Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26170 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26170 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

spese di giustizia

sul ricorso proposto da:
FARAON Andrea (FRN NDR 71B09 F241K), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avvocati Luciano Faraon e Gianmarco Cesari, presso lo
studio dei quali in Roma, via Comano n. 95, è elettivamente
domiciliato;
ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore;
– intimata avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia emesso in
data 24 giugno 2011.

Data pubblicazione: 21/11/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

alla relazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto

che l’Avvocato Faraon Andrea inoltrava al

Tribunale di Sorveglianza di Venezia istanza per la
liquidazione delle prestazioni professionali svolte in un
procedimento penale di Sorveglianza avente ad oggetto il
differimento pena facoltativo a causa di grave infermità
dell’assistito;
che il Tribunale di Sorveglianza, con decreto emesso il
24 gennaio 2011, accoglieva l’istanza e, valutata la natura
del procedimento e l’impegno necessario, liquidava in
favore dell’Avvocato Faraon euro 1.500,00 per onorario ed
euro 187,00 per spese generali, somma inferiore a quella
oggetto di istanza di liquidazione;
che l’Avvocato Faraon impugnava, ex art. 84 del d.P.R
n. 115 del 2002, il decreto di liquidazione emesso dal
Tribunale di Sorveglianza, lamentando, da un lato, la
violazione dei minimi tariffari, dall’altro, la mancanza
dei presupposti per l’applicazione della tariffa minima
trattandosi, a suo dire, di un processo più difficile della

Generale Dott. Ignazio Patrone, che nulla osserva in ordine

media di quelli che normalmente vengono trattati in sede di
Sorveglianza;
che il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso in
opposizione, affermando che l’attività del difensore poteva

beneficio del gratuito patrocinio e non dalla data di
presentazione della domanda; che il giudice
dell’impugnazione poteva entrare nel merito della parcella,
depennando alcune voci, poiché non si era formato giudicato
sulla retribuibilità della stessa; che i minimi tariffari
erano stati pienamente rispettati;
che avverso il predetto provvedimento, l’Avvocato
Faraon Andrea ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di cinque motivi;
che con il primo motivo viene denunziata violazione
dell’art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002 poiché, a
differenza di quanto statuito dal Tribunale adìto, gli
effetti del beneficio decorrerebbero dalla data di deposito
dell’istanza e non dalla data della ammissione al
beneficio;
che con il secondo motivo di ricorso l’Avvocato Faraon
lamenta la violazione dell’art. 329, comma secondo, cod.
proc. civ., per avere il Tribunale espunto dalla parcella
alcune prestazioni, ritenendo legittimo un suo intervento
nel merito della parcella e negando la formazione del

esser retribuita solo a far data dall’ammissione al

giudicato sull’an

debeatur,

identificato con tutte le

prestazione in essa indicate;
che, ad avviso del ricorrente, il fatto che il
Tribunale di sorveglianza non aveva depennato alcuna delle

di Venezia, in assenza di specifica impugnazione, di
ridiscutere quanto già deciso, in applicazione del
principio devolutivo;
che con il terzo motivo di ricorso l’odierno ricorrente
lamenta un vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc.
civ., poiché né il ricorrente, né la controparte rimasta
contumace avevano chiesto al Tribunale un riesame della
parcella;
che con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente si
duole della omessa motivazione circa un fatto decisivo per
la controversia, in relazione alla esclusione di alcune
voci tariffarie dalla liquidazione;
che con il quinto motivo viene censurata omessa
motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, e
cioè per l’avvenuta liquidazione dei compensi ai valori
minimi;
che il ricorso è stato proposto nei confronti
dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività
difensiva;

prestazioni indicate avrebbe dovuto impedire al Tribunale

che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico

Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
ricorrente ha indicato, quale soggetto legittimato
passivo del procedimento,

l’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 8516 del
2012, hanno individuato, quale parte necessaria nei
procedimenti ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
(se concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi
civili o penali, suscettibili di restare a carico
dell’erario), il Ministero della giustizia: come emerge
anche dalla previsione di cui all’art. 185, comma 1, del
d.P.R. n. 115 del 2002, è infatti sul bilancio del
Ministero della giustizia che viene a gravare l’onere degli
esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso
aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Può, dunque, ritenersi applicabile al caso di specie il
seguente principio di diritto: posto che il procedimento di
opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (al decreto
di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del
giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti

Ministero.

ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta,
anche se riferito a liquidazioni inerenti ad

attività

espletate al fini di giudizio penale, carattere di autonomo
giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di

della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte
necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni
titolare passivo del rapporto di debito oggetto del
procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva
finalistica va letta la previsione di cui all’art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002, e che, nei procedimenti di
opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e
penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche
quest’ultimo, identificato nel ministero della Giustizia, è
parte necessaria.
Per quanto sopra esposto, deve essere rilevata la carenza
di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. Il
provvedimento impugnato dovrà dunque essere cassato, in
quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte
necessaria, il Ministero della Giustizia»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione
formulata dal consigliere relatore;
che le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria
depositata in prossimità dell’adunanza camerale non
appaiono pertinenti;

6

natura civile incidente su situazione soggettiva dotata

che invero rientra nei poteri del giudice quello di
individuare, anche d’ufficio, la corretta parte
processuale, sicché ove il provvedimento impugnato sia
stato emesso nel corso di un procedimento nel quale sia

rilevarsi il difetto di legittimazione anche d’ufficio, a
prescindere cioè dalla proposizione di uno specifico motivo
di impugnazione sul punto;
che nella specie il ricorrente ha evocato nel giudizio
di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 un
soggetto, l’Agenzia delle entrate, che non è il soggetto
legittimato passivamente rispetto alla pretesa di pagamento
delle somme dovute al difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato;
che, peraltro, proprio perché sul punto della
individuazione dell’organo dello Stato legittimato
passivamente in tali giudizi è sorto contrasto – risolto
dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza
n. 8516 del 2012 – ed essendo il giudizio di opposizione
svoltosi prima della pronuncia di questa sentenza, il
ricorso dell’Avvocato Luciano Faraon non può essere
considerato inammissibile, dovendosi invece rilevare che al
giudizio di opposizione non ha partecipato l’unico organo
dello Stato legittimato passivamente;

7

stato evocato un soggetto non legittimato, ben può

che,

pertanto,

pronunciando

sul

ricorso,

il

provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al
Tribunale di Venezia, perché in diversa composizione e
integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero

che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte,

pronunciando sul ricorso,

cassa il

provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al
Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

della giustizia, proceda a nuovo esame dell’opposizione;

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