Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26178 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016), n. 26178
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28347-2015 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11458/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI
di ROMA, depositata il 03/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 28347/15 proposto dal Ministero Economia e Finanze nei confronti di S.B. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:
“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
Rilevato.
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 11458/14 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale essendo il dispositivo manifestamente incompatibile con la motivazione della sentenza.
Infatti mentre nel dispositivo della sentenza si legge che “La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione”, nella motivazione questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi proposti.
che l’intimata non hanno resistito;
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 15.03.16.
Il Cons. rel..
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che in particolare, nella parte motiva della sentenza, laddove vengono esaminati i due motivi di ricorso, si conclude per la loro inammissibilità (“i motivi che vanno esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili” v. pg 6 della sentenza);
che va pertanto effettuata la correzione della sentenza di questa Corte n. 11458/15 disponendosi che nel dispositivo vadano cancellate le parole ” accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione” ed in loro sostituzione vadano inserite le parole “dichiara inammissibile il ricorso”;
che non può invece darsi corso alla liquidazione delle spese avendo in proposito questa Corte già statuito che la sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.(Cass 21109/14);
Nulla per le spese del presente giudizio (v. Cass. 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e ordina la correzione della sentenza di questa Corte n. 11458/15 disponendosi che nel dispositivo vadano cancellate le parole “accoglie il ricorso”. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione” ed in loro sostituzione vadano inserite le parole “dichiara inammissibile il ricorso”.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016