Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26170 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 16/10/2019), n.26170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25858-2017 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO 74/B, presso lo

studio dell’avvocato MARCO DE MEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI ROSSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17131/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

di LATINA, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine infondato;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta e

insiste per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- V.S. ha impugnato gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2009 al 2013 relativi all’ICI/IMU, pretesa dal Comune di San Cosma e Damiano, per un terreno di sua proprietà. Deduce che il terreno non può essere valutato come edificabile in assenza del piano particolareggiato, la incostituzionalità della norma ICI-IMU in quanto non legata alla capacità contributiva, la illegittimità della delibera di determinazione del valore delle aree adottata con delibera di Giunta e non del Consiglio, di cui chiede la disapplicazione.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello e la CTR del Lazio con sentenza del 29.3.2017 ha respinto il gravame.

3.- Propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, come interpretato dalla L. n. 223 del 2006, art. 36, e della L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, nonchè l’omesso esame di un punto decisivo della controversia. Osserva che con l’approvazione del PRG il terreno non è divenuto edificabile se non sotto il profilo potenziale, vigendo le norme di salvaguardia che determinano in maniera restrittiva le potenzialità edificatorie e che l’attribuzione di un valore commerciale senza riferimento allo stato in del bene e alle sue potenzialità edificatorie, alla evoluzione del valore in ragione della approvazione del piano, viola il principio di proporzionalità dell’imposta.

Il motivo è infondato. La CTR ha ritenuto la natura edificatoria del terreno perchè così classificato nel PRG, e ciò è conforme ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Deve qui richiamarsi l’orientamento costante espresso sin dalla sentenza a sezioni unite n. 25506/2006, (fondato sulle norme di interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b) in virtù del quale un’area, ai fini dell’applicazione dell’ICI, è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria “impennata” di valore rilevante ai fini fiscali (cfr. Cass. s.u. n. 25506/2006; Cass. n. 4952/2018; n. 9202/2019; n. 27426/2018). Ciò peraltro esclude che si possa considerare violato il principio di “proporzionalità” invocato dal ricorrente, o meglio di capacità contributiva, come espresso dall’art. 53 Cost.. L’aumento di valore dato dalla classificazione come edificabile nello strumento urbanistico rappresenta una capacità contributiva certamente maggiore rispetto a quella espressa dai terreni classificati come agricoli che hanno minor valore di mercato, pur dovendosi poi tenere conto in concreto delle possibili variabili quali le maggiori o minori attualità delle potenzialità edificatorie.

5.- Con il secondo motivo lamenta la violazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. B), come interpretato dalla L. n. 223 del 2006, art. 36, in relazione alle annualità di imposta 2012 e 2013 e omesso esame di una questione decisiva. Deduce il ricorrente che il decreto 201/2013 ha abolito l’ICI e che per gli anni 2012/2013 si applica l’IMU, che riguarderebbe però solo i fabbricati iscritti in catastato e i terreni agricoli, e non anche le aree edificabili, in quanto, secondo la tesi del ricorrente, il D.L. n. 201 del 2011 avrebbe abrogato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. B).

Il motivo è infondato.

La norma contenuta nel D.Lgs., art. 2, è tuttora vigente per intero e non c’è stata nè abrogazione espressa nè tacita. Il D.L. n. 201 del 2001, art. 13, comma 3, stabilisce infatti che “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”.

Il presupposto dell’IMU è quindi esattamente lo stesso di quello dell’ICI (possesso fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) genericamente definiti “immobili” sia nel D.L. n. 201 del 2011 che nel D.Lgs. n. 203 del 2011 che all’art. 8, comma 2, esclude dall’imposta solo l’abitazione principale.

3) Con il terzo motivo del ricorso si evidenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e del D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 59 (presumibilmente intendendo il D.Lgs. n. 446 del 1997, richiamato dal giudice di secondo grado nella sentenza), nonchè la illegittimità della delibera di determinazione del valore del bene. Il ricorrente deduce che il Comune aveva l’onere di provare il valore del bene e che tale prova non può ritenersi raggiunta con il semplice deposito di un elaborato peritale, i cui contenuti sarebbero stati recepiti automaticamente nella delibera di Giunta.

La CTR ha verificato che il terreno in oggetto è classificato in PRG come D2, e quindi ha ritenuto che il Comune, nel valutare il terreno, abbia fatto corretta applicazione dei criteri fissati nella Delib. municipale n. 188 del 2010, non impugnata dai ricorrenti, ove per la determinazione del valore si fa riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla tipologia di costruzioni realizzabili. Si tratta di un accertamento in fatto, peraltro conforme a quello eseguito dal giudice di primo grado, che muove dalla enunciazione e applicazione del principio, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che occorre tenere conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio, e di quanto possano incidere eventuali oneri di urbanizzazione, ma che ciò non toglie che l’aera debba essere classificata come edificabile in conformità alle previsioni del PRG. Il ricorrente chiede la disapplicazione della delibera municipale, cui fa riferimento l’avviso di accertamento, e ne propone comunque una lettura asseritamente abdicativa della autolimitazione del potere di accertamento di cui all’art. 59, come se la delibera non avesse comunque fissato i valori delle aree fabbricabili, ritenuti poi corretti da entrambi i giudici di merito; con ciò contesta in sostanza la erronea applicazione dei criteri di determinazione del valore, così sollecitando un ulteriore accertamento in fatto, inammissibile in questa sede. Il motivo è pertanto inammissibile.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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