Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26176 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26626-2015 proposto da:

M.G., D.S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSLAVIA 39-E, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

CARLONI, che li rappresentano e difendono unitamente e

disgiuntamente all’avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DI V.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10018/2015 della corte SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 15/04/2015 e depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 26626/15 proposto da D.S.A. e M.G. nei confronti del Fallimento Di V.G. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati.

Rilevato..

che D.S.A. e M.G. hanno chiesto la correzione di errore materiale della ordinanza 10018/15 di questa Corte che, nel dichiarare estinto per rinuncia il giudizio che vedeva i ricorrenti contrapposti al fallimento di V.G. (che aveva accettato la rinuncia), aveva omesso di disporre la cancellazione della trascrizione della citazione in giudizio; Considerato:

che la richiesta in questione risulta proposta nel ricorso; che in effetti manca nel dispositivo l’ordine di cancellazione (vedi sulla possibilità di detto ordine (Cass. 8991/12); che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c..

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 25.04.16.

Il Cons. rel..

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che va effettuata la correzione della sentenza di questa Corte n. 10018/15 disponendosi che nella parte finale della motivazione e del dispositivo della sentenza vada inserita la frase “si dispone la cancellazione della trascrizione della citazione del presente giudizio”.

Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 10018/15 ordinando che nella parte finale della motivazione e del dispositivo della sentenza vada inserita la frase “si dispone la cancellazione della trascrizione della citazione del presente giudizio”.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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