Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26173 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26173 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

sanzioni
amministrative

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

c.d, +-

ROMA CAPITALE (02438750586),
tempore,

in persona del Sindaco

pro

rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea

Magnanelli per procura speciale a margine del ricorso,
elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove
n. 21, negli uffici dell’Avvocatura comunale;

ricorrente

contro
TULLI Tamara (TLL TMR 73C64 H501N), rappresentata e difesa,
per procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avvocati Graziano Pungi e Barbara Frateiacci, presso lo
studio dei quali in Roma, via Ottaviano n. 9, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10507 del
2012, depositata in data 22 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che nulla osserva in ordine
alla relazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 12 dicembre

2007, Tulli Tamara proponeva opposizione dinanzi al Giudice
di Pace di Roma avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 14012,
prot. 397544, in data 8 novembre 2007, emessa nei suoi
confronti, quale coobbligata in solido con il trasgressore,
dal Comune di Roma, relativa a verbale di accertamento di
violazione degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 114 del 1998,
elevato dalla Polizia Municipale di Roma;
che la ricorrente deduceva l’intervenuta prescrizione
del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa per decorrenza del termine previsto
dall’art. 28 della legge 689 del 1981;
che il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso,
dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato;
che Tulli Tamara proponeva gravame, lamentando
l’erroneità della sentenza resa in primo grado, nella parte
in cui aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione di

Stefano Petitti;

cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981 non fosse
proponibile con l’opposizione di cui all’art. 22 della
medesima legge, dovendo la stessa essere proposta
unicamente attraverso il rimedio dell’opposizione

che il Tribunale di Roma accoglieva l’appello,
affermando che l’estinzione del diritto a riscuotere le
somme dovute a titolo di sanzione amministrativa poteva
esser fatta valere dalla ricorrente con l’opposizione di
cui all’art. 22 della legge 689 del 1981, e condannando,
per l’effetto, il Comune di Roma al pagamento delle spese
processuali;
che per la cassazione di tale sentenza, Roma Capitale
ha proposto ricorso, affidato a due motivi;
che con il primo motivo l’ente ricorrente denunzia, ex
art. 360 n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 615
cod. proc. civ., poiché il Tribunale ha ritenuto
ammissibile, ai fini della deduzione dell’eccezione di
prescrizione, il rimedio dell’opposizione ex art. 22 della
legge n. 689 del 1981, mentre l’unico rimedio per far
valere tale fatto estintivo sarebbe quello dell’opposizione
ex art. 615 cod. proc. civ.;
che con il secondo motivo viene dedotto, ex art. 360 n.
5) cod. proc. civ., un vizio di motivazione in quanto, a
detta del ricorrente, il Tribunale di Roma non avrebbe

3

all’esecuzione;

spiegato perché fosse esperibile, nel caso dì specie, il
rimedio impugnatorio di cui all’art. 22 della legge n. 689
del 1981 per far eccepire la prescrizione del diritto a
pretendere il pagamento della sanzione;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
[(…) Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’amministrazione ricorrente si duole del fatto che il
Tribunale di Roma abbia ritenuto esperibile il rimedio
impugnatorio di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981
anche al fine di sollevare l’eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza della Corte di
Cassazione che si era espressa sul tema, ritiene che
l’opposizione avverso la cartella esattoriale per far
valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla
formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la
prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non sia
quella disciplinata dall’art. 22 della legge n. 689 del
1981, atteso che la contestazione non investe la

4

che Tulli Tamara ha resistito con controricorso;

legittimità della pretesa punitiva o la fondatezza
dell’addebito,

bensì

l’ordinario rimedio costituito

dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.
proc. civ., poiché la contestazione investe esclusivamente

1999; Cass. 489 del 2000).
In realtà, il richiamo, da parte dell’amministrazione
comunale, alla giurisprudenza succitata risulta del tutto
inconferente con la fattispecie in esame, poiché relativa
ad ipotesi nelle quali oggetto di impugnativa era una
cartella esattoriale, nei casi di decorrenza del termine
prescrizionale successivamente alla formazione del titolo
esecutivo.
Nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dal
ricorrente, la Tulli non aveva impugnato una cartella
esattoriale, ma una determinazione dirigenziale di
ordinanza ingiunzione, provvedimento, come giustamente
stabilito dal Tribunale di Roma, legittimamente impugnabile
con il rimedio dell’opposizione ex art. 22 della legge n.
689 del 1981.
Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato la sua
decisione, ritenendo che, avendo l’impugnazione
dell’odierna intimata ad oggetto una ordinanza-ingiunzione,
la circostanza estintiva, maturata prima ancora che il

il diritto di procedere all’esecuzione (Cass. 12685 del

provvedimento giungesse a conoscenza della destinataria,
potesse essere fatta valere attraverso il mezzo
dell’opposizione avverso tale ordinanza-ingiunzione, così
come prescritto dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981.

all’impugnata sentenza, poiché essa risulta motivata,
congrua e immune da qualsivoglia vizio logicoargomentativo.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per
essere ivi dichiarato manifestamente infondato ai sensi
dell’art. 375, n. 5), cod. proc. civ.»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente
condanna della ricorrente, in applicazione del principio
della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre ad
euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.

6

Si ritiene dunque che nessuna censura possa essere mossa

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

il 4 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA