Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26175 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26175 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

procedura civile

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

+- C L

DI BERARDINO Manfredo (DBR MFR 38D23 L103D), DI BERARDINO
Natalina (DBR NLN 42E52 L103Q), DI BERARDINO Alberto (DBR
LRT 50H26 L103P), DI BERARDINO Alfonso (DBR LNS 40P18
L103L), DI BERARDINO Maria (DBR MRA 34H49 L103D),
rappresentati e difesi dall’Avvocato Angelo Lancione per
procura speciale a margine del ricorso, elettivamente
domiciliati in Roma, via Silvio Pellico n. 44, presso lo
studio dell’Avvocato Achille Carone Fabiani;

ricorrenti

contro
DI MATTIA Olga; DI MATTIA Antonio; DI SAVERIO Vincenzo; DI
SAVERIO ROZZI Filomena; D’ONOFRIO Palma; DI SAVERIO Paola,
quale erede di Di Saverio Vittorino; DI SAVERIO Anna, quale
erede di Di Saverio Vittorino; DI BERARDNO Alessandro;

Data pubblicazione: 21/11/2013

- intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.
O;
595 del 2011, depositata in dataTJ luglio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato F. Carone per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che nulla osserva in ordine
alla relazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto

che, con atto di citazione ritualmente

notificato, i germani Di Berardino Alessandro, Manfredo,
Natalina, Alberto, Alfonso e Maria convenivano in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Teramo, Di Mattia Antonio, Di
Mattia Olga, Di Saverio Vincenzo, Di Saverio Vittorino e
Rozzi Filomena al fine di chiedere la divisione di un fondo
rustico che avevano in comproprietà con i convenuti nella
quota di Mu
che si costituivano Di Mattia Antonio e Di Mattia Olga,
deducendo, mediante proposizione di domanda
riconvenzionale, di aver usucapito parte del fondo che gli
attori assumevano essere di loro proprietà;
che il Tribunale di Teramo accoglieva, con sentenza non
definitiva, la domanda riconvenzionale proposta dai

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

convenuti; procedeva quindi, con sentenza definitiva, alla
divisione della restante parte del fondo;
che avverso le predette sentenze, gli attori, ad
eccezione di Di Berardino Alessandro, proponevano gravame;

improcedibile l’appello, per essersi gli appellanti
costituiti in giudizio fuori termine;
che per la cassazione di tale sentenza Di Berardino
Manfredo, Di Berardino Natalina, Di Berardino Alfonso, Di
Berardino Alberto e Di Berardino Maria propongono ricorso,
affidandolo ad un unico motivo, con il quale denunciano, ex
art. 360 n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ., sostenendo che
la Corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato i
termini relativi alla costituzione in giudizio degli
appellanti;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
H…) Il ricorso è fondato.

3

che la Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava

Gli appellanti (odierni ricorrenti) hanno notificato
l’appello ai Di Mattia in data 21 luglio 2005. Secondo il
combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ.,
gli appellanti, pena l’improcedibilità del gravame,

notifica dell’appello, e quindi entro il 31 luglio 2005.
Tuttavia, essendo il 31 luglio 2005 giorno festivo
(domenica), il termine doveva essere prorogato, ex art. 155
cod. proc. civ., al giorno successivo non festivo (e quindi
al 1° agosto). Considerato, peraltro, che il 1° agosto è il
primo giorno del periodo di sospensione feriale dei termini
(dal 1° agosto al 15 settembre), il termine per la
costituzione in giudizio per gli appellanti Di Bernardino
scadeva il 16 settembre 2005. Essendosi essi costituiti in
giudizio in data 13 settembre 2005, la loro costituzione è
tempestiva e, per l’effetto, l’appello deve essere
considerato procedibile.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per
essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi
dell’art. 375, n. 5) cod. proc. civ.»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;

dovevano costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per nuovo
esame, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa
composizione, la quale provvederà anche in ordine alle

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

spese del giudizio di legittimità.

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