Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26177 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016), n. 26177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27583-2015 proposto da:
O.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE
D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGIIISI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
QUESTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso il decreto R.G.V.G. 14211/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 27853/15 proposto da O.B. nei confronti del Ministero dell’interno + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art.380 bis c.p.c. la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
O.B. ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma che aveva confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo.
La O.B. con l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della norma che disciplina il trattenimento del richiedente asilo (D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6). L’Amministrazione ha presentato istanza di costituzione.
La censura mossa è da ritenersi fondata.
Il giudice di prime cure ha evidenziato che la ricorrente è a rischio fuga ed è sprovvista di mezzi necessari per mantenersi. Peraltro il rischio di fuga non risulta motivato secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 che prevede delle ipotesi di pericolo di fuga tipizzate non riscontrate nel caso di specie e che inoltre non contempla come causa di trattenimento la mancanza dei mezzi di sostentamento, nè il trattenimento è previsto per garantire la presenza innanzi alla Commissione.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 25.05.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato:
che l’Amministrazione non ha svolto attività difensiva;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016