Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2618 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.F., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 83, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO SANTI, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso e da

ultimo domiciliato d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/05/2006 r.g.n. 662/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.F. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 5 maggio 2006, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il suo ricorso nei confronti di Poste italiane spa volto al riconoscimento della qualifica di quadro di (OMISSIS) livello (il giudice di primo grado aveva accolto in questi termini la domanda, rigettando la richiesta principale di riconoscimento della qualifica di quadro di (OMISSIS) livello).

L’esposizione dell’unico motivo di ricorso si conclude con un quesito di diritto.

Poste italiane spa ha depositato un controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Il motivo di ricorso e’ unico ed e’ cosi’ rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 37 CCNL del 26 novembre 1994”.

La violazione sarebbe duplice.

Il primo profilo attiene al problema della continuita’ della prestazione di mansioni superiori. Il ricorrente assume che la norma contrattuale sarebbe stata male interpretata, poiche’ non e’ necessaria la continuita’, ma e’ sufficiente che le mansioni superiori siano state espletate con frequenza e sistematicita’. Ed egli avrebbe provato, tramite un certificato proveniente dall’ente, tali requisiti.

La censura non e’ fondata. La Corte ha considerato la soluzione di questo problema come elemento aggiuntivo per respingere il ricorso (gia’ respinto in forza di altre ragioni) e, comunque, non ha preteso la continuita’, ma ha negato che fosse maturato il diritto (anche) sotto questo profilo, in quanto lo svolgimento delle mansioni era attestato (non da una certificazione delle Poste) ma da “un prospetto informale contrastato dalla produzione delle Poste” e soprattutto perche’ le mansioni alla luce di tale prospetto “sarebbero state espletate in alcuni mesi per tre giorni, in altri per quattro, in altri per un numero superiore di giorni, ma solo di rado in continuita’ temporale tra loro”. Il che significa che risultava carente non solo la continuita’, ma anche la sistematicita’ e frequenza richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte. Il giudizio di merito nell’applicazione del principio per cui il periodo si ritiene compiuto anche quando pur non essendovi continuita’ vi sia stata utilizzazione frequente e sistematica e’ rimesso alla Corte di merito, che nella specie ne ha escluso la sussistenza con un ragionamento motivato in modo adeguato e non contraddittorio. Il secondo profilo del motivo critica la sentenza perche’ “non risponde al vero l’affermazione secondo cui l’attivita’ dell’ I. risultava carente dei connotati di autonomia funzionale e delle facolta’ di iniziativa utili al conseguimento degli obiettivi di qualita’ ed efficienza del servizio”. Questo perche’ nel corso del giudizio e’ emerso che, stante l’assenza di ulteriori dipendenti quadri, l’ I. ha svolto mansioni che sottintendevano la preparazione professionale ed i relativi di responsabilita’ peculiari della qualifica di quadro.

Questa parte del ricorso non pone una questione di diritto, ma propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, risolvendosi in una revisione del merito del giudizio. In ogni caso deve osservarsi che la motivazione su questi punti della sentenza e’ convincente, adeguata e priva di contraddizioni.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 18,00 Euro, nonche’ 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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