Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26175 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2018, (ud. 26/02/2018, dep. 18/10/2018), n.26175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8133/2016 R.G. proposto da:

Euroflex s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Beatrice Fimiani, elettivamente

domiciliata presso lo studio legale e tributario CMS Adonnino Ascoli

& Cavasooia Scamonini, in Roma, via Agostino Depretis, n. 86,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Campania n.

8359/2015 depositata il 22 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2018

dal Consigliere Luigi D’Orazio;

uditi gli Avv. Beatrice Fimiani e Giancarlo Caselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Visonà Stefano, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.A seguito di processo verbale di constatazione l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della Euroflex s.p.a. due avvisi di accertamento ai fini Irpeg, Iva ed Irap per gli anni 2002 e 2003. In particolare, si contestava alla società, tra l’altro, l’indebita deduzione di costi per acquisti effettuati da società domiciliata in Svizzera, paese a fiscalità privilegiata, incluso nella black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, e la indebita deduzione di perdite su crediti.

2.La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte i due ricorsi presentati dalla società.

3.La Commissione tributaria regionale accoglieva gli appelli della società e rigettava gli appelli incidentali della Agenzia delle Entrate, confermando per l’anno 2002 la rettifica in relazione alla deduzione della perdita su crediti.

4.L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione basato su quattro motivi. Con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Commissione regionale aveva omesso di pronunciare sull’appello incidentale da essa proposto sul capo della sentenza di primo grado, con cui era stato annullato l’atto impositivo relativo al recupero a tassazione dei costi di acquisto di merci dalla società svizzera Sytco A.G.. Nell’appello incidentale si rilevava che la società non aveva fornito la prova della “giustificazione” degli acquisti, avendo fornito documenti solo per l’anno 2002, ma non per l’anno 2003.

Con il secondo motivo si censurava la decisione della Commissione regionale nella parte in cui aveva ritenuto deducibili i costi di acquisto di beni da società domiciliata in Bulgaria, mentre la disponibilità materiale delle merci prima dell’imbarco era della società cipriota, che aveva firmato le polizze di carico.

Con il terzo motivo si evidenziava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75, comma 2, in ordine alla applicazione del principio di competenza per le spese di acquisizione dei beni mobili, per la differente valutazione, rispetto alla Commissione tributaria, in ordine alla “determinabilità” dell’ammontare delle spese.

Con il quarto motivo si deduceva l’insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, sempre in relazione alla applicazione del principio di competenza per l’acquisto dei beni mobili, sempre sotto il profilo della “indeterminabilità” delle spese.

Solo il primo motivo veniva accolto, mentre i motivi secondo, terzo e quarto erano dichiarati inammissibili.

5.La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, confermava la rettifica delle perdite su crediti e, quanto all’anno 2003, riteneva che la società non aveva fornito la documentazione attestante che la stessa era assoggettata nel 2003 a tutte le imposte federali, cantonali e comunali, mentre “la società Euroflex avrebbe dovuto in questo grado fornire la prova da cui risultava che la Soc. Sytco nel 2003 era assoggettata a tutte le imposte federali, cantonali e comunali”. Pertanto, confermava il recupero limitatamente alle fatture Sytco ed “annullava nel resto l’accertamento”.

6.Avverso tale sentenza proponeva ricorso principale per Cassazione la società.

7.Resisteva l’Agenzia delle entrate notificando controricorso, contenente ricorso incidentale.

8.La società notificava controricorso al ricorso incidentale.

9.La società depositava memoria scritta ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. In particolare, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione regionale in sede di rinvio, la documentazione asseritamente mancante (per accertare se la Sytco nel 2003 era assoggettata a tutte le imposte federali, cantonali e comunali), era ben presente agli atti di causa sin dal ricorso introduttivo presentato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno.

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Commissione regionale ha ritenuto non fornita la prova che la Sytco era assoggettata alle imposte federali, cantonali e comunali.

2.Tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati.

Invero, la ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza, ha riportato nel ricorso il contenuto del documento già allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a dimostrazione dell’assoggettamento della società svizzera Sytco, nell’anno 2003, a tutte le imposte federali, cantonali e comunali.

In particolare, non è stata tenuta in considerazione dalla Commissione tributaria, in sede di giudizio di rinvio, la certificazione rilasciata in data 8-6-2004 dalla Autorità svizzera, ed in particolare dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, in cui si attesta che “nell’anno fiscale 2003 la società Sytco…è assoggettata con i criteri ordinari sia all’imposta federale diretta (Confederazione Svizzera) sia all’imposta cantonale (Cantone Ticino) e comunale. Essa non è pertanto al beneficio di una imposizione speciale come società holding…”.

Nè si è tenuto conto in motivazione del certificato rilasciato in data 6-2-2003 da parte sempre dell’Autorità Svizzera in cui si attesta che “la società Sytco SA…è iscritta nei nostri registri con i numeri (OMISSIS). Essa è assoggettata all’imposta federale diretta…all’imposta cantonale e all’imposta comunale/municipale”.

Inoltre, nell’atto di riassunzione proposto dalla Euroflex si è fatto riferimento proprio alla sussistenza dei documenti relativi all’anno 2013 sopra citati (cfr. ricorso per cassazione pagina 31 “rappresentando che i documenti contabili relativi all’anno 2013, giustificativi della loro deducibilità come richiesto dai Supremi Giudici sono esistenti, effettivi e reali, come si rileva dalla documentazione allegata”).

Tali documenti, prodotti nel giudizio di primo grado, non sono stati in alcun modo valutati dalla Commissione regionale, che ne ha escluso l’esistenza.

Dovrà tenersi conto, peraltro, in sede di giudizio di rinvio della nuova normativa nel frattempo introdotta (Cass. Civ., 4 febbraio 2015, n. 1995), proprio sul tema della deducibilità dei costi sostenuti con imprese con sede legale in paesi inclusi nella black list.

Invero, all’epoca dei fatti trovava applicazione del D.M. 23 gennaio 2002, n. 19719, art. 3 (“indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato”), che disponeva che “le disposizioni indicate nell’articolo 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate…13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio”.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 301, ha, poi, inserito al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, il periodo: “Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi”.

Si evidenzia, peraltro, che, in tema di reddito d’impresa, l’abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list), prevista della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 301, 302 e 303, ha carattere retroattivo, sicchè la deducibilità risulta subordinata solo alla prova dell’operatività dell’impresa estera contraente e della effettività della transazione commerciale, mentre la separata indicazione di detti costi è degradata ad obbligo di carattere formale, passibile unicamente di sanzione amministrativa (Cass. Civ., 27 marzo 2015, n. 6205).

Successivamente, il D.Lgs. n. 147 del 2015 ha eliminato, ma a decorrere dall’anno 2015, il requisito dello svolgimento di una attività commerciale effettiva.

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 1, commi 301, 302 e 303, prevedeva, poi, che “Le modifiche ai commi 10, 11 e 12 bis del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto”.

La necessità della separata indicazione in dichiarazione dei costi della black list è stata abrogata dalla L. 27 dicembre 2016, n. 296.

Peraltro, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142, lett. a, ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi da 10 a 12 bis.

3.Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di norme di diritto (artt. 75 e 76 TUIR e D.L. n. 331 del 1993, art. 47, comma 1), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto dalla documentazione emerge che non sono deducibili i costi per gli acquisti di prodotti dalla società bulgara Kremikovtzi relativi all’anno 2002, essendo la società di Cipro Scad il soggetto ultimo che ha avuto la disponibilità materiale dei beni prima dell’imbarco.

L’Agenzia delle entrate, poi, contesta la decisione della Commissione regionale anche con riferimento ai punti 3 (Euro 431.344,85), 4 (Euro 52.731,65) e 5 (Euro 129.102,11).

3.1. Tale ricorso è inammissibile.

Invero la Suprema Corte, con la sentenza n. 25130 del 2014 ha accolto solo il primo motivo del ricorso della Cassazione proposta dalla Agenzia elle entrate, dichiarando inammissibile tutti i restanti motivi.

Pertanto, il giudizio di rinvio si è svolto unicamente con riferimento al nuovo esame della questione relativa al primo motivo, ossia alla possibile deduzione dei costi di prodotti acquistati dalla Sytco nell’anno 2003, avendo la Commissione tributaria regionale omessa di pronunciarsi sul punto con riferimento all’anno 2003.

Su tutte le restanti questioni si è ormai formato il giudicato.

4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvii alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA