Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26172 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.19/12/2016), n. 26172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15091-2015 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MAZZINI
73, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO RONDINELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANBATTISTA BELLITTI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI BRESCIA;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il
20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Giambattista Bellitti, per la parte ricorrente, che
si riposta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 15091/15 proposto da F.A. nei confronti della Prefettura di Brescia il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
F.A. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia.
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa tecnica derivante dalla mancata pronuncia sull’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Il motivo è inammissibile poichè nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento ad una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
Il motivo è comunque inammissibile anche sotto il diverso profilo che avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio non è proponibile il ricorso per cassazione.
Questa corte ha infatti ripetutamente chiarito che nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato lo straniero non può far ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 espressamente previsto nel procedimento penale, ma a quello disciplinato dall’art. 170 citato decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142). Secondo le previsioni di tale norma, pertanto, avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’ufficio giudiziario (nella specie, “ratione temporis”, al Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace competente nel giudizio di impugnazione del provvedimento espulsivo). (Cass. 13833/08 Cass. 19203/09).
Col secondo motivo di ricorso lamenta altresì la mancata ed insufficiente motivazione dell’ordinanza di espulsione.
Va premesso che essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 9.10.12 alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione devono ritenersi inammissibili.
Col terzo motivo la ricorrente adduce la nullità del provvedimento per non esser stato debitamente tradotto in lingua ucraina.
Il motivo è infondato avendo il giudice di pace dato atto che la ricorrente ha dichiarato di comprendere la lingua italiana. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 26.04.2016.
Il Cons. relatore.
Vista la memoria della ricorrente;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che, a prescindere dalla questione della ricorribilità per cassazione del provvedimento relativo alla ammissione al gratuito patrocinio, elemento determinante dell’inammissibilità del primo motivo è la mancanza di specificità dello stesso che non riferisce in quale degli scritti difensivi della fase di merito era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio nè vengono riportati i brani rilevanti;
che inoltre l’inammissibilità deriva ulteriormente dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non essendo indicato nel ricorso ove fosse rinvenibile tra gli atti del giudizio l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e ciò alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso. (ex plurimis Cass. 2966/11);
che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016