Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26175 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18282-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. EZIO 24 presso

lo studio dell’avvocato CHIARA PIAZZANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA ANTONIA PILI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 482/2014 della CORTE d’appello di

VENEZIA, emessa il 16/02/2015 e depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Maria Antonia Pili, per la parte ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 18282/15 proposto da M.G. nei confronti di T.P. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

T.P. aveva proposto domanda avanti al Tribunale di Treviso chiedendo di ridurre l’assegno di mantenimento di 700 Euro mensili in favore della figlia e di ampliare i tempi di permanenza della minore presso di lui.

Il Tribunale con sentenza aveva accolto entrambe le domande riducendo l’assegno a 500 Euro mensili.

La M. aveva proposto reclamo contro tale provvedimento chiedendo il rigetto delle pretese avanzate dal T. in ragione del fatto che lui godeva di un reddito diverso rispetto a quello esaminato dal Tribunale nonchè di beni immobili mentre lei non disponeva di alcun reddito nè di proprietà immobiliari ed inoltre doveva pagare un affitto di 600 Euro mensili.

Si è costituito l’appellato per la conferma del provvedimento impugnato.

Non considerate condivisibili le motivazioni del ricorso la Corte d’Appello ha confermato il provvedimento impugnato.

Avverso tale sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia ricorre per cassazione la M. sulla base di due motivi.

Il T. non ha resistito.

Con il primo motivo la ricorrente contesta l’omessa motivazione circa il decremento reddituale del T. rispetto al periodo precedente.

Con il secondo motivo adduce che la Corte d’Appello non ha tenuto conto che il procedimento in questione è esente da contributo unificato secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2.

Il primo motivo è infondato.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto per non avere preso in esame l’intera documentazione prodotta, per avere erroneamente ritenuto sussistere una rinuncia di essa ricorrente alle proprie ragioni creditorie e per non avere riconosciuto così dovute le penali contrattualmente pattuite.

Va preliminarmente osservato che essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 20.2.13 alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non più per insufficiente o contraddittoria motivazione.

Su tale modifica normativa è intervenuta una sentenza delle Sezioni unite di questa Corte che ha chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (8053/14 sez un).

La sentenza in esame ha anche precisato al livello interpretative che la nuova la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. 8053/14 sez un). Ciò posto nel caso di specie deve escludersi l’ipotesi di una motivazione inesistente.

Nel caso di specie la Corte d’appello si è pronunciata in camera di consiglio su reclamo proposto ex art. 739 c.p.c., norma che prevede che la pronuncia debba essere fatta con decreto.

Quest’ultimo ai sensi dell’art. 135 c.p.c. non deve di regola essere motivato tranne ciò non sia espressamente prevista dalla legge. Per il provvedimento in esame l’art. 737 c.p.c. prevde la motivazione.

E’ comunque evidente che la motivazione del decreto debba essere necessariamente succinta e sommaria secondo quanto previsto dall’art. 134 c.p.c. per l’ordinanza.

Da ciò consegue che nel caso di specie la Corte d’appello abbia adeguatamente motivato sulla base del decremento del reddito del T. e sulla base della capacità lavorativa della ricorrente.

Il motivo è quindi infondato.

E’ invece fondato il secondo motivo poichè la controversia in oggetto è esente da contributo unificato disponendo in tal senso il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2, laddove stabilisce che “non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 25.05.2016.

Il Cons. relatore.

Vista la memoria della ricorrente;

Considerato:

che nell’esame del primo motivo risulta scritto che questo era l’unico motivo e ciò è evidentemente un refuso di stampa privo di ogni rilevanza; che quanto al dedotto vizio motivazionale, va rammentato che il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 richiede che l’omissione riguardi un fatto e non già l’esame di uno o più documenti prodotti in giudizio; che pertanto l’omessa motivazione circa la dichiarazione dei redditi 2003, che sarebbe stata erroneamente letta, non rileva ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non trattandosi dell’omesso esame di un fatto bensì di una erronea valutazione di un documento, tale circostanza avrebbe potuto integrare un vizio revocatorio da dedurre con la relativa azione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.; che non emergono in conclusione elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che il collegio condivide;

che pertanto il primo motivo del ricorso va rigettato mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in parte qua, e, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.pc., la causa va decisa nel merito, dovendosi dichiarare la non debenza del doppio contributo. La parziale soccombenza giustifica il rigetto delle domande di condanna dell’intimato alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito dichiara non dovuto il doppio contributo; rigetta la domanda di condanna dell’intimato alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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