Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26177 del 21/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26177 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
ORDINANZA
correzione di
errore materiale
sul ricorso proposto da:
FIANO Giovanni (FNI GNN 35E09 G351K), GENOVESE Antonio (GNV
NTN 46P09 C347R), LO VERDE Antonino (LVR NNN 48E09 G273V),
PADALINO Francesco (PDL FNC 46P10 F206E), PINO Pietro (PNI
PTR 43H04 A638A), QUARTARONE Santi (QRT SNT 40S01 F1580),
REALE Alfio (RLE LFA 46P13 H580G), RUSSO Attilio (RSS TTL
49M17 F158J), BORGHI Lorenzo (BRG LNZ 36S23 L331N), ACCARDO
Alberto (CCR LRT 44M17 B077Y), BORRELLI Luigi (BRR LGU
42A04 L245V), CORAGGIO Bernardo (CRG BNR 47M14 F912V),
D’AMORA Francesco Paolo (DMR FNC 45L08 C129M), D’ANNA Mario
(DNN
MRA 42E03 E409R), DI MAIO Gaetano (DMI GTN 44A25
B415U), IZZO Agostino (ZZI GTN 47M21 L245N), LAFRATTA
Vincenzo (LFR VCN 47A28 G838L), LANUCARA Francesco (LNC FNC
36S27 H224M), rappresentati e difesi, per procura speciale
in calce al ricorso iscritto al R.G. n. 3248 del 2012,
Data pubblicazione: 21/11/2013
dagli Avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, presso
lo studio dei quali in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4,
sono elettivamente domiciliati;
–
ricorrenti
–
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato
–
per correzione di errore materiale occorso nella redazione
della sentenza della Corte di cassazione 13 dicembre 2012,
n. 22888.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che nulla osserva in ordine
alla relazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di
cassazione, con sentenza depositata il 13 dicembre 2012, n.
22888, in accoglimento del ricorso presentato da Fiano
Giovanni ed altri, rappresentati e difesi dagli Avvocati
Salvatore e Umberto Coronas, ha cassato l’impugnato decreto
della Corte d’appello di Roma e, decidendo nel merito, ha
condannato il Ministero dell’economia e delle finanze “al
contro
pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della
somma di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla
data della domanda al soddisfo”; nonché pagamento delle
spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio
onorario e 2.200,00 per diritti, oltre alle spese generali
e agli accessori di legge, e, quanto al giudizio di
legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre ad euro
100,00 per esborsi e agli accessori di legge”;
che
ricorrono
gli
originari
ricorrenti,
come
rappresentati e difesi nel giudizio iscritto al R.G. n.
3248 del 2012, per la correzione di errore materiale,
lamentando che la Corte di cassazione, liquidando le spese
legali, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta in
ricorso, in favore dei difensori Avvocati Salvatore e
Umberto Coronas, dichiaratisi antistatari;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
[(m) Il ricorso è fondato.
di merito, in euro 3.000,00, di cui euro 750,00 per
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i
difensori dei ricorrenti, Avvocati Salvatore e Umberto
Coronas, avevano chiesto la distrazione in proprio favore
delle spese e dei compensi.
pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa
indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di
impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di
correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il
disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che
ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e
spese – consente il migliore rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo,
garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un
rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc.
civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di
cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 22888 del 2012 di questa Corte la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
distrazione delle spese come liquidate in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati Salvatore e Umberto
Coronas, dichiaratisi antistatari. Dispone altresì che la
presente correzione venga annotata sull’originale della
sentenza”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che l’istanza va quindi accolta, dovendosi apportare
alla sentenza n. 228888 del 2012 di questa Corte la
seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo,
alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi
“Dispone la distrazione delle spese come liquidate in
favore dei difensori dei ricorrenti,
Avvocati
Salvatore e
Umberto Coronas, dichiaratisi antistatari. Dispone altresì
che la presente correzione venga annotata sull’originale
della sentenza”»;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la
La Corte dispone che nella sentenza n. 22888 del 2012
di questa Corte venga apportata la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la
parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione
ricorrenti, Avvocati Salvatore e Umberto Coronas,
dichiaratisi antistatari. Dispone altresì che la presente
correzione venga annotata sull’originale della sentenza”».
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.
delle spese come liquidate in favore dei difensori dei