Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26172 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 06/12/2011), n.26172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

C.D.A. di Colacicco Luigi & C. s.n.c., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Giulio Cesare n. 7, presso l’avv. Matilde Abignente, rappresentata e

difesa dall’avv. DE MAGISTRIS ENRICO giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 889/40/04, depositata il 27 dicembre

2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della C.D.A. di Colacicco Luigi & C. s.n.c., è stato annullato l’avviso di irrogazione sanzioni emesso nei confronti di quest’ultima per tardiva registrazione di fatture IVA per l’anno 1993: in particolare, il giudice di merito ha ritenuto che nella specie si fosse perfezionato il c.d. ravvedimento operoso previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto la regolarizzazione era avvenuta nel termine ivi stabilito, non assumendo rilievo il fatto che il pagamento della prescritta soprattassa fosse avvenuto in un secondo momento (il 13 aprile 1994), dopo l’inizio della verifica della Guardia di finanza (l’8 febbraio 1994).

2. La società contribuente resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale, basato su un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

2. L’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla contribuente, è infondata, in quanto l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario l’11 febbraio 2006 (come risulta dal relativo timbro recante numero cronologico e data), cioè l’ultimo giorno utile – un anno più 46 giorni – rispetto alla data di deposito della sentenza (27 dicembre 2004).

3. Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48, comma 1, si censura la sentenza d’appello per avere il giudice a quo ritenuto perfezionato il c.d.

ravvedimento operoso, nonostante che il versamento della soprattassa fosse stato effettuato dopo l’inizio della ispezione da parte della Guardia di finanza.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo il quale, nel vigore dell’ora abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 48, nel testo (applicabile nella fattispecie ratione temporis) anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 1994, n. 330, art. 1, (convertito nella L. n. 473 del 1994), affinchè – in luogo della prevista pena pecuniaria – sia applicabile la soprattassa ivi prevista, occorre, oltre all’effettuazione dell’adempimento omesso, anche il contestuale versamento della detta soprattassa, che rappresenta quindi elemento costitutivo ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il quale deve quindi intervenire entro i termini per questa stabiliti, e fermo rimanendo che il beneficio è ammesso purchè la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, (Cass. nn. 13805 del 2001; conf. Cass. n. 12751 del 2006). Il rilievo secondo cui la contestualità del versamento è stata espressamente prevista solo dal citato d.l. n. 330 del 1994 non significa – si è aggiunto nella prima di dette pronunce – che, in precedenza, tale contestualità non fosse ugualmente necessaria, come si evince dalla formulazione complessa della fattispecie (regolarizzazione ed applicazione della soprattassa) e dalla prevista necessità di annotazione negli appositi registri dei dati relativi ai versamenti eseguiti a titolo di soprattassa.

E’ in ogni caso decisivo rilevare che, nella fattispecie, il versamento è pacificamente avvenuto dopo l’inizio della verifica ad opera della Guardia di finanza, con conseguente inapplicabilità del beneficio, stante la chiara disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 48, comma 1, in esame, secondo cui – come già detto – “le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all’art. 52”.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, e L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 8, sostenendo che il giudice d’appello ha omesso di applicare il principio del favor rei, con conseguente inapplicabilità in radice delle sanzioni, a seguito della soppressione dell’obbligo di bollatura del libro giornale, del libro degli inventati e dei registri previsti dalle leggi fiscali, operata dalla citata L. n. 383 del 2001, art. 8.

Il ricorso è inammissibile.

Prescindendo dal rilievo che la questione era stata oggetto di motivo di appello che il giudice non ha esaminato e pertanto la censura andava proposta sotto il profilo dell’omessa pronuncia, va comunque osservato che la questione stessa si rivela inconferente, poichè la menzionata eliminazione dell’obbligo di bollatura di alcune scritture contabili obbligatorie, fra le quali quelle in materia di IVA, incide appunto, semmai, sulle sanzioni connesse alla violazione di tale soppresso obbligo di bollatura, ma non ha evidentemente nulla a che vedere con le sanzioni irrogate, come nella specie, per violazione dell’obbligo di registrazione delle fatture.

5. In conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

6. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è consolidata in epoca successiva alla proposizione dei presenti ricorsi, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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