinta. Non v’è luogo a liquida-

tardivamente, partecipato all’udienza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16
luglio 2013.

zione delle spese, non avendo parte intimata, costituitasi

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