Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26169 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 17/11/2020), n.26169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22261-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 39,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCHITTI, che lo

rappresenta e difende con procura depositata il 20/02/2020;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1201/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCHITTI che si riporta agli

atti;

udito per il resistente l’Avvocato PELUSO che ha chiesto il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.R. del Lazio, con sentenza del 27.2.2015, rigettò l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza della C.T.P. di Roma del 15.7.2013, con cui era stato respinto il ricorso avverso l’avviso di diniego di condono notificato al contribuente dall’Ufficio il 6.3.2010 e concernente IVA per gli anni dal 1988 al 1997 e altro. Osservò il giudice d’appello che, in caso di mancato perfezionamento del condono fiscale, le somme versate dal contribuente vanno considerate come acconto e che, per il recupero dell’intera differenza rispetto al totale iscritto a ruolo, non opera il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale. Aggiunse anche che l’Ufficio aveva correttamente operato, sia nel valutare la sussistenza dei presupposti della pretesa erariale, sia nel motivare gli atti impugnati.

M.L. ricorre ora per cassazione, sulla base di formali sette motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo e secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione di norma di diritto. Il ricorrente evidenzia, quanto alla eccepita prescrizione, che nella specie è applicabile il termine qùinquennale, espressamente previsto dalla legge per i tributi erariali per i quali si è aderito alla sanatoria, con la conseguenza che il diniego di condono impugnato è pervenuto oltre detto termine, sicchè la pretesa erariale è prescritta.

1.2 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè la C.T.R. non s’è pronunciata “su tutti i punti” ad essa sottoposti, ed in particolare non ha confutato l’assunto in base al quale il concessionario è decaduto dalla pretesa impositiva per il decorso infruttuoso dei termini di legge per il recupero delle somme, sicchè in assenza di atti interruttivi i crediti sono da intendersi prescritti, anche a considerare il termine decennale.

1.3 – Con il quarto e quinto motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione di norma di diritto. Per quanto concerne la contestata insufficienza dei pagamenti, il ricorrente sottolinea che soltanto la L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, sanciscono il mancato perfezionamento del condono in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, mentre la L. cit., artt. 9-bis e 12, nulla prevedono al riguardo. Ne deriva che, in caso di omesso pagamento della seconda rata del condono, l’A.F. non può procedere al recupero dell’intero credito condonato, ma solo della differenza non corrisposta, oltre interessi e sanzioni.

1.4 – Con il sesto e settimo motivo, infine, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione di norma di diritto. Per quanto riguarda la eccepita carenza di motivazione dell’avviso impugnato, premesso che erroneamente la C.T.R. ha fatto riferimento ad una cartella di pagamento (anzichè al provvedimento di diniego), il ricorrente evidenzia che il diniego in discorso contiene una motivazione stereotipata che concerne ipotesi completamente estranee rispetto ai tributi per cui s’era chiesto il condono.

2.1 – I motivi formalmente indicati come primo, quarto e sesto sono inammissibili.

Ciò in quanto, anzitutto, essi sono proposti ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (addirittura, nel testo antecedente alla riforma apportatavi dal D.Lgs. n. 40 del 2006), benchè la sentenza impugnata sia stata pubblicata dopo l’11.9.2012 (ossia, in data 27.2.2015) e sia quindi soggetta al nuovo regime. E’ ormai principio consolidato quello secondo cui “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionalè richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (così, ex plurimis, Cass. n. 23940/2017). Inoltre, e in ogni caso, con i motivi in esame non si censura, a ben vedere, la mera insufficienza o assenza della motivazione, ma si ripropongono le medesime questioni di cui all’atto introduttivo del giudizio, senza neanche confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello, e senza neppure allegarne l’erroneità.

Sul punto, è appena il caso di precisare che quello di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. (così, ex multis, Cass. n. 16790/2018). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nei motivi in esame.

3.1 – Considerazioni in tutto analoghe possono spendersi per i motivi formalmente indicati come secondo, quinto e settimo, con cui il ricorrente non solo non individua la norma asseritamente violata (se non talvolta mediante un generico e indistinto riferimento), ma neanche afferma che detta violazione vi sia stata da parte della C.T.R., anche qui omettendo di confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice d’appello.

A ciò si aggiunga, quanto alla questione del termine di prescrizione concretamente applicabile nella specie, che il mezzo è ulteriormente inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non contenendo neppure l’indicazione delle specifiche imposte per cui era stato richiesto il condono (fatta eccezione per l’IVA, certamente soggetta al termine di prescrizione decennale – v. ex multis, Cass. n. 33266/2019), sicchè la Corte non può apprezzarne la portata e la decisività.

4.1 – Il terzo motivo, infine, è in parte inammissibile ed in parte infondato. Quanto al primo profilo, il ricorrente non ha infatti riportato specificamente quali fossero “tutti i punti” su cui la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciarsi, così ancora una volta incorrendo nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Quanto al secondo profilo, poi, contrariamente a quanto opinato dallo stesso ricorrente, la C.T.R. – richiamando anche la sentenza di primo grado – ha affrontato e deciso la questione sia della decadenza, che della prescrizione dei crediti erariali: la prima negando che possa applicarsi la disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in tema di somme dovute a seguito di diniego di condono, la seconda affermando che il termine prescrizionale è decennale (corrente dalla data di presentazione dell’istanza di condono e non decorso alla data di notifica dell’avviso di diniego impugnato, come appunto accertato dal primo giudice).

Si tratti o meno di affermazioni corrette in iure, le relative domande del M. sono state evidentemente esaminate e decise dalla C.T.R., sicchè la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. è insussistente.

5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA