Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26170 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 27/09/2021), n.26170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5997/2020 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 16,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PANDOLFO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARMINE LA BANCA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COSENZA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 175/2019 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 07/10/2019 R.G.N. 4561/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.I., cittadino ucraino residente in Italia sin dal 2013, veniva espulso con decreto della Prefettura di Cosenza del 10.6.19 (con termine per l’espatrio di giorni trenta) per essersi trattenuto sul territorio italiano in violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3 (in assenza di accordate misure di protezione internazionale).

Il ricorrente censurava la mancata traduzione nella lingua russa o ucraina del provvedimento della CTPI di inammissibilità dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, ovvero umanitaria o speciale, nonché del decreto di espulsione, oltre alla regolarità di quest’ultimo.

Il Giudice di Pace di Cosenza, con ordinanza del 7.10.19, rigettava il ricorso avverso il decreto di espulsione, ritenendo che la pacifica permanenza dell’istante in Italia dal 2013 doveva indurre a ritenere non necessaria la traduzione del provvedimento. Che la sottoscrizione del provvedimento da parte del Viceprefetto Delegato era valida. Che le questione sulla richiesta e negata protezione non potevano essere esaminate dal giudice dell’opposizione al decreto di espulsione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La decisione è censurata dal M. per le seguenti ragioni: 1) la mancata traduzione in lingua ucraina o russa dei provvedimenti della CTPI e della Prefettura di Cosenza; 2) l’omessa sottoscrizione del Prefetto di Cosenza e l’invalidità della sua delega al viceprefetto; 3) l’omesso esame della doglianza circa l’assenza dell’attestazione di conformità del provvedimento di espulsione; 4) la richiesta e negata protezione potevano essere esaminate dal giudice dell’opposizione al decreto di espulsione.

I motivi sono infondati.

Quanto alla mancata traduzione, pur volendo prescindere dal mancato deposito dei relativi documenti, non può che condividersi la considerazione svolta dal Giudice di Pace, basata sulla pluriennale presenza del M. in Italia e dunque sulla sua certa conoscenza della lingua italiana.

Quanto alla dedotta assenza di attestazione di conformità del provvedimento di espulsione, deve considerarsi, oltre al difetto di autosufficienza derivante dalla mancata produzione del documento, che trattasi di questione nuova e pertanto inammissibile.

Quanto all’invalidità della delega, da parte del Prefetto, al vice-prefetto Dott. T., deve considerarsi che essa risulta contenuta in apposito decreto prefettizio (n. 063388/18) e che è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni, conf: Cass. n. 2085/05, che specifica che per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è l’esigenza di espressa delega per iscritto che nella specie sussiste, della quale deve peraltro presumersi l’esistenza, salvo prova contraria dell’opponente; Cass. n. 2664/12, Cass. n. 18540/16.

Quanto al mancato esame delle condizioni per ottenere la protezione internazionale, deve considerarsi che la doglianza difetta di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente chiariti i presupposti fattuali della richiesta e della pretesa erroneità del diniego di protezione internazionale da parte della CTPI.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulla spese di lite, essendo le amministrazioni convenute rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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