Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26181 del 16/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 16/10/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 16/10/2019), n.26181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorse 3361-2015 proposto da:
HOTEL BOLOGNA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISAGNO 14,
presso lo studio dell’avvocato TAGLIAFERRI RICCARDO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SEPI – SOCIETA’ ENTRATE DI PISA SRL, elettivamente domiciliato ROMA
VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato CLARICH MARCELLO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MICCINESI MARCO, PISTOLESI
FRANCESCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1313/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del
18/04/2C19 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Pisa la società Hotel Bologna a r.l. impugnava un avviso di pagamento notificatole dalla S.E.P.I. – Società delle Entrate di Pisa -, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno 2010.
La ricorrente, quale titolare della struttura alberghiera situata nel Comune di Pisa, eccepiva, tra l’altro, l’illegittimità dell’avviso di pagamento per mancanza di una legge che prevedesse espressamente l’applicazione della TARSU nel periodo di riferimento nonchè per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61,68 e 29, i quali prevedevano un trattamento tariffario identico per gli esercizi alberghieri e le abitazioni, mentre il Comune di Pisa aveva applicato immotivatamente tariffe nettamente superiori; eccepiva altresì l’illegittimità del regolamento comunale presupposto dall’avviso di liquidazione in contestazione per vizio di competenza funzionale, in quanto la tariffa era stata approvata dalla Giunta municipale anzichè dal Consiglio.
La S.E.P.I. resisteva in giudizio sostenendo l’infondatezza di tutte le eccezioni avversarie.
2. Con sentenza n. 6/6/13 la Commissione tributaria provinciale adita, in parziale accoglimento del ricorso, riteneva fondata solo l’eccezione relativa al difetto di motivazione delle Delibere comunali in relazione alla quantificazione della maggior tariffa, riducendo conseguentemente l’importo richiesto nella misura prevista per le utenze domestiche e respingendo le ulteriori eccezioni.
3. Avverso tale pronuncia proponeva appello la S.E.P.I. sostenendo l’erroneità della sentenza appellata per la parte in cui riteneva illegittima la determinazione di tariffe differenziate in carenza di adeguata motivazione, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale e collettivo, per il quale non sussisterebbe alcun obbligo di motivazione
4. Con sentenza n. 1313/30/14, depositata il 30 giugno 2014 e notificata il 24 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale di Firenze accoglieva l’appello e compensava le spese processuali.
5. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria.
Resiste con controricorso la S.E.P.I..
4. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dal difensore munito di apposita procura, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
In data 8 aprile 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore – avv. Tagliaferri Riccardo, munito di procura speciale con espresso conferimento della facoltà di rinunciare agli atti – ed accettato dalla parte resistente e dai suoi difensori.
La rinuncia è rituale essendo stato rispettato il requisito di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2.
Ne consegue che deve senz’altro dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 c.p.c. per intervenuta rinuncia (cfr., in vicende analoghe, Cass., Sez. Un, 4 maggio 2018 n. 10775 e Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12569).
Avendo, peraltro, la parte resistente prestato adesione alla rinuncia (espressamente aderendo alla compensazione delle spese), ai sensi dell’ultimo comma di tale norma non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Non vi è luogo all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità della stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensi/ sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass. sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01; Cass. S.U., di 9/11/2018 n. 28650, non massimata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019