Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2617 del 01/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9905-2011 proposto da:

Z.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI P.I. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI QUIRITI 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO FORTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO AUGUSTO DE NICOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2010 R.G.N. 7626/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato BORIANI PAOLO per delega orale Avvocato PLACIDI

GIAMPIERO;

udito l’Avvocato DE NICOLO PIETRO AUGUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva condannato -quale committente di appalto pubblico, ai sensi dell’art. 1676 c.c., in solido con la datrice di lavoro VALSIE s.r.l.- al pagamento delle differenze retributive in favore di Z.E. per effetto di superiore inquadramento.

Lamentava che il primo giudice non aveva accertato il presupposto dell’azione ex art. 1676 c.c. e cioè l’esistenza, al momento della domanda, di un credito della datrice di lavoro nei confronti del Consorzio; che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la società Valsie in realtà faceva parte di un associazione di imprese (a.t.i.), che sola, nel contratto di appalto, assumeva la veste di appaltatrice e che inoltre -ai sensi della normativa sugli appalti pubblici- alla committente era fatto divieto di effettuare pagamenti se non all’impresa indicata come mandataria dell’associazione, che nella fattispecie non era la Valsie s.r.l..

Con sentenza depositata il 12.4.2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata – ritenendo che il Consorzio non aveva, al tempo della domanda, alcun debito verso la Valsie s.r.l. – rigettava la domanda proposta dallo Z. in primo grado, compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo Z., affidato a tre motivi.

Resiste il Consorzio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1676 e 1703 c.c.; della L. n. 109 del 1994, artt. 10 e 13, e del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 93 e 95, per aver considerato la mandante (Valsie s.r.l.) dell’A.T.I. (associazione temporanea di imprese), quale soggetto non avente rapporti diretti con il Consorzio appaltante, ed in sostanza escludendo che la Valsie s.r.l. fosse creditrice del Consorzio.

Il ricorrente interroga sostanzialmente la Corte sulla questione se, attraverso la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese ai sensi della normativa applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici, la mandante (Valsie s.r.l.) affida alla mandataria dell’A.T.I. (Impresa Edilizia Integrale s.r.l.) il solo denaro mandato all’incasso, rimanendo titolare del diritto di credito nei confronti del committente.

Il motivo è infondato.

L’impresa aggiudicataria dell’appalto è l’ATI, e dunque solo essa, o per essa l’impresa mandataria dell’ATI (nella specie la s.r.l. Impresa Edilizia Integrale), è titolare di un diritto di credito nei confronti del committente. Nella specie la sentenza impugnata ha anche accertato che, in base al contratto di appalto, al Consorzio committente era fatto divieto di eseguire pagamenti nei confronti delle altre imprese associate.

Questa Corte ha peraltro già osservato che l’impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese è anche responsabile per i crediti di lavoro vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di “fornitori” responsabili la L. n. 109 del 1994, ex art. 13, comma 2, poichè la prestazione lavorativa costituisce oggetto della “fornitura” ed elemento indispensabile ai fini dell’esecuzione delle opere appaltate, Cass. 25.11.15, n. 24063.

Resta comunque il fatto, pure accertato dalla sentenza impugnata, che l’eventuale credito dell’associata Valsie s.r.l. era in ogni caso indefinito, in quanto, pur sussistendo un credito dell’ATI, non vi erano elementi per quantificare la quota eventualmente spettante alla associata Valsie s.r.l..

La censura in esame, peraltro, non investe specificamente tale statuizione.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1676 c.c., art. 416 c.p.c. e vizio di motivazione per non aver ritenuto sussistente il credito della Valsie nei confronti del Consorzio, quale quota di credito spettante alla medesima in ragione dei rapporti interni dell’ATI, in base alla solidarietà delle imprese in ATI.

Il motivo è infondato in quanto, seppure in ipotesi di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un’opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 1314 cod. civ., può domandare la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, ciò non vale in caso di associazione temporanea di imprese (a.t.i.), come sopra visto, mentre la solidarietà, la cui prova grava evidentemente sull’istante, deve essere espressamente pattuita (Cass. n. 4197/14, Cass. n. 2822/14).

Deve in sostanza concludersi che il committente pubblico di un’opera in favore di una a.t.i. ha rapporti solo con l’associazione o, per essa, con la mandataria dell’a.t.i. (nella specie la s.r.l. Impresa Edilizia Integrale) e non con le singole associate.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1676 c.c. e 416 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto il credito della Valsie s.r.l. nei confronti del Consorzio, quale quota (non meglio specificata) di credito spettantele in ragione dei rapporti interni dell’ATI, stante la mancata contestazione della circostanza ad opera della Valsie in primo grado.

Il motivo è inammissibile. Deve in primo luogo rilevarsi che il principio di non contestazione poteva valere per il Consorzio convenuto e non per la Valsie. Deve comunque considerarsi che, nulla risultando al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, era onere dell’odierno ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente, ed in quali termini (producendo la relativa documentazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), ciò sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della censura (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013).

4. – Con il quarto motivo il ricorrente lamenta una omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, e cioè sul tema della presenza, nel contratto di appalto, delle clausole di cui agli artt. 8 e 9 ove il Consorzio si obbligava a trattenere i ratei maturati dalle imprese per soddisfare i diritti di credito dei lavoratori dell’appaltatore, intendendosi nel contratto sia i lavoratori della società Edilizia Integrale s.r.l., che quelli della Valsie.

Il motivo è inammissibile non essendo stato prodotto il contratto di appalto in questione (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569). Giova peraltro evidenziare che l’art. 8 del contratto di appalto prevedeva solo che l’ATI si obbligava (nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto) ad applicare integralmente le norme contenute nel CCNL per gli operai dipendenti (il ricorrente risulta essere un ingegnere) di aziende edili ed accordi integrativi; l’art. 9 del medesimo contratto, così come riportato dal ricorrente, si limitava a stabilire che in caso di inottemperanza all’obbligo suddetto, accertato dalla stazione appaltante (nella specie il Consorzio) o ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante comunicherà all’impresa l’inadempienza e procederà ad una decurtazione sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Non risulta dunque alcun obbligo del Consorzio, in tale caso, di soddisfare direttamente i diritti di credito dei lavoratori delle singole imprese appaltatrici associate, ma solo dell’appaltatore ATI, restando così non disciplinata la regolamentazione dei rapporti interni tra le imprese associate.

5. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA