Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26180 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33265/2018 R.G. proposto da:

ISCHIA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA SIMEONE,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Piazza

Garibaldi, 39;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GENNARO DI MAGGIO,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Rione

Sirignano, 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 3312/2018 depositata in data 10 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 24 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2011, allegando difetto di motivazione e irregolarità della notificazione.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 27 marzo 2018, ha accolto l’appello del Comune di Ischia, rilevando la sanatoria della nullità della notifica dell’avviso di accertamento ex art. 156 c.p.c. per effetto della avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente e, quanto al dedotto difetto di motivazione, ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento in relazione agli immobili oggetto di accertamento.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo, resiste con controricorso il Comune di Ischia.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la sanatoria delle nullità ex art. 156 c.p.c. alla notificazione dell’avviso di accertamento. Deduce il ricorrente che l’avviso di accertamento è stato recapitato a mani di persona che non ha alcuna specifica qualifica e che non risulterebbe prodotta la copia dell’avviso di ricevimento, con conseguente inesistenza della notificazione.

2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente censurato la parte di motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata rigettata la domanda del contribuente nel merito, posto che l’accoglimento del motivo proposto dal ricorrente è astrattamente idoneo alla definizione del giudizio.

3 – Il ricorso è infondato.

3.1 – Si rileva preliminarmente come il ricorrente non censura specificamente l’affermazione del giudice di appello, secondo cui i vizi di notificazione sono stati sanati “con la proposizione del ricorso da parte del contribuente”.

3.2 – Va, inoltre, osservato che la notificazione di un atto tributario non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21071).

3.3 – Si osserva che i vizi dedotti dal ricorrente (recapito dell’avviso di accertamento a mani di persona che non ha specifica relazione con la contribuente e che non sarebbe stata prodotta la copia dell’avviso di ricevimento) non sono ascrivibili al paradigma dell’inesistenza della notificazione, posto che anche la notificazione di atto effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, ove potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (Cass., Sez. III, 8 marzo 2019, n. 6743). Diversamente, sussiste inesistenza della notificazione solo in caso di carenza degli elementi costitutivi essenziali dell’atto, ovvero qualora manchi qualsiasi collegamento tra luogo di notificazione e destinatario (Cass., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7959); diversamente, si rientra nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).

3.4 – Ne consegue che, vertendosi nel caso di nullità della notificazione di atto tributario e non anche di inesistenza della notificazione, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 17198; Cass., Sez. V, 12 luglio 2013, n. 17251); la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta, difatti, all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2272), laddove l’invalida notifica dell’avviso di accertamento – come nella specie non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, consentendogli la proposizione del ricorso giurisdizionale contestandone il contenuto (Cass., Sez. V, 9 maggio 2018, n. 11043).

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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