Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26170 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12664-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADOLFO

GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con ricorso affidato a due motivi, Equitalia Sud spa chiede la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania il 14 novembre 2013, n. 311, con cui è stata accolta la domanda, avanzata da C.L. con l’impugnazione di un estratto di ruolo, di annullamento delle cartelle di pagamento riportate in tale estratto e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie;

2. l’annullamento è stato disposto per non avere Equitalia Sud fornito prova dell’avvenuta notifica delle cartelle;

3. la commissione ha aggiunto doversi ritenere fondata l’eccezione formulata dal contribuente secondo cui le iscrizioni ipotecarie dovevano essere annullate anche perchè non precedute da avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2;

4. il contribuente ha depositato controricorso;

5. Equitalia Sud ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, e dell’art. 100 c.p.c. per non avere la commissione dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo malgrado si tratti di un atto interno dell’amministrazione, non compreso nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 e, tanto più fin quando, come nelle specie, non notificato, privo di effetto, con conseguente carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) alla relativa impugnazione;

2. il motivo è infondato; le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19704/2015, hanno puntualizzato che l'”estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere) ed è insuscettivo di impugnazione sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013); con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (tra cui, Cass.15458/2019; Cass.11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015). Queste considerazioni valgono evidentemente anche nel caso in cui l’estratto non sia stato notificato ma il contribuente ne sia comunque venuto a conoscenza; nel caso di specie è incontroverso che l’originario ricorso ha avuto ad oggetto, con l’estratto di ruolo, le cartelle mai notificate;

3. con il secondo motivo di ricorso, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5”, Equitalia Sud lamenta che la commissione “ha omesso di pronunciarsi sulla validità delle notifiche e sulla conformità al dettato normativo delle relate prodotte dal concessionario a dimostrazione della correttezza dell’iter notificatorio”;

4. il motivo è infondato; la lamentata omissione non è ravvisabile; si legge infatti nella sentenza impugnata che “… dalla documentazione impugnata non risulta che Equitalia Sud abbia depositata copia delle cartelle e delle relative retate ma solo copia degli estratti di ruolo”;

5. può infine notarsi che è rimasta incensurata l’affermazione fatta dai giudici di appello secondo cui le iscrizioni ipotecarie, prese sulle cartelle, erano da annullare anche per l’autonoma causa costituita da ciò che dette iscrizioni non erano state precedute da avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2; l’affermazione, al di là dell’erroneo riferimento all’art. 50 è, nella sostanza riferita al principio per cui, ai fini della validità della iscrizione, occorre il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; si richiamano in proposito le statuizioni delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in primo luogo, “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”, in secondo luogo, “l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni, per presentare osservazioni cd effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità” (Cass.. S.U. sentenza 19667 del 18 settembre 2014); a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite questa Corte, con indirizzo costante, ha precisato che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni; ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 23875 del 2015);

6. il ricorso deve, perciò, essere rigettato e le spese seguono la soccombenza;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico de11, ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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