Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2618 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28864-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NOVARTIPLAST ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA NATALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CARMELO LORIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 20.9.1994 l’Azienda Agricola Cascina s.n.c. vendeva a Novartiplast Italia spa un terreno edificabile al prezzo di Lire 240.000.000; dopo pochi giorni, con atto registrato il 3.10.1994, Novartiplast Italia spa rivendeva al Comune di Cogliate il medesimo terreno al prezzo di Lire 472.500.000, versando le imposte Irpeg ed Irap sulla relativa plusvalenza.

L’Agenzia delle Entrate, ipotizzando che Novartiplast spa fosse un soggetto interposto nella vendita, notificava all’Azienda Agricola Cascina s.n.c. un avviso di accertamento con cui attribuiva ad essa la plusvalenza di Lire 232.500.000 derivante dalla cessione del terreno edificabile, determinando la conseguente imposta Ilor a carico della società e l’imposta Irpef a carico dei soci. L’accertamento diveniva definitivo a seguito della sentenza della C.T.P. del 17.10.2002, passata in giudicato, che aveva rigettato il ricorso proposto dall’Azienda Cascina snc. Successivamente l’Azienda Cascina definitiva la propria posizione tributaria mediante adesione al condono, a norma dell’art.16 della legge 289 del 2002.

In data 10.2.2004 la società Novartiplast presentava istanza di rimborso delle imposte Irpeg ed Ilor versate in relazione alla medesima plusvalenza.

A seguito del diniego di rimborso opposto dall’Ufficio, Novartis spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 189 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 154 del 13.12.2011.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso.

Novartiplast Italia spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo. “Falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis (art. 360 c.p.c., n. 3)”, nella parte in cui la sentenza “motiva il rigetto dell’appello fondandosi sulla non pertinenza dell’art. 37 bis in rubrica…norma tra cui non rientra l’interposizione de qua”.

Il motivo è infondato. La C.T.R. ha menzionato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, comma 7, in quanto tale norma era stata citata dall’Ufficio appellante al fine di far valere il termine ivi previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso da parte dei soggetti diversi dai destinatari della disposizione antielusiva, ed ha correttamente rilevato l’inapplicabilità della citata norma, atteso che, nel caso in esame, al soggetto interponente (Cascina snc) era stato contestato il possesso di un reddito per interposta persona (Novartiplast spa), con conseguente applicabilità, anche in tema di rimborso delle imposte pagate dal soggetto interposto, della disciplina prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 3 e 4.

2. Secondo motivo. “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e L. n. 289 del 2002, art. 16 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è fondato nei seguenti termini. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 4, stabilisce che, in caso di successiva imputazione dei redditi al soggetto interponente (nella specie Cascina snc) il soggetto interposto (nella specie Novartis spa) è legittimato a richiedere il rimborso di quanto versato; tuttavia la norma specifica che il diritto dell’interposto alla restituzione di quanto ha versato, una volta accertato che il titolare effettivo del reddito doveva individuarsi nel soggetto interponente, non può essere superiore alla imposta versata in via definitiva dal soggetto interponente. La disposizione costituisce una applicazione del generale principio del divieto di doppia imposizione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, anche nella parte in cui non consente che il diritto alla restituzione spettante al soggetto interposto possa avere ad oggetto una somma maggiore di quella versata dal soggetto interponente. In contrasto con la predetta norma, la sentenza impugnata afferma il diritto incondizionato di Novartiplast alla restituzione di quanto da essa versato a titolo di Ilor ed Irpeg, senza verificare la corrispondenza tra l’importo da essa originariamente versato e l’importo successivamente versato dall’interponente Cascina snc, considerato che la stessa Novartiplast, nel presente ricorso per cassazione, dà atto della non coincidenza dell’importo (maggiore) da essa versato rispetto all’importo (minore)versato, dalla interponente Cascina snc, e che inoltre l’atto di appello della Agenzia delle Entrate contiene una richiesta subordinata di limitare il diritto al rimborso spettante a Novartiplast tenendo conto della minore somma versata dalla interponente Cascina snc e soci.

3.Terzo motivo. “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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