Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26177 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 904/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SINCIES CHIEMENTIN SPA in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo

studio dell’avvocato MUSTO FLAVIO MARIA, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MUSTO, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La Sincies Chiementin S.p.A., ha impugnato un avviso di rettifica della dichiarazione iva relativa all’esercizio 1992, notificalo a seguito di verifica fiscale della guardia di finanza, basato sul p.v.c. dal quale, come riferisce la odierna ricorrente, emergeva che la società aveva omesso di registrare e fatturare operazioni imponibili nel primo semestre dell’armo sottoposto a controllo. Le stesse operazioni – riferisce ancora la ricorrente Agenzia – erano state registrate su supporto magnetico, il cui contenuto era stato stampato su richiesta dei verbalizzanti, costituendo la base per la determinazione delle fatture non emesse e non registrate.

Le commissioni adite in primo ed in secondo grado hanno accolto il ricorso della società contribuente, che è fallita nelle more. In particolare la CTR ha escluso l’applicazione di “qualsivoglia sanzione fiscale, laddove all’atto dell’accesso dei verificatori e su richiesta dei medesimi, è possibile trascrivere tempestivamente sugli appositi registri i dati memorizzati su supporti magnetici”, come è accaduto nella specie.

Con l’odierno ricorso, basato su un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate, chiede l’annullamento parziale della sentenza di appello, nella parte in cui ha escluso l’applicazione delle sanzioni, per le violazioni commesse dalla società.

La curatela del fallimento della società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

L’Agenzia ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 357 del 1994, artt. 7, comma 4 ter, convertito con modif.

nella L. n. 489 del 1994, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23, comma 1, art. 42, comma 1, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, lamenta l’applicazione retroattiva (esercizio 1992) dei citato art. 7, comma 4 ter, in forza del quale la tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

A conclusione del motivo, la parte ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto: “se la disposizione contenuta nel D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter, possa o meno ritenersi applicabile in un caso, come quello di specie, in cui la registrazione su supporto magnetico (in alternativa ai registri cartacei) sia avvenuta nel 1992 e se conseguentemente debba essere confermata la sanzione irrogata per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23, comma 1, ancorchè nella misura rideterminata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1”.

La disposizione in esame equipara ad ogni effetto di legge la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici ai registri cartacei, in presenza degli altri presupposti, che nella specie non sono in discussione. Tale disposizione ha efficacia retroattiva nei limiti in cui esclude l’applicazione di sanzioni previste per il mancato adempimento di obblighi formali (di registrazione cartacea), assorbiti, in forza della sopravvenuta disposizione, dalla equipollenza delle registrazioni meccanografiche.

Tale conclusione è in linea con il principio c.d. favor rei fiscale, codificato nel D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 3, comma 2, che impedisce l’applicazione di sanzioni, “per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

Non può trovare applicazione invece la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, perchè trattasi di disposizione entrata in vigore successivamente e quindi osta alla sua applicazione retroattiva il principio di legalità, sancito dal medesimo D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1, in forza del quale “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Non rileva, nella specie, la giurisprudenza citata dalla ricorrente, che non riguarda l’applicazione di sanzioni (Cass. 9412/2000 e 12972/2003) ma il metodo di accertamento, induttivo, utilizzato in caso irregolare tenuta delle scritture contabili, ovvero la indebita detrazione d’iva (Cass. 2285f/2010).

Conseguentemente, il ricorso va rigettalo con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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