Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26170 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 06/12/2011), n.26170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C.M. quale rappresentante legale pro tempore di

INDIS SRL, AUCHAN SPA in qualità di incorporante di INDIS SRL in

persona del Procuratore, L.B.F.J. quale

rappresentante legale pro tempore di AUCHAN IPERMERCATI SPA, ITALIANA

DISTRIBUZIONE MODERNA SPA in qualità di incorporante di AUCHAN

IPERMERCATI SPA in persona del Procuratore, elettivamente domiciliati

in ROMA VIA A. BERTOLONI 29, presso lo studio dell’avvocato PETTINATO

SALVO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

CAMOSCI, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 409/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 28.1.2009 è stato notificato alla Agenzia delle Entrate, da parte della AUCHAN spa ed altri 3, un ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Palermo-sezione staccata di Catania descritta in epigrafe (depositata il 17.12.2007), che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP della stessa città n. 592/07/2002 che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni.

La Agenzia non si è costituita se non con scrittura a mezzo della quale si riservava la partecipazione all’udienza di discussione orale.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21.9.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con separati ricorsi la Auchan e la Indis da una parte ed i dott. V.C.M. e L.B.F.J., siccome rappresentanti legali delle predette società, dall’altra, avevano impugnato il menzionato provvedimento, separatamente notificato ad essi in data 16-20.12.1999, afferente una serie di atti negoziali (avente origine in quello di data 16.12.1996, di acquisto – da parte di INDIS spa – del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), di proprietà de “La Rinascente spa”), sulla premessa che detta serie di atti simulasse l’esistenza di un contratto di cessione di azienda (dalla Indis alla Auchan).

Il predetto immobile era stato infatti locato in data 5.2.1998 dalla Indis alla “Sigros Distribuzione srl”, la quale ultima in data 9.2.1998 aveva ceduto alla Auchan spa un ramo di azienda costituito dal contratto di locazione in parola, dall’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, da attrezzature, avviamento commerciale e contratti di lavoro dipendente. A sua volta la Auchan aveva nel luglio 1998 acquistato dalla Indis attrezzature ed impianti relativi all’attività di supermercato ed aveva preso in locazione da quest’ultima ulteriori attrezzature, finalmente “inaugurando al pubblico” il centro commerciale in data Agosto 1998.

Il ricorso delle società era stato accolto dalla CTP di Catania e l’appello proposto dalla Agenzia avverso la pronuncia di primo grado era stato poi respinto dalla CTR di Palermo, con sentenza n. 119/17/2007 che era divenuta definitiva e coperta da giudicato (di cui è stata prodotta copia autentica in questo grado da parte dei ricorrenti).

Analogo ricorso era stato proposto dai legali rappresentanti delle menzionate società che aveva trovato accoglimento nella sede di primo grado, mentre l’appello proposto dall’Agenzia alla CTR di Palermo era stato accolto con la sentenza qui impugnata (n. 409/34/2007) che aveva rigettato integralmente il ricorso in impugnazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che vi erano numerosi elementi di fatto (tra i quali peculiare quello della coincidenza temporale del contratto di locazione 5.2.1998 con quello di cessione d’azienda che 9.2.1998) utili a dimostrare l’esistenza di un collegamento tra i vari negozi sopra menzionati e perciò la loro univoca funzione economico- giuridica (nell’ottica economica individualmente rilevante): in relazione a detti elementi si poteva desumere che l’azienda esisteva già in capo a Indis (non avendola potuta costituire la Sigros nel giro di quattro giorni e pur avendola questa venduta già provvista di “avviamento”). Nè poteva la permanenza del diritto di proprietà dell’immobile in capo alla Indis inficiare la conclusione di cui anzi.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude -senza la previa indicazione del valore della lite – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e delle disposizioni dell’art. 132 c.p.c., comma 2. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il predetto motivo d’impugnazione, i ricorrenti lamentano che il giudice di appello abbia intestato e motivato la sentenza come se fossero appellanti le società, pur essendo stati effettive parti del processo di primo grado e poi anche appellanti i legali rappresentanti delle società, nelle persone fisiche di cui si è detto.

Il ricorso non è fondato, anche a prescindere dal difetto di autosufficienza del motivo in ordine alla formulazione dell’atto di appello ed a prescindere dalla inidoneità del quesito di diritto formulato in calce.

E’ infatti indirizzo costante di questa Corte Suprema quello enucleabile dalle massime che seguono:

“Poichè l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 cioè se l’atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell’esame degli atti del processo, allorchè nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17957 del 24/08/2007).

“L’inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione integra semplicemente un errore materiale. Ne consegue che ad esso può porre rimedio, anche di ufficio, il giudice di appello che, nel l’interpretare la sentenza impugnata, ha il potere – dovere di rilevarne l’effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali come evidenziato dalla precisazione, contenuta nell’art. 287 cod. proc. civ., secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali è la mancata proposizione dell’appello” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8094 del 04/06/2002).

L’applicazione di siffatti principi alla fattispecie di causa consegue dal fatto che le parti effettive del processo di appello hanno poi proposto comunque ricorso per cassazione nel presente grado, sicchè queste ultime non hanno patito conseguenza dannosa alcuna per effetto dell’errore materiale commesso dal giudice di appello e emendabile in questa sede.

6. Rilievo preliminare.

Rispetto poi all’esame del secondo motivo di impugnazione (a mezzo del quale la parte ricorrente pone in sostanza la questione dell’insussistenza di un obbligo in capo ai legali rappresentanti, come persone fisiche, di pagamento delle imposte pretese dall’Amministrazione) è preliminare il rilievo ex officio dell’esistenza di un giudicato esterno (sulla rilevabilità del giudicato esterno anche senza necessità di apposito motivo di impugnazione, siccome anche nella specie di causa mancante, ed atteso che esso emerge dalla copia autentica della sentenza prodotta nel presente grado di giudizio dalla parte ricorrente, anche in considerazione del fatto che il giudicato si è formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

Pacifico infatti, per quanto emerge dalla sentenza n. 119/17/07 della CTR di Palermo (qui prodotta in copia autentica), che il ricorso in impugnazione del provvedimento qui contestato è stato accolto in via definitiva e non rimeditabile (con conseguente annullamento dell’atto impugnato) a seguito dell’azione giudiziaria esercitata dalle menzionate società Auchan e Indis, non resta che concludere che diversa sorte non può avere il ricorso proposto dai legali rappresentanti delle menzionate società.

Ed invero è jus receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (in termini, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10280 del 04/08/2000).

Non resta che cassare senza rinvio la sentenza impugnata.

Le spese di lite di questo grado e dei gradi di merito restano regolate in ragione del criterio della integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e dichiara che il processo non può essere proseguito per intervenuto giudicato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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