Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26179 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26179 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CILLI Luca (CLL LCU 65H25 H501Y), elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio
dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che lo rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato Giovambattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrenti

contro
MINISTERO ImlinA

stro

driSTIZIA 00164430567), in persgna del Mini=
pro

taqpwrei

Data pubblicazione: 21/11/2013

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 724 del
2012, depositato il 24 maggio 2012 e notificato il 28 settembre 2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Roda;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene=AIA Dctt,Velardi , che ha chieatc l’aeetnlimenta dal ricnran,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 aprile 2011 presso la Corte
d’appello di Perugia, Cilli Luca ha proposto, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del

danno

non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata
del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese di aprile
2006, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato
nel mese di novembre 2007 e definito, a seguito di ricorso per
cassazione notificato nel mese di dicembre 2008, con sentenza
depositata nel mese di settembre 2010.
L’adita Corte d’appello con decreto del 24.5.2012 notificato il 28.9.2012 ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla legge n. 89 del
2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata vio-

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

lazione della durata ragionevole di giudizi presupposti, non
discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione dei procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal

Per la cassazione di questo decreto Cilli Luca ha proposto
tempestivo ricorso sulla base di un unico motivo; l’intimata
Amministrazione ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.

giudice del procedimento.

Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti

dicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela
all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento

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sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi pre-

interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’aMbito di
una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un

ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dagli atti depositati emerge
che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di
Roma nel mese di aprile 2006; che l’unico grado di giudizio di
merito si è concluso con decreto depositato nel mese di novembre 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con
ricorso notificato nel mese di dicembre 2008 ed è terminato
con sentenza depositata nel mese di settembre 2010. La durata
complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e cinque mesi. Detratto il termine

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procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che

ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di undici
mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione
della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione, la durata

mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
al ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base
di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro
1.125,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo.
Al ricorrente compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio devono essere distratte in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E. Abbate,
dichiaratisi antistatari,.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di Cilli Luca, della somma di euro
1.125,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,
in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per di-

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I

non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e sei

ritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro
506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del

Ferriolo e F.E Abbate, dichiaratisi antistatari,.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16
luglio 2013.

giudizio in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G.

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