Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2618 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20747-2011 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, Via UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MIHELJ, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLARMINO CIANCI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/05/2011 R.G.N. 923/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. TRIA LUCIA;

udito l’Avvocato PONTONE MICHELE;

udito l’Avvocato CARABBA ROCCO per delega Avvocato CIANCI BELLARMINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 16 maggio 2011), in parziale accoglimento dell’appello di D.B.D. avverso la sentenza n. 633/2009 del Tribunale di Lanciano, riformando parzialmente tale sentenza, dichiara l’illegittimità del trasferimento disposto dell’INAIL nei confronti del D.B..

La Corte d’appello dell’Aquila, per quel che qui interessa, precisa che:

a) D.D.B. impugna la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la legittimità del disposto trasferimento dell’appellante – dirigente medico di I livello alle dipendenze dell’INAIL – dalla sede di (OMISSIS) ed ha respinto la domanda di risarcimento dei danno, escludendo la configurabilità di un demansionamento;

b) deve essere precisato che il Regolamento dell’INAIL per la disciplina della mobilità territoriale nonchè le circolari n. 67/2004 e n. 25/2005 basano sulla mobilità volontaria quella richiesta da esigenze funzionali e gestionali dell’INAIL, privilegiando la copertura dei posti sempre su base volontaria, con la predisposizione di una graduatoria regionale in caso di adesioni superiori alle esigenze, prevedendo altresì l’individuazione da parte del Direttore Regionale, con informativa alle OO.SS., delle risorse necessarie per fare fronte alla suddette esigenze, in caso di fallimento del tentativo dell’adesione volontaria;

c) nella specie, non risulta che vi sia stato alcun interpello nè che sia stata stilata comunque la graduatoria per la mobilità volontaria, il che ha comportato che si sia avuta una scarsa trasparenza nei trasferimenti dei medici nella Regione;

d) di conseguenza non è stato neppure indicata la ragione per cui, in relazione all’organico della sede di Chieti, la scelta della persona da trasferire al COT di Lanciano dovesse cadere proprio sull’appellante;

e) tutta la vicenda induce a dubitare della correttezza e buona fede della condotta posta in essere al riguardo dalla Amministrazione;

f) pertanto il trasferimento di D.D.B. va dichiarato illegittimo, con conseguente obbligo dell’Istituto di ripercorrere il procedimento, come determinato dalla circolare n. 67/2004;

g) non vi sono invece elementi sufficienti per affermare la sussistenza del prospettato demansionamento.

2. Il ricorso dell’INAIL domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, D.B.D..

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

L’INAIL afferma che D.D.B. è stato trasferito da Chieti a Lanciano per reali e incontrovertibili esigenze organizzative, in seguito ad accordo sindacale del 24 gennaio 2008 e di interpello del sovraintendente medico regionale tra i medici della sede di (OMISSIS). Il D.B. è stato scelto perchè aveva il domicilio in posizione equidistante tra le due località.

L’Istituto rileva che la Corte territoriale non ha minimamente esaminato tali questioni.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Si sottolinea che la Corte territoriale – sull’erroneo presupposto che la dottoressa P. fosse stata trasferita in pianta stabile a (OMISSIS), mentre era stata solo temporaneamente trasferita a L’Aquila – ha accolto la domanda di D.D.B. avverso un trasferimento d’ufficio facendo riferimento al Regolamento dell’INAIL per la disciplina della mobilità territoriale e alla circolare n. 67/2004 che riguardano la mobilità volontaria su base nazionale e regionale e non provinciale.

Ciò significa che, per i trasferimenti al livello provinciale derivanti da esigenze funzionali e organizzative, non era richiesta alcuna graduatoria e neppure alcun interpello, che pure nella specie era stato effettuato, anche se aveva avuto esito negativo.

Si conclude affermando che la Corte aquilana, senza verificare se fosse legittima o meno la scelta di trasferire il D.B. in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, avrebbe dedotto in modo del tutto illogico l’illegittimità del trasferimento dall’analisi di altri trasferimenti avvenuti in precedenza, anche travisando i fatti di causa in tale analisi.

2 – Esame delle censure.

2. L’esame congiunto dei due motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le plurime concorrenti ragioni di seguito esposte.

2.1. In primo luogo, si rileva che nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto in una parte dell’intestazione del primo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, anzichè sotto il profilo della scorrettezza giuridica e della incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, unici vizi denunciabili in questa sede in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile nella specie, “ratione temporis”, antecedente la sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Al riguardo va ricordato che, in base alla suindicata disposizione, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 gennaio 2015, n. 855; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., – apprezzabile ex art. 360 c.p.c., comma 3, n. 5, nella anzidetta versione, nei limiti del vizio di motivazione come ivi configurato – deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico – argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, sicchè la sentenza non merita alcuna delle censure formulate dal ricorrente.

2.2. Nè, in particolare, risulta che la Corte aquilana abbia impropriamente fatto riferimento al Regolamento dell’INAIL per la disciplina della mobilità territoriale e alla circolare n. 67/2004 che riguardano la mobilità volontaria su base nazionale e regionale e non provinciale, mentre il trasferimento che ha dato luogo alla presente controversia è stato disposto d’ufficio.

Infatti, la Corte territoriale ha congruamente spiegato che pur essendo la materia dei trasferimenti del personale per esigenze funzionali e gestionali dell’INAIL basata sulla mobilità volontaria – come disciplinata dal Regolamento dell’Istituto per la disciplina della mobilità territoriale nonchè dalle circolari n. 67/2004 e n. 25/2005 – tuttavia per il caso di fallimento del tentativo di copertura dei posti su base volontaria – quale si è verificato nella specie – la stessa normativa prescrive la predisposizione di una graduatoria regionale, anche per fare fronte alla ipotesi di scelte di una medesima sede in numero superiore alle esigenze, prevedendo altresì l’individuazione da parte del Direttore Regionale, con informativa alle OO.SS., delle risorse necessarie per fare fronte alla suddette esigenze.

Ed ha precisato – non contraddetta nel presente ricorso – che nella specie, non risulta che vi sia stato alcun interpello nè che sia stata stilata comunque la graduatoria per la mobilità volontaria, il che ha comportato che si sia avuta una scarsa trasparenza nei trasferimenti dei medici nella Regione.

2.3. A ciò può aggiungersi che le censure stesse risultano anche prospettate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

In particolare, è “jus receptum” che, in base al suindicato principio – che va inteso alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).

Del resto, non va dimenticato che, una specifica parte del recente – e sopravvenuto, pertanto non direttamente utilizzabile nella specie, ma comunque significativo, secondo il canone dell’interpretazione evolutiva – Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015, è stata espressamente dedicata al rispetto del suindicato principio (detto anche di autosufficienza), stabilendosi al riguardo, fra l’altro che tale rispetto, pur non comportando “un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”, tuttavia presuppone che: “1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso” (vedi, sul punto: Cass. 16 febbraio 2016, n. 2937).

2.4. Nella specie tale principio non risulta rispettato in quanto nelle argomentazioni delle diverse censure l’Istituto ricorrente richiama il Regolamento dell’INAIL per la disciplina della mobilità territoriale, la circolare n. 67/2004 e l’accordo sindacale del 24 gennaio 2008, senza trascriverne nel corpo del ricorso le parti essenziali al fine di consentire a questa Corte di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti.

3 – Conclusioni.

3. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile.. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio si cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4.000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione lavoro, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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