Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2617 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA s.p.a., con domicilio eletto in Roma,

via Condotti n. 91, presso l’Avv. Libonati Barardino che la

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Borgioli Alessandro, come

da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

TECNO s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con

domicilio eletto in Roma, via Pierluigi da Palestrina presso l’Avv.

Argenzio Francesco, rappresentata e difesa dall’Avv. Campatelli

Giovanni, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n.

879/2004 depositata il 31 maggio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 2 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio;

uditi gli Avv.ti M. Pappalardo per la ricorrente e G. Campatelli per

la controricorrente;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Secondo l’esposizione dei fatti operata dalla ricorrente la curatela del fallimento della Tecno s.r.l., dichiarato il (OMISSIS), ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. al fine di sentir dichiarare revocate le rimesse – effettuate dalla fallita sul conto corrente di corrispondenza non affidato intrattenuto presso il medesimo istituto bancario nel biennio anteriore alla data di fallimento in quanto costituite da versamenti di assegni presentati alla banca per lo sconto e da questa incassati e quindi da qualificarsi come mezzi anomali di pagamento ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2;

in via subordinata ha richiesto la revoca in applicazione del disposto del citato L. Fall., art. 67, comma 2.

Costituendosi, l’istituto bancario ha contestato che il conto fosse privo di affidamento in quanto, benche’ mancasse una vera e propria apertura di credito annotata sul libro fidi, alla Tecno s.r.l. era stata concessa in concreto una forma di affidamento in esecuzione di una delibera dell’istituto che prevedeva, in via generalizzata, la concessione di una linea di credito in favore di nominativi “non affidati, ma favorevolmente conosciuti”. Espletata una C.T.U. il tribunale ha accolto la domanda subordinata condannando la convenuta al pagamento dell’importo di L. 103.371.779, pari a Euro 53.387,07, oltre accessori.

Sull’impugnazione della banca soccombente la Corte d’appello, dopo aver rigettato la richiesta di ammissione di prova testimoniale proposta dall’appellante e aver ritenuto inammissibile, in quanto nuovo, il motivo attinente all’esistenza di operazioni bilanciate, ha confermato la sentenza di primo grado.

Contro la decisione propone ricorso per Cassazione la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. affidandosi a due motivi illustrati anche con memoria.

Resiste la curatela fallimentare con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo complesso motivo si deduce violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 nonche’ artt. 1858 e 1859 c.c.) e difetto di motivazione censurandosi innanzitutto la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte alle quali non sarebbe stata ostativa, come ha invece sostenuto il giudice del gravame, la circostanza che il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere provato per iscritto, posto che tale forma non sarebbe necessaria per operazioni e contratti gia’ contemplati in contratti redatti per iscritto e comunque l’eventuale nullita’ relativa per difetto di forma avrebbe potuto essere eccepita dal solo contraente e non dal curatore e, ulteriormente, in quanto esisteva un principio di prova scritta costituito dalla previsione, contenuta nei moduli di sconto, dell’immediata disponibilita’ della somma portata dai titoli presentati.

Il motivo e’, nel suo complesso, inammissibile.

Quanto alla censura concernente la mancata ammissione della prova testimoniale in ordine all’esistenza di un affidamento, e a parte ogni considerazione circa la fondatezza della tesi che vorrebbe equiparare la concertata immediata disponibilita’ delle somme portate dagli assegni scontati ad una formale apertura di credito, unica pattuizione idonea a far ritenere il conto affidato al fine della qualificazione del carattere solutorio delle rimesse (ma sul punto, in senso contrario a tale tesi: Cassazione civile, sez. 1, 20 marzo 2008, n. 7451), l’inammissibilita’ consegue alla circostanza che la mancata ammissione della prova testimoniale non e’ stata motivata dalla Corte territoriale solo con l’impossibilita’ di provare per testi un contratto necessitante a tal fine la forma scritta ma anche con l’inammissibilita’ del capitolato di prova, “in quanto si chiede ai testimoni di esprimere valutazioni e giudizi loro inibiti”. Tale autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a giustificare la mancata ammissione della prova testimoniale, non e’ stata minimamente oggetto di censura con la conseguenza che manca l’interesse della ricorrente alla valutazione dell’ulteriore ragione di cui si e’ dato conto e sulla quale sola si e’ appuntata la critica.

La rilevata inammissibilita’ in ordine alla censura relativa alla mancata ammissione delle prove dedotte comporta che debba considerarsi definitivamente carente la prova circa la stessa esistenza di un contratto di sconto e quindi della riferibilita’ all’esecuzione del medesimo dei versamenti degli assegni cui la Corte d’appello ha attribuito efficacia solutoria negando credito alla tesi secondo la quale la banca, in virtu’ di tale contratto, avrebbe in realta’ incassato “soldi suoi” e quindi non puo’ essere valutata la censura che sulla (inesistente) dimostrazione di tale contestato presupposto si fonda.

Per le stesse ragioni e’ inammissibile la censura fondata sull’esistenza di un saldo disponibile diverso da quello contabile, posto che il rilievo della stessa presuppone l’esistenza del rapporto contrattuale gia’ menzionato in ordine alla cui prova il giudice del merito ha negato ingresso.

Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto e carenza di motivazione per avere erroneamente ritenuto la Corte d’appello che solo in sede di gravame la banca avesse posto la questione delle c.d. operazioni bilanciate e quindi della natura non solutoria dei versamenti effettuati in vista di un corrispondente prelievo mentre la tesi difensiva era stata gia’ proposta in sede di comparsa di risposta.

Il motivo e’ inammissibile in considerazione dell’assoluta genericita’ del riferimento al contenuto della comparsa di risposta che, oltretutto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, viene riportato solo per estratto e correlato a non meglio specificati documenti probatori, cosi’ che non e’ possibile valutare ne’ la specificita’ della pretesa deduzione dell’esistenza di operazioni bilanciate nell’ambito delle complessive argomentazioni difensive svolte in primo grado ne’, per converso, l’esattezza della valutazione della Corte d’appello che, ritenendo la tesi difensiva proposta per la prima volta solo in sede di gravame, ha evidentemente letto l’accenno alla connessione tra accrediti e addebiti come mera descrizione delle operazioni intercorse tra le parti e non come specifica deduzione di una causa escludente la funzione solutoria delle rimesse in conto corrente, con un’interpretazione che le rilevate carenze non consentono di valutare criticamente.

L’inammissibilita’ di tutti i motivi comporta quella del ricorso con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA