Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2618 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1589/2017 proposto da:

P.A., SOCIETA’ FUTURA AC SRL, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELLO GIOIOSO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato OTELLO BIGOLIN;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. (OMISSIS) BASSA FRIULANA

ISONTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO ITALIA 106,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANIZZARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DIEGO MODESTI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 408/2016 della CORTE D’APPELLO di

TRIESTE, depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto;

Uditi gli avvocati Otello Bigolin e Loredana Tulino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A., SOCIETA’ FUTURA AC SRL proponevano opposizione innanzi il Tribunale di Udine avverso l’ordinanza n. 1961/2004, con la quale era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per aver posto in vendita nel punto vendita di (OMISSIS), pane ottenuto dal completamento di cottura di prodotto surgelato.

2. Il Tribunale riteneva che la condotta integrasse la violazione di cui alla L. n. 580 del 1967, art. 14, perchè tale tipo di pane doveva essere distribuito e messo in vendita previo confezionamento ed etichettatura e tale modalità di vendita doveva applicarsi in Italia sia i prodotti interni che a quelli di provenienza estera, non potendosi configurare alcuna ipotesi discriminatoria come accertato anche in sede di rinvio pregiudiziale.

3. P.A., SOCIETA’ FUTURA AC SRL proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

4. Si costituiva l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) del Friuli Centrale resistendo all’opposizione.

5. La Corte d’Appello di Trieste evidenziava di aver già esaminato fattispecie analoghe e di voler confermare l’orientamento già espresso in tali occasioni.

La Corte di Appello di Trieste, dunque, nel rigettare l’impugnazione ribadiva che la normativa nazionale in materia di etichettatura del pane posto in vendita al dettaglio non violava sotto alcun profilo i principi comunitari o la libertà di iniziativa commerciale privata, nè costituiva trattamento ingiustamente differenziato tra diversi operatori commerciali, ma era piuttosto diretta ad assicurare la piena e consapevole informazione del consumatore circa le caratteristiche, la provenienza e la qualità del prodotto acquistato.

6. P.A. e Futura Ac SRL hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di cinque motivi.

7. L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) del Friuli Centrale ha resistito con controricorso.

8. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle richieste formulate con il ricorso introduttivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione di principi costituzionali in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., L. n. 580 del 1967, art. 14 e D.P.R. n. 502 del 1998, art. 1.

La Corte di Appello non avrebbe accolto il motivo di gravame relativo al rigetto dell’eccepita incostituzionalità della normativa contestata.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 28, 30 TCE, artt. 34, 36 TFUE, L. n. 580 del 1967, art. 14,D.P.R. n. 502 del 1998, art. 1, per non aver il giudice d’appello disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sollecitato dagli ingiunti in funzione del principio unionale di libera circolazione delle merci.

Ad avviso degli odierni ricorrenti, la Corte triestina si sarebbe limitata e richiamare un passaggio della sentenza della Corte di Giustizia del 18.9.2003 resa in esito al procedimento C-416/2000, nella quale tuttavia era stato affrontato soltanto il profilo attinente alla contrarietà della norma interna rispetto all’art. 30 del Trattato C.E., e non anche rispetto all’art. 28 del medesimo Trattato.

2.1 I primi due motivi sono inammissibili.

Deve, infatti, ribadirsi che non può costituire oggetto di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perchè il relativo provvedimento ha carattere solo ordinatorio, essendo il potere decisorio riservato alla Corte costituzionale, ed essendo la questione riproponibile in ogni grado di giudizio, dovendosi anzi presumere che la doglianza sulla delibazione del giudice di merito in ordine alla questione di legittimità costituzionale sia finalizzata ad ottenere una pronuncia favorevole sul capo di sentenza regolato dalla norma contestata (Cass. 28 novembre 2014, n. 25343; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284).

Nello stesso senso l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è una domanda autonoma, rispetto alla quale possa darsi soccombenza, bensì una mera sollecitazione, riproponibile anche nel giudizio di cassazione (Cass. 10 marzo 2010, n. 5842).

2.2 Ciò premesso, tramite i motivi in esame, devono intendersi riproposte sia l’eccezione di illegittimità costituzionale che la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE entrambe respinte dal giudice d’appello.

La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. La richiesta di rinvio pregiudiziale non può essere accolta, essendosi già pronunciata la Corte di Giustizia con sentenza del 18.9.2003 resa in esito al procedimento C-416/2000.

2.3 Nella ricostruzione della fattispecie è opportuno partire da quest’ultima pronuncia. La Corte di Giustizia, al punto 30 della sentenza, disattendendo la tesi sostenuta dalla Commissione, ha affermato che la normativa di uno Stato membro che vieta che un prodotto legalmente fabbricato e messo in commercio in un altro Stato membro venga messo in vendita nel primo Stato membro senza essere stato oggetto di un nuovo specifico confezionamento che soddisfi i requisiti di tale normativa non può essere considerata relativa alle modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. 1-6097).

La Commissione aveva sostenuto nel corso del giudizio che il confezionamento del pane, oltre a non essere previsto da alcuna normativa comunitaria e da nessun’altra legislazione di uno Stato membro, era un obbligo che, comportando un onere ed un costo supplementari per i commercianti interessati, era tale da scoraggiare l’importazione in Italia di pane precotto, e rappresentava una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’art. 30 del Trattato.

In altri termini l’obbligo del previo confezionamento incideva sul processo di fabbricazione del pane e, quindi, doveva ritenersi come una caratteristica vera e propria del prodotto, ai sensi della sentenza Keck e Mithouard, citata.

Secondo la Commissione l’obbligo di confezionamento, non essendo previsto per altri tipi di pane, come il pane fresco, che poteva essere liberamente venduto sfuso e confezionato all’atto della vendita, pesava soprattutto sui prodotti importati. Esso avrebbe creato, quindi, una ingiustificata discriminazione fra i diversi tipi di pane, a tutto vantaggio del pane fresco, prodotto tipicamente locale, normalmente cotto e venduto nell’arco della stessa giornata, sia se realizzato a livello artigianale sia industriale.

La Corte di Giustizia, come si è detto, non ha condiviso la tesi della commissione, e nel richiamare la sentenza Keck e Mithouard, ha ribadito che disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita che valgono per tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio nazionale e che incidono in uguale misura, in diritto come in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e dei prodotti provenienti da altri Stati membri non sono idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio tra gli Stati membri, ai sensi della sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837).

A tal riguardo la Corte di Giustizia ha considerato che la necessità di modificare la confezione o l’etichettatura dei prodotti importati esclude che si possa parlare di modalità di vendita, ai sensi della sentenza Keck e Mithouard, citata (v. sentenze 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. 1-3175, punto 37, e 16 gennaio 2003, causa C-12/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. 1-459, punto 76). Di conseguenza, la normativa di uno Stato membro che vieta che un prodotto legalmente fabbricato e messo in commercio in un altro Stato membro venga messo in vendita nel primo Stato membro senza essere stato oggetto di un nuovo specifico confezionamento che soddisfi i requisiti di tale normativa non può essere considerata relativa alle modalità di vendita ai sensi della più volte citata sentenza Keck e Mithouard. La Corte ha anche precisato che la ragione per cui una normativa che impone talune modalità di vendita esula dall’ambito di applicazione dell’art. 30 del Trattato risiede nella circostanza che essa non è atta ad impedire l’accesso di prodotti importati al mercato di tale Stato membro o a ostacolarlo più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali (v. sentenze Keck e Mithouard, cit., punto 17, e 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. 1-1141, punto 37).

In conclusione, la Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale del Tribunale civile di Padova, ha dichiarato legittimo sul piano unionale l’obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purchè esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all’importazione intracomunitaria (CGUE 18 settembre 2003, C416/00, Morellato).

Ai fini che in questa sede interessano, anche in relazione alla successiva disamina della questione di costituzionalità, è importante precisare che secondo la Corte di Giustizia qualsiasi tipo di pane precotto, sia che il suo processo di produzione finisca in Italia sia che venga importato già definitivamente cotto (sia pure attraverso un processo di precottura e congelamento) può essere assoggettato dalla normativa nazionale ad etichettatura e preconfezionamento senza alcuna lesione delle norme del Trattato. Infatti, la Corte Europea distingue la produzione dalla messa in vendita e afferma che le modalità della vendita non sono rilevanti ex art. 30 del trattato perchè non impediscono l’accesso dei prodotti importati e non ne ostacolano la vendita a favore di quelli nazionali soggetti alla medesima disciplina.

Risulta evidente, pertanto, che non vi è ragione di sottoporre nuovamente la questione alla Corte di Giustizia che ha già valutato tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie compreso quello della violazione dell’art. 28 del trattato C.E. oggi trasfuso nell’art. 34 T.F.U.E..

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non va disposto neppure dal giudice nazionale di ultimo grado qualora non sussista alcun dubbio interpretativo sulla norma unionale, in virtù della sua interpretazione autoevidente o dell’esistenza di precedenti della Corte (Cass. 22 ottobre 2007, n. 22103; Cass. 22 settembre 2009, n. 20403; Cass. 26 marzo 2012, n. 4776; Cass. 16 giugno 2017, n. 15041).

Non sussistono profili residui di incertezza, che esigano ulteriori interventi esegetici della Corte di Giustizia.

2.4 Resta da esaminare la questione di costituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost. e art. 41 Cost., comma 1, L. 4 luglio 1967, n. 580, art. 14, nella parte in cui, in combinato disposto con il D.P.R. n. 502 del 1998, artt. 1 e 9 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) prevedono che il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco.

Ad avviso dei ricorrenti, l’obbligo di preconfezionamento frappone ai rivenditori di pane parzialmente precotto un limite d’iniziativa economica (oltre che discriminatorio rispetto ai rivenditori di pane fresco, altresì) ingiustificato sul piano dell’utilità sociale, trattandosi di una misura non finalizzata alla sicurezza alimentare (come riferito dallo stesso Governo italiano alla Corte di Giustizia in C416/00), ed essendo l’informazione dei consumatori garantita da altri presidi di legge (etichettatura e cartellonistica).

Sotto tale profilo il sospetto di incostituzionalità è infondato. Per uniforme giurisprudenza costituzionale, infatti, non vi è lesione della libertà d’iniziativa economica allorchè l’apposizione di limiti generali d’esercizio corrisponda all’utilità sociale, a norma dell’art. 41 Cost., comma 2, purchè l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con misure palesemente incongrue (ex plurimis, Corte Cost. 31 marzo 2015, n. 56; Corte Cost. 21 luglio 2016, n. 203; Corte Cost. 24 gennaio 2017, n. 16; Corte Cost. 2 marzo 2018, n. 47). Rendere il consumatore edotto di una qualità essenziale del pane, precotto anzichè fresco, è sicura ragione di utilità sociale, rispetto alla quale il preconfezionamento non è misura incongrua, poichè si aggiunge ad altre (etichettatura e cartellonistica) nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto.

Neppure è ipotizzabile una disparità di trattamento per “discriminazione a rovescio” tra i produttori di uno Stato membro che abbiano importato il pane precotto nel nostro paese quando il ciclo di cottura era già finito (per essere stato interamente completato tutto nel territorio di altro Stato membro anche se in fasi distinte) e i produttori interni, mutuando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 443 del 1997.

In tale occasione, infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie, è rilevante per l’ordinamento interno, sicchè, non potendo essere risolta mediante l’assoggettamento delle seconde ai medesimi vincoli che gravano sulle prime, allorchè a ciò osti il principio comunitario di libera circolazione delle merci, la sola alternativa praticabile dal legislatore in assenza di altre ragioni giustificatrici costituzionalmente fondate è l’equiparazione della disciplina della produzione delle imprese nazionali alle discipline degli altri Stati membri nei quali non esistano vincoli alla produzione e alla commercializzazione analoghi a quelli vigenti nel nostro Paese.

Infatti, in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza, opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria: il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l’applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare (Corte Cost. n. 443 del 1997).

Su tale questione il ricorrente ha speso buona parte delle argomentazioni formulate nella memoria ex art. 378 c.p.c..

La prospettata discriminazione a rovescio involge

l’interpretazione del D.P.R. n. 502 del 1998, art. 9, che esclude l’applicabilità delle disposizioni del regolamento medesimo, nonchè di quelle previste dalla L. 4 luglio 1967, n. 580, al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell’Unione Europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell’Accordo sullo spazio economico Europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.

Questa Corte con sentenza n. 8197 del 2020 ha già interpretato il citato art. 9 nel senso che esso implica, in ossequio al principio unionale di “mutuo riconoscimento” al quale è intitolato, che l’ordinamento nazionale accetti le condizioni di legalità del prodotto finito d’importazione intracomunitaria, ma il disposto non riguarda il pane che, terminando il suo ciclo di cottura in Italia, resta soggetto alle norme interne di commercializzazione.

A parere del collegio la suddetta interpretazione è l’unica che consente di dare un significato al D.P.R. n. 502 del 1998, art. 9. Da tale interpretazione, tuttavia, discende un effetto discriminatorio per i produttori interni di pane precotto e, a ben vedere, anche per quelli di uno Stato membro qualora il loro prodotto completi il ciclo di cottura in Italia.

Il D.P.R. n. 502 del 1998, è un regolamento emanato della L. 23 agosto 1988, n. 400, ex art. 17, comma 2, in virtù del potere conferito al governo dalla L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 50, il quale prevede a sua volta che, con la procedura di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 86, art. 4, comma 5, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge.

Il citato art. 50, rubricato “Regolamentazione dei prodotti”, così recita: “1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dalla L. 9 marzo 1989, n. 86, art. 4, comma 5. 3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati: a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell’art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica Europea; b) tutela gli interessi relativi alla salute, all’ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente. 4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lett. a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3”.

Ne consegue che il potere di modificare o sostituire le disposizioni di legge nella materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, era conferito al solo scopo di conformare l’ordinamento interno alla normativa “Eurounitaria” e in particolare all’art. 36, in materia di libera circolazione delle merci.

Il potere conferito al governo dalla L. n. 146 del 1994, art. 50, dunque, non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina come quella di cui al D.P.R. n. 302 del 1995, art. 9, di esclusione dei prodotti importati dall’unione Europea dall’applicazione del D.P.R. medesimo e dalla L. n. 580 del 1967, art. 14.

La disciplina dettata dall’art. 14, infatti, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, non necessitava di alcun adattamento ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci e, dunque, non poteva essere modificata ai sensi dell’art. 50, comma 5, che conferiva il potere di “abrogare oppure modificare o sostituire” le disposizioni vigenti solo nel caso di contrasto con la norma generale di cui alla lett. a) del comma 3.

Il suddetto contrasto, con riferimento alla L. n. 580 del 1967, art. 14, non sussiste. La Corte di Giustizia, con la pronuncia citata ha chiarito, infatti, che la normativa interna che sottopone il pane precotto (anche se il processo di cottura è completato in altro Stato membro e dunque da intendersi come prodotto finito) ad un obbligo di etichettatura e preconfezionamento non comporta alcuna misura restrittiva dell’importazione purchè sia applicabile a tutti i prodotti finiti, sia di importazione che interni allo Stato membro.

In altri termini, in base alla sentenza della Corte di Giustizia anche il pane precotto, surgelato e definitivamente cotto in un altro Stato membro, può essere legittimamente assoggettato agli obblighi di preconfezionamento, sicchè non vi è alcun obbligo derivante dalla libera circolazione delle merci e dalla necessità di impedire restrizioni all’importazione dei prodotti tra uno Stato membro e un altro nell’ambito del territorio Europeo che imponga l’adozione di una norma di delimitazione dell’ambito di applicazione della L. n. 580 del 1967, art. 14, come quella di cui al D.P.R. n. 502 del 1998, art. 9.

Da quanto detto discende che l’art. 9 del D.P.R., in oggetto, che potenzialmente avrebbe potuto determinare una discriminazione a rovescio nei confronti dei produttori italiani, non è idoneo a fungere da tertium comparationis per sollevare una questione di costituzionalità per disparità di trattamento ex art. 3 Cost., perchè è stato emanato in carenza di potere e, deve essere disapplicato in quanto illegittimo.

Infine, ad ulteriore conferma della ricostruzione sin qui operata, deve evidenziarsi che i ricorrenti operano nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari e sono stati sanzionati in tale qualità e non come produttori di pane precotto. Nella specie, infatti, non rileva chi sia il produttore del pane precotto perchè la condotta sanzionata attiene solo al mancato preconfezionamento del prodotto nel momento della sua messa in commercio nel punto vendita di (OMISSIS). I produttori di pane precotto, infatti, sono del tutto estranei alla condotta sanzionata e nei loro confronti la norma potrebbe rilevare solo come effetto indiretto di ostacolo all’importazione, effetto che è stato escluso dalla Corte di Giustizia in considerazione della sua applicabilità anche ai prodotti interni.

Deve dunque affermarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità della L. n. 580 del 1967, art. 14, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto il preconfezionamento prescritto per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione alla circolare ministeriale n. 129263 del 30 maggio 1995.

La Corte di seconda istanza non avrebbe considerato che il Ministero dell’Industria ed il Ministero della Sanità, di concerto tra loro, con apposita circolare n. 129263 emanata il 30.5.1995, avrebbero autorizzato la vendita del pane derivato dal completamento della cottura di prodotto precedentemente cotto e surgelato mediante inserimento in un sacchetto anche al momento della vendita.

3.1 La censura è infondata.

Deve premettersi che le circolari amministrative non hanno natura normativa, sicchè la loro violazione non è denunciabile per cassazione non avendo natura vincolante (Cass. 30 maggio 2005, n. 11449; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. 25 luglio 2018, n. 19697; Cass. 25 maggio 2015 n. 10739).

Il ricorrente, infatti, propone la censura sotto il profilo dell’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In proposito deve evidenziarsi che la suddetta circolare è espressamente presa in esame a pagina 14 della sentenza impugnata, allorchè la Corte d’Appello ha ritenuto che la stessa dovesse ritenersi abrogata in seguito alla modifica apportata alla L. n. 580 del 1967, art. 14. Peraltro, a pagina 17 della medesima sentenza, si evidenzia che anche la Corte di giustizia, con la citata pronuncia del 18 settembre 2003, ha tenuto conto delle fonti interne che hanno disciplinato la materia, ivi compresa la circolare del 1995, e nonostante ciò ha escluso la restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 30 del trattato purchè l’art. 14, sia applicato indistintamente sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati, in tal modo non costituendo una discriminazione.

Deve aggiungersi che il governo italiano in risposta ad un quesito posto dalla Corte di Giustizia nel corso del più volte citato giudizio per rinvio pregiudiziale ha precisato che la circolare in oggetto non era una circolare in senso tecnico, tanto che non era stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che la stessa è stata abrogata dal Decreto n. 502 del 1998.

Ne consegue che non vi è stata alcuna omissione di un fatto decisivo per il giudizio e che tantomeno può attribuirsi una qualsiasi rilevanza alla circolare citata dal ricorrente.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed del D.P.R. n. 502 del 1998, art. 9, perchè la Corte di Appello avrebbe escluso la provenienza comunitaria del prodotto senza fornire alcuna ragione di tale scelta.

Il motivo è infondato per quanto si è detto con riferimento ai primi due motivi. La norma, illegittimamente, esclude dall’applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura solo il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito e non riguarda il pane che, terminando il suo ciclo di cottura in Italia, resta soggetto alle norme interne di commercializzazione e, in ogni caso, deve essere disapplicata in quanto emanata in carenza di potere.

5. Il quinto motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 3.

In primo luogo, il ricorrente evidenzia che nella motivazione della Corte d’Appello vi è un errore nell’indicazione dei responsabili della violazione.

In ogni caso, qualora si ritenesse tale errore un mero refuso, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito avrebbe erroneamente addebitato la responsabilità al soggetto apicale della governance della società ricorrente, senza calcolare che si tratta di una società di grande dimensione nella quale non può ragionevolmente presumersi la conoscenza, in capo al legale rappresentante, di tutte le dinamiche afferenti alla gestione dei singoli punti vendita della rete aziendale.

5.1 Il quinto motivo di ricorso è in parte infondato in parte inammissibile.

Il riferimento della Corte d’Appello a soggetti diversi dagli appellanti (Aspiag Service e il relativo responsabile legale A.H., invece di P.A. e Futura Ac SRL) è un mero richiamo derivante dalla serialità della controversia già decisa con altre pronunce. Ciò risulta evidente dall’inciso iniziale della sentenza impugnata laddove a pag. 9 la Corte d’Appello evidenzia di aver avuto modo di decidere questioni similari e – riportandone una tra virgolette compresi i nomi ivi contenuti – dà atto della assenza di motivi che consentano di discostarsi dall’orientamento già espresso, in quanto nel caso di specie erano stati proposti motivi di gravame identici a quelli già decisi e non erano emersi elementi probatori diversi e favorevoli ai ricorrenti tali da giustificare un mutamento di indirizzo.

Quanto alla restante parte della censura la stessa è inammissibile. Pur dovendosi convenire che, in linea di principio, nelle società di grandi dimensioni si può immaginare una governance articolata su vari livelli, con corrispondente ripartizione tra questi ultimi della responsabilità per le scelte inerenti l’organizzazione e la gestione aziendale, a seconda delle diverse competenze dei funzionari preposti alle singole operazioni o a specifici settori produttivi, era onere dei ricorrenti dimostrare a quale livello di detta governance, ed in ultima analisi a quale soggetto inserito nell’organizzazione aziendale, era ascrivibile la responsabilità per il settore della distribuzione e vendita del pane realizzato mediante completamento della cottura di prodotto precotto e surgelato. In difetto di tale prova, cui nel motivo in esame non si fa cenno alcuno, si presume legittimamente la conoscenza, e quindi la responsabilità, del rappresentante legale della società, per effetto del criterio generale di attribuzione della responsabilità incentrato sulla suitas della condotta sanzionata (Cass. Sez. U., Sentenza n. 20930 del 30/09/2009, Rv.610512).

Peraltro, come evidenziato dai controricorrenti, risulta dagli atti che P.A. era presente nel punto vendita al momento dell’ispezione e dunque in qualità di amministratore della società era perfettamente a conoscenza di come avveniva la messa in commercio del pane precotto.

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 800 più 100 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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