Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26169 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12113/2014 R.G. proposto da:
C.M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Testa,
con domicilio eletto in Roma, Viale Giorgio Baglivi n. 8, presso lo
studio dell’avv. Anna Lucia Roselli;
– ricorrente –
contro
D.S.M.R., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio
Neri, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cipro n. 77;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 139/2013,
depositata il 12.6.2013;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.6.2018 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Del Core Sergio, che ha concluso, chiedendo di dichiarare
l’estinzione del giudizio.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– le parti hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce e con richiesta di compensazione delle spese processuali;
– per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018