Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26181 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA via CORSICA 6, presso

lo studio dell’avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TARULLO STEFANO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità ricorso del

Ministero, accoglimento ricorso dell’Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza 16 febbraio 2001, A.C. chiese il rimborso della maggiore irpef pagata dal 17 agosto 1995 sui ratei di pensione integrativa corrispostagli dall’Inps, che aveva operato la ritenuta sull’intero trattamento anzichè sull’87,50 delle spettanze, come stabilito dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 7.

L’impugnazione del silenzio rifiuto dell’amministrazione è stata respinta dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma. Il contribuente ricorre avverso la decisione. L’Agenzia delle Entrate non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha ritenuto che il beneficio invocato dal contribuente non gli fosse applicabile in difetto di prova che il fondo di pensione integrativa del personale dell’Inps, in quanto preesistente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, si fosse adeguato alle disposizioni dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del citato testo normativo, concernenti ” una determinata composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo”, nonchè “la formazione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio dell’ente pubblico”, investito “nei vari modi descritti dall’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo”.

Il ricorso deduce violazione di legge (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. Hbis e art. 48, comma 7bis). Il motivo è fondato.

La condizione cui la CTR ha considerato subordinato il beneficio della tassazione nella misura ridotta prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 è priva di base normativa, perchè il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 Tuir, alla lettera h-bis, introdotta dalla L. n. 335 del 1995, nello stabilire che costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente le prestazioni comunque erogate in forme di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, non pone alcuna distinzione fra fondi pensione vecchi e nuovi, nè tra iscritti vecchi e nuovi -come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare 326/1997, al punto 5.10.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnava e (poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto) decisa la causa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite.

Le spese dei tre gradi di giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Condanna L’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del processo, liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per competenze e Euro 50,00 per esborsi per ciascun grado dei giudizi di merito, ed in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi per il giudizio di legittimità; per ciascun grado oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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