Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26169 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12113/2014 R.G. proposto da:

C.M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Testa,

con domicilio eletto in Roma, Viale Giorgio Baglivi n. 8, presso lo

studio dell’avv. Anna Lucia Roselli;

– ricorrente –

contro

D.S.M.R., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio

Neri, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cipro n. 77;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 139/2013,

depositata il 12.6.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.6.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Del Core Sergio, che ha concluso, chiedendo di dichiarare

l’estinzione del giudizio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– le parti hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce e con richiesta di compensazione delle spese processuali;

– per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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