Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26176 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 06/12/2011), n.26176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

APOTHEMA DI FRANCO ALBANO & C. SAS in persona

dell’Amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PICCOLO PAOLO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

A.T.I. A.I.P. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 199/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/06/2 005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PICCOLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Apothema di Franco Albano & C.s.a.s., con atto ritualmente notificato in data 22.9.2006 ad ATI AIP s.r.l. -n.q. di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della imposta pubblicità per il Comune di Napoli – presso il procuratore eletto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 ha proposto rituale ricorso per la cassazione della sentenza della CTR regione Campania sez. 28 Napoli data 27.6.2005 n. 199 con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla stessa società contribuente nei confronti della decisione n. 431/42/2002 della CTP di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla imposta di pubblicità dovuta per l’anno 1999.

La sentenza di appello, dopo aver dato che la contribuente con il ricorso introduttivo proposto in primo grado aveva impugnato l’avviso di accertamento in quanto nullo per omessa sottoscrizione del legale rapp.te della società concessionaria del servizio, nonchè per carenza di motivazione, ha ritenuto il predetto avviso esente da vizi in quanto recante tutte le indicazioni necessarie per portare a conoscenza del contribuente i termini della pretesa tributaria.

La società ricorrente ha affidato la impugnazione a sei motivi.

Non ha resistito la società concessionaria del servizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione di norme di diritto e vizio motivazionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non avendo considerato i Giudici di appello che l’avviso era affetto da nullità per mancanza di sottoscrizione in quanto il modulo recava la indicazione del funzionario responsabile, la stampigliatura recante il nome di tale soggetto ma “la sigla o scarabocchio” non consentiva la riconducibilità dell’atto all’autore del documento.

Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente attraverso la denuncia del vizio di legittimità incidente sull’attività di giudizio per asserita violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, u.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (vizio che può ravvisarsi in relazione tanto ad errore nella interpretazione della norma, correttamente individuata, in relazione agli effetti giuridici dalla stessa prodotti nella regolazione del rapporto controverso, quanto ad errore nella sussunzione della fattispecie concreta, esattamente rilevata nella sua realtà oggettiva, nello schema della fattispecie astratta contemplata dalla norma ritenuta applicabile al rapporto controverso), alla quale si sovrappone -in difetto di autonoma argomentazione giuridica – il vizio di omessa motivazione, intende far valere piuttosto il vizio di “omessa pronuncia” sulla specifico motivo di appello (non essendosi affatto espressa la Commissione regionale in ordine alla domanda di annullamento dell’avviso per difetto del requisito essenziale della sottoscrizione, come evidenziato anche dalla stessa ricorrente – “il giudice di appello non ha fornito alcun motivazione sul gravame specifico”), vizio inerente l’attività processuale del Giudice (“error in procedendo”) e non la regola di giudizio applicata, e che, pertanto, avrebbe dovuto essere censurato con riferimento al diverso parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Peraltro il motivo in esame si rileva, comunque, palesemente infondato tenuto conto delle caratteristiche formali dell’avviso, come descritte dalla stessa ricorrente (il modulo reca la indicazione del “funzionario responsabile” della società concessionaria de servizio e la stampigliatura del “nome di tale soggetto”), ed avuto riguardo al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario dell’atto, con la precisazione che l’autografìa della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3 il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi (cfr. Corte cass. 1^ sez. 7.8.1996 n. 7234; id. I sez. 24.9.1997 n. 9394; id. 3^ sez. 10.2.2000 n. 1458; id. 1^ sez. 28.12.2000 n. 16204; id. 1 sez 22.11.004 n. 21954, tutte con riferimento ad ordinanza-ingiunzione. Con specifico riferimento alla materia tributaria: Corte cass. 5^ sez. 27.2.2009 n. 4757, secondo cui la nullità della cartella di pagamento deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentano inequivocabilmente di riferire l’atto all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; id. 5^ sez. 23.2.2010 n. 4283 secondo cui “l’avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione nè del potere del concessionario, che dipende da rapporto “a monte” con l’ente impositore, nè della responsabilità in ordine all’emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette, a prescindere dall’identità del funzionario che materialmente lo esegue, nè, “a fortiori”, delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto”).

Quanto poi alla ulteriore questione concernente la nullità dell’avviso di accertamento in relazione alla contestata “qualifica funzionale” del sottoscrittore, è appena il caso di rilevare che la stessa incontra il divieto dei “nova”, con conseguente inammissibilità della censura di difetto di pronuncia dedotta con il motivo di ricorso, non risultando che tale questione -implicante un accertamento di fatto sottratto al sindacato dei legittimità- abbia costituito oggetto del “iberna decidendwn” introdotto con il ricorso introduttivo e sia stata riproposta con i motivi di gravame, avendo omesso la ricorrente di trascrivere il contenuto dei predetti atti processuali nonchè di riportare gli argomenti motivazionali e le statuizioni adottate dalla sentenza di prime cure, in tal modo precludendo a questa Corte la verifica della ritualità e tempestività della proposizione di detta eccezione e quindi della decisività del vizio dedotto.

2. Con il secondo motivo che può essere esaminato unitamente al terzo ed al quarto, investendo tutti la valutazione del contenuto dell’avviso di accertamento compiuta dalla CTR campana, viene denunciata la violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.P.R. n. 639 del 1972, art. 32; L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) e contestualmente il vizio motivazionale della sentenza di appello, censurata per non avere colto, in relazione alla eccepita nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, la distinzione tra i presupposti di fatto che fondano la pretesa tributaria e la parte argomentativa che deve supportare la pretesa, confondendo inoltre il contenuto motivazionale dell’atto amministrativo con le prove dei fatti posti a fondamento della pretesa. Inoltre i Giudici territoriali avrebbero omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità dell’avviso motivato “per relationem” in quanto privo dei necessari allegati (verosimilmente i verbali di accertamento di infrazioni).

Il secondo motivo è infondato, il terzo è inammissibile, ed il quarto in parte infondato ed in parte inammissibile.

La disciplina normativa della imposta di pubblicità è contenuta nel D.Lgs. 5 novembre 1993, n. 507 che, all’art. 10 (nel testo applicabile ratione temporis anteriore alla abrogazione disposta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172, lett. b), disponeva che il Comune o, come nella specie, il Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi locali (al quale è stato affidalo l’esercizio di poteri di accertamento e riscossione del tributo ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11, comma 3 giusta apposita convenzione stipulata ai sensi del D.Lgs. 1 novembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), entro due anni dalla data in cui la dichiarazione del contribuente (che deve riportare la indicazione delle caratteristiche e la ubicazione degli impianti pubblicitari, nonchè la durata della pubblicità: D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3) era stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, dovevano procedere a rettifica od accertamento di ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato “in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato”. Nel secondo comma del medesimo articolo vengono specificati i dati e gli elementi che l’avviso deve riportare onde consentire al contribuente di conoscere gli esatti termini della pretesa tributaria.

La CTR della Campania, se pure con motivazione scarna e stringata, ha ritenuto sufficiente il contenuto motivazione dell’atto tributario in quanto recante tutte le indicazioni utili alla individuazione degli impianti pubblicitari e di ogni voce dell’accertamento considerando pertanto assolta la funzione conoscitiva demandata alla notifica dell’avviso in quanto completo di tutti i dati previsti dalla norma (cfr. art. 10 citato: identificazione del soggetto passivo, indicazione delle caratteristiche ed ubicazione degli impianti, importo della imposta dovuta e degli accessori).

Tale statuizione è condivisibile alla stregua del ripetuto principio di diritto secondo cui la adeguatezza del contenuto motivazionale degli atti tributari deve essere valutata con riferimento alla concreta fattispecie impositiva, sicchè ferma la necessità, sempre e comunque, della puntuale indicazione dei presupposti di fatto sui quali si fonda la pretesa (di regola coincidenti con i fatti individuati dalla norma impositiva ai quali viene ricollegata la insorgenza della obbligazione tributaria), la esposizione delle “ragioni giuridiche” che hanno determinato la rettifica o l’accertamento della imposta avrà estensione variabile secondo la maggiore o minore complessità dei fatti accertati e della loro valutazione in funzione della qualificazione giuridica della fattispecie ai fini della riconducibilità nello schema del presupposto d’imposta individuato dalla specifica norma: la motivazione dell’atto dovrà essere, evidentemente, tanto più precisa ed accurata, quanto più numerosi sono gli elementi indiziari -fatti ed atti-rilevati nel corso della attività di ricognizione e quanto più complessa è la attività volta a ricostruire i nessi di derivazione e correlazione tra gli elementi indiziari raccolti nel corso della indagine (come nel caso in cui debba interpretarsi il contenuto di disposizioni contrattuali, ovvero debba ricostruirsi gli effetti economico-giuridici di una serie di rapporti obbligatori plurisoggettivi).

Tanto premesso ritiene il Collegio che l’avviso di accertamento con il quale si richieda il pagamento della imposta di pubblicità non versata ovvero la maggiore imposta eventualmente dovuta, non impone un contenuto motivazionale (in ordine alle “ragioni giuridiche” che fondano l’accertamento) ulteriore rispetto a quello che si esaurisce nella espressa contestazione di inadempimento della obbligazione, e che trova esaustiva giustificazione nella puntuale indicazione dei fatti ai quali si ricollega il presupposto impositivo (diffusione dei messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nell’esercizio di un’attività economica finalizzata alla promozione commerciale o della immagine del soggetto pubblicizzato: D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 57), dovendo, pertanto, ritenersi pienamente adeguata a portare a conoscenza del contribuente le ragioni della pretesa tributaria, la indicazione del soggetto nella cui disponibilità ricadono i mezzi pubblicitari; la precisa identificazione degli impianti in relazione alla ubicazione sul territorio comunale (ed eventualmente attraverso ulteriori elementi di riconoscibilità, quali, ad esempio, il messaggio pubblicitario riportato); le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’impianto, in relazione alle quali trova applicazione il criterio di determinazione della imposta; l’importo dovuto dal contribuente.

Il Giudice di appello ha svolto tale accertamento in fatto, ritenendo esaustivo il contenuto dell’avviso di accertamento in relazione ai predetti elementi conoscitivi, e dunque ritenendo legittimo l’avviso impugnato, con giudizio conforme ai principi sopra enunciati, rimanendo pertanto esente la sentenza impugnata dal denunciato “error in judicando”.

La censura, dedotta con il terzo motivo, relativa alla “omessa pronuncia” sul motivo di gravame concernente la nullità dell’avviso di accertamento in quanto motivato “per relationem” ad atti che non risulterebbero notificati in allegato al contribuente, va incontro invece alla pronuncia di inammissibilità per novità della questione, in quanto la ricorrente non ha fornito il dovuto riscontro della rituale introduzione e sottoposizione di tale eccezione all’esame dei Giudici nei precedenti gradi di merito, non risultando la stessa indicata tra gli specifici motivi di gravame proposti dalla contribuente come è dato desumere dalla lettura della sentenza di appello.

Il terzo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua del principio secondo cui In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (cfr.

Corte cass. 3^ sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 3^ sez. 27.5.2010 n. 12992; vedi Corte cass. SU 28.7.205 n. 15781).

Il quarto motivo se, da un lato (per quanto concerne la dedotta insufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento), segue la medesima pronuncia di infondatezza del secondo motivo, dall’altro va anch’esso incontro a pronuncia di inammissibilità per novità della questione – sollevata per la prima volta in sede di legittimità – concernente la asserita mancanza di prova dei fatti a base della pretesa tributaria ed in relazione alla quale si contesta al Giudice territoriale la errata valutazione delle risultanze istruttorie.

In disparte la manifesta genericità del motivo, non essendo stato trascritto nel ricorso il contenuto degli avvisi e non essendo specificate le carenze nei dati riportati dagli stessi tali da rendere impossibile la identificazione degli impianti pubblicitari, rileva il Collegio che anche in questo caso la ricorrente ha omesso del tutto di indicare in quali atti processuali la questione era stata introdotta all’esame dei Giudici di merito, trascurando di trascrivere l’atto di appello con lo specifico motivo di gravame, rimanendo pertanto precluso alla Corte, alla quale non è dato accedere agli atti del fascicolo di merito, il necessario controllo di ammissibilità.

3. Anche i motivi quinto e sesto, con i quali si censura la sentenza di appello, rispettivamente, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993 n. 2, D.Lgs. n. 471 del 1997 comma 1, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, n. 2 L. n. 241 del 1990, art. 3 artt. 2697, 2727 272 c.c. ed art. 115 e 116 c.p.c.) nonchè per vizi motivazionali su un punto decisivo della controversia (cfr. sesto motivo, peraltro dedotto confusamente “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), non accedono al sindacato di legittimità, oltre che per difetto di autosufficienza in relazione ai requisiti di specificità, chiarezza e completezza prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n 4) (cfr. quinto motivo, la ricorrente ha indicato, in modo incompleto o indecifrabile, una serie di norme di diritto asseritamente violate che non risultano poi esplicate negli argomenti svolti a supporto del motivo), anche per novità delle questioni dedotte avanti la Corte (concernenti la applicazione di norme sanzionatorie, e – sembra – la errata applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso all’illecito di infedele dichiarazione), essendosi limitata la ricorrente, peraltro solo con riferimento al sesto motivo, ad operare un generico “rinvio agli atti di primo e secondo grado per la maggiore comprensione dell’errore in cui sono incorsi i giudici (quanto alla sentenza di merito intervenuta in altro giudizio tra le stesse parti, richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’assunto della diversa misura delle sanzioni applicabili in caso di omessa od infedele dichiarazione, la stessa neppure risulta inserita nel fascicolo di parte depositato in Cancelleria) impedendo così alla Corte, che non ha accesso agli del fascicolo di merito, di effettuare la verifica di ammissibilità dei motivi.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, non dovendo la Corte provvederà a regolare le spese di lite in difetto di costituzione del parte intimata.

P.Q.M.

La Corte : – rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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