Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26179 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12560-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

lagale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Antonella Patteri (delega avvocato Mauro Ricci)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Lecce sezione di Taranto ha accolto l’appello proposto da L.F. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha mandato esente la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ponendo a carico dell’Inps le spese della consulenza tecnica disposta in primo grado e compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps e denuncia la violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 evidenziando che la motivazione della sentenza, di rigetto del gravame della ricorrente, contrasterebbe con il dispositivo della stessa di accoglimento dell’appello.

Si è costituita L.F. per resistere al ricorso.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affetiiiazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr. Cass. 11.7.2014 15590).

Orbene nel caso in esame mentre in dispositivo la Corte territoriale accoglie il gravame e manda esente l’invalida dal pagamento delle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in motivazione poi spiega come la dichiarazione allegata al ricorso di primo grado non sia stata sottoscritta dalla ricorrente e dunque non possa essere presa in considerazione ai fini dell’esonero dalle spese.

Si tratta di motivazione che si pone in insanabile contrasto con il comando contenuto nel dispositivo e non è suscettibile di correzione. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso, manifestamente fondato deve essere accolto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame delle censure formulate nel gravame.

Alla Corte del rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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