Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26179 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO

CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato PERSICO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI DE BLASI,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che deposita una cartolina

A.R. notifica sentenza e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PERSICO, che si oppone al deposito

della cartolina A.R. e chiede l’inammissibilità e improcedibilità

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che non si oppone al deposito e conclude con

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata spedita il 3 maggio 2009 e ricevuta dal destinatario il 14 maggio 2009, come da A.R. prodotto in udienza dalla ricorrente, l’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di quattro motivi.

La parte intimata resiste con controricorso, chiedendo preliminarmente la verifica della tempestività del ricorso.

L’Agenzia ricorrente, nella epigrafe del ricorso, assume che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 9 marzo 2009. Rispetto a tale data, il ricorso spedito il 3 maggio successivo sarebbe tempestivo, a prescindere dalla data della ricezione dell’atto.

Tuttavia, l’assunto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 9 marzo 2009 non risulta provato.

Dalla copia della sentenza prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa è stata notificata a mezzo del servizio postale in data 3 febbraio 2009, ma non risulta la data in cui sarebbe stata ricevuta dall’ufficio destinatario, dalla quale decorre il termine breve per l’impugnazione.

Sulla prima pagina della sentenza è apposto un timbro dell’Ufficio delle Entrate di Varese recante la data 9 marzo 2009 ed un numero di protocollo. Quest’ultima circostanza prova che alla data del 9 marzo 2009 la copia della sentenza era nella disponibilità dell’ufficio, non prova però da quanto tempo la sentenza fosse stata già notificata, a partire dalla data del 3 febbraio, di spedizione della stessa. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il timbro apposto dal destinatario sulla sentenza notificata a mezzo posta o, a maggior ragione, sul plico che la contiene non può costituire prova della data della notifica, anche quando rechi un numero di cronologico, “trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica” del destinatario (Cass. 25753/2007).

Conseguentemente, il ricorso è inammissibile perchè la parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso stesso, trattandosi di onere a suo carico (ex plurimis, Cass. 11451/2011, 7761/2011, 7660/2004). Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro undicimilacento/00, di cui Euro cento/00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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