Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26169 del 21/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26169 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
appalto
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO PALAZZO RUSSO, in persona dell’amministratore
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avvocato Pasquale Corrado Mario
Iovino, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro
ZIGURELLA Giuseppe;
– intimato avverso la sentenza n. 3660 del 2010 della Corte d’appello
di Napoli, depositata in data 8 novembre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
Data pubblicazione: 21/11/2013
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che nulla osserva in ordine
alla relazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuto che con atto di citazione del 5 dicembre 2000
lavori di ristrutturazione per il Condominio Palazzo Russo
in Capua, in forza di un contratto di appalto, conveniva lo
stesso, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
per sentirlo condannare al pagamento di £. 113.581.000 per
i lavori predetti, nonché al pagamento della somma di £.
64.581.000 per differenza tra lavori previsti e quelli
effettivamente eseguiti;
che si costituiva il Condominio Palazzo Russo eccependo
l’infondatezza della domanda e proponendo domanda
riconvenzionale per i vizi che l’opera presentava al
momento dell’accettazione;
che l’adito Tribunale rigettava la domanda attrice ed
accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l’attore
al pagamento in favore del Condominio della somma di euro
5.681, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi;
che tale sentenza veniva gravata dal Sig. Zigurella, il
quale insisteva nell’accoglimento della propria domanda e
denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato per
essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda
il Sig. Zigurella Giuseppe, premesso di avere svolto dei
riconvenzionale senza che però questa fosse stata
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
che la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame
relativamente alla domanda riconvenzionale avanzata dal
reiterazione della domanda riconvenzionale all’udienza di
precisazione delle conclusioni portasse alla conclusione
che la stessa fosse stata abbandonata dall’attore in
riconvenzionale;
che avverso tale provvedimento il Condominio Palazzo
Russo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre
motivi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
((…) Si rileva preliminarmente che il ricorso è stato
notificato a mezzo del servizio postale e che non risulta
prodotto l’avviso di ricevimento.
Per il caso in cui
il
Condominio ricorrente dovesse produrre il detto avviso si
svolgono le seguenti considerazioni.
–
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–
Condominio in primo grado, ritenendo che la mancata
Con il primo motivo si lamenta, genericamente, difetto di
motivazione per essersi, la Corte di merito, limitata a
motivare esclusivamente facendo riferimento ad una sentenza
di legittimità, peraltro non pertinente.
dispositivo e motivazione, in violazione degli artt. 276 e
277 cod. proc. civ., per avere la Corte comunque deciso nel
merito un’azione asseritamene abbandonata invece di
considerarla questione pregiudiziale
ex art. 276, secondo
comma, cod. proc. civ.
Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc.
civ.
Si impone, in via preliminare, l’esame della questione
oggetto della seconda censura, sulla asserita
contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, in quanto
il suo eventuale accoglimento condurrebbe alla pronuncia di
nullità della sentenza stessa.
La doglianza non è fondata.
Ed invero, è stato affermato che la contraddittorietà tra
motivazione e dispositivo non è causa di nullità se il
contrasto tra di essi è solo apparente, potendosi risolvere
attraverso l’interpretazione del dispositivo, a prescindere
dalle improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce
della motivazione (Cass. n. 15586 del 2002). Ed ancora, il
Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà tra
contrasto tra dispositivo e motivazione è insanabile nel
caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire
l’individuazione del concreto comando giudiziale, non
essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice
mercé valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni
contenute nella prima su altre di segno opposto presenti
nel secondo (Cass. n. 14966 del 2007).
Alla luce delle pronunce appena menzionate e dal tenore
letterale della sentenza non pare allora improbabile
ritenere che la Corte, nel menzionare in dispositivo il
rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo
grado, non si sia voluta pronunciare sul merito quanto
piuttosto ribadire l’impossibilità di statuire sulla stessa
in quanto rinunciata.
Passando all’analisi degli altri motivi di ricorso, va
detto che la prima censura,
id est
quella relativa
all’insufficienza della motivazione, è suscettibile di
esame congiunto con la terza, relativa alla violazione
dell’art. 189 cod. proc. civ., e che entrambe meritano
accoglimento.
E innanzitutto fondata la denunziata violazione dell’art.
189 cod. proc. civ., come interpretato dai giudici di
legittimità. Ed infatti, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, affinché una domanda proposta con l’atto
attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo,
introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è
sufficiente che essa non risulti riproposta al momento
della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che
dalla valutazione complessiva della condotta processuale
rinunciarvi
(ex multis Cass. n. 14104 del 2008 e Cass. n.
1603 del 2012). Da ciò discende inoltre la condivisibilità
della valutazione di inconferenza della pronuncia citata
dalla Corte territoriale, in quanto la stessa si riferisce
non già a casi di mancata riproduzione di domande in sede
di precisazioni delle conclusioni, quanto piuttosto a
situazioni in cui l’abbandono o la rinuncia alla domanda è
desumibile sì dalla mancata riproduzione, ma unitamente al
contegno processuale della parte, espressione di tale
rinuncia.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto è allora
carente perché, sebbene espressione di un principio
generale, la Corte non lo ha calibrato sul caso specifico,
limitandosi a fondare la
ratio decidendi
sul mero dato
formale della mancanza di riproduzione della domanda in
sede di precisazioni della conclusione.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora
il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si
ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di
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della parte possa desumersi l’inequivoca volontà di
consiglio ai sensi dell’art. 375 n. 5 cod. proc. civ. ed
essere accolto»;
che deve preliminarmente darsi atto dell’avvenuto
deposito degli avvisi di ricevimento della notificazione
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che, pertanto, rigettato il secondo motivo di ricorso,
il primo e il terzo vanno accolti, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, anche per
le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Napoli, in diversa composizione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie
il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.
del ricorso a mezzo posta;