Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26171 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. lav., 27/09/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 27/09/2021), n.26171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9187/2020 proposto da:
F.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, depositata il
28/01/2020 R.G.N. 8833/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/07/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
Fatto
RILEVATO
Che:
F.M., nato il (OMISSIS) e cittadino del Marocco, residente in Italia dal 2003 con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, da ultimo negato, veniva espulso con Decreto n. 163/19 della Prefettura di Firenze per varie condanne subite in materia di stupefacenti.
Il Giudice di Pace di Firenze, con ordinanza del 28.1.20, respingeva l’opposizione proposta dal F. avverso l’espulsione.
Avverso tale ordinanza egli proponeva ricorso a questa Corte, affidato a duplice motivo, mentre la Prefettura restava intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Il ricorrente censura la mancata concessione del termine (compreso tra 7 e 30 giorni) per la partenza volontaria (art. 7 dir. 2008/115/CE), nonché per non avere il Giudice di Pace considerato i solidi rapporti familiari che egli aveva in Italia dove risiedeva con padre e sorelle.
Osserva la Corte che mentre la prima doglianza è infondata (cfr. Cass. n. 29667/20), la seconda è invece meritevole di accoglimento, essendosi l’ordinanza impugnata basata essenzialmente sulla accertata commissione di vari reati in materia di stupefacenti da parte del ricorrente, in contrasto con i principi applicabili nella fattispecie.
Deve infatti considerarsi che con il D.Lgs.. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato” – l’espulsione dell’immigrato non può considerarsi come un effetto automatico delle condanne per reati in materia di stupefacenti (pur valutabili dal giudice in sede di decisione).
L’ordinanza impugnata mostra invece di attribuire essenziale rilievo alla commissione dei detti reati, pur avendo accertato la sussistenza di solidi legami familiari del F. in Italia.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e, con decisione nel merito, con declaratoria di nullità del decreto di espulsione impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e dichiara nullo il decreto di espulsione. Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi e, quanto al presente giudizio, parimenti in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021