Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26176 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26176 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di
errore materiale

sul ricorso proposto da:
BALSAMO Carlo (BLS CRL 30H14 H811B), GIANNOTTI Giuseppe
Maria (GNN GPP 31B12 M082I), MUTIGNANI Corrado (MTG CRD
34512 G482S), ANDERVOLTI Leonardo

(NDR

LRD 32M25 C773Y),

rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al
ricorso iscritto al R.G. n. 24955 del 2010, dagli Avvocati
Salvatore Coronas e Umberto Coronas, presso lo studio dei
quali in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, sono
elettivamente domiciliati;

– ricorrenti contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro tempore;

– intimato –

Data pubblicazione: 21/11/2013

Per correzione di errore materiale occorso nella redazione
della sentenza della Corte di cassazione 8 gennaio 2013, n.
229.
Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

Stefano Petitti;
sentito il P.M.,

in ‘persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Ignazio Patrone, che nulla osserva in ordine
alla relazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di
cassazione, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2013,
n. 229, in accoglimento del ricorso presentato da Balsamo
Carlo e altri, rappresentati e difesi dagli Avvocati
Salvatore e Umberto Coronas, ha cassato l’impugnato decreto
della Corte d’appello di Roma e, decidendo nel merito, ha
condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri “al
pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma
di euro 1.500,00, oltre agli interessi nella misura legale
dalla data della domanda, nonché alla rifusione delle spese
del giudizio di merito, che liquida in complessivi euro
806,00 di cui euro 311,00 per diritti, euro 445,00 per
onorario ed euro 100,00 per spese, oltre agli accessori di
legge,

e di quelle della fase di legittimità, che liquida

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

in complessivi euro 600,00, di cui euro 500,00 per onorari,
oltre agli accessori di legge”;
che

ricorrono

gli

originari

ricorrenti,

come

rappresentati e difesi nel giudizio iscritto al R.G. n.

lamentando che la Corte di cassazione, liquidando le spese
legali, ha omesso di disporne, come richiesto sia in sede
di merito che di legittimità, la distrazione in favore dei
difensori Avvocati Salvatore e Umberto Coronas,
dichiaratisi antistatali;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
((m) Il ricorso è fondato.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i
difensori dei ricorrenti, Avvocati Salvatore e Umberto
Coronas, avevano chiesto la distrazione in proprio favore
delle spese e dei compensi, così come dall’originario
ricorso proposto alla Corte d’appello emerge che i
difensori avevano fatto analoga dichiarazione con
riferimento alle spese del grado.

3

24955 del 2010, per la correzione di errore materiale,

La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di
pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal

indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di
impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di
correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il
disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che
ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e
spese – consente il migliore rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo,
garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un
rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc.
civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di
cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 229 del 2013 di questa Corte la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,

4

difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa

dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati Salvatore e Umberto
Coronas, dichiaratisi antistatari. Dispone altresì che la

sentenza”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che l’istanza va quindi accolta, dovendosi apportare
alla sentenza n. 229 del 2013 di questa Corte la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi «Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati Salvatore e Umberto
Coronas, dichiaratisi antistatari. Dispone altresì che la
presente correzione venga annotata sull’originale della
sentenza»;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza n. 229 del 2013 di

questa Corte venga apportata la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la
parola “legge.”, deve aggiungersi «Dispone la distrazione

presente correzione venga annotata sull’originale della

delle spese
ricorrenti,

come liquidate in favore
Avvocati Salvatore

dei difensori dei

e Umberto

Coronas,

dichiaratisi antistatari. Dispone altresì che la presente
correzione venga annotata sull’originale della sentenza».

Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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