Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26173 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016), n. 26173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 17859-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.M.;
– intimato –
sulle conclusioni del P.G., in persona del Dott. Ilia Massarelli, che
chiede che la Corte Suprema di Cassazione voglia annullare
l’ordinanza di sospensione emanata – ai sensi dell’art. 295 c.p.c. –
del Tribunale Civile di Milano, ordinando, altresì, la prosecuzione
del processo innanzi al Tribunale medesimo ed il termine per la
riassunzione del procedimento, con vittoria di spese, competenze ed
onorari di giudizio;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, emessa e depositata il
05/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il provvedimento depositato il 5.6.15, il Tribunale di Milano ha sospeso il procedimento introdotto (ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 22 e succ. mod.) da Z.M. per l’annullamento del decreto di allontanamento emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano.
Avverso tale provvedimento, con atto tempestivamente e regolarmente notificato e depositato, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Milano hanno proposto regolamento di competenza.
Su tale regolamento il Procuratore generale ha depositato requisitoria sostenendo quanto segue: “Il regolamento merita accoglimento, in quanto il giudice di merito ha ritenuto di dovere sospendere il giudizio, rivendicando esplicitamente al riguardo il proprio potere discrezionale, giustificato dal “principio del libero convincimento”; invece la Suprema Corte da tempo ha dettato il principio per cui “Nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti dei fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.; dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa “ope iudicis” del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione “ex lege””. (Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003, Rv. 567287);
D’altronde, neppure è stato invocato a sostegno del disposto arresto l’art. 337 c.p.c., comma 2, di cui comunque non risultano gli estremi”.
La Corte condivide le argomentazioni del Procuratore generale e conseguentemente cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Milano che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette per la prosecuzione la causa innanzi al tribunale di Milano anche in ordine alla liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016