Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26166 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26166 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA,, E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
BORTOLI Maria Aurora, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Silvia
Manderino, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Piero
Siviglia in Roma, via dell’Elettronica, n. 20;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento, depositato
il 19 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

za del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con decreto pubblicato in data 19 luglio 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze a corrispondere alla ricorrente
Maria Aurora Bortoli l’importo di euro 4.900, con interessi
dalla domanda al saldo, a titolo di equa riparazione, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata
di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Veneto e
protrattosi dal 15 settembre 2000 al 18 novembre 2010;
che la Corte d’appello – esclusa l’improponibilità della
domanda per omessa presentazione della istanza di prelievo ha liquidato in favore della ricorrente l’importo di euro 700
per ogni anno di ritardo;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello ha
proposto ricorso il Ministero, con atto notificato il 30 novembre 2012, sulla base di un motivo;
che l’intimata ha resistito con controricorso.

Giusti;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il motivo (violazione dell’art. 54, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008,

accolta l’eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda di equa riparazione a causa della mancata presentazione
dell’istanza di prelievo;
che – sostiene il Ministero ricorrente – per i giudizi iniziati prima ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore
del d.l. n. 112 del 2008, la presentazione dell’istanza di
prelievo costituisce, dal 25 giugno 2008, condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione e, dal 16 settembre
2010, e limitatamente al periodo compreso tra tale data e
quella, successiva, di presentazione dell’istanza di trattazione urgente, condizione di valutabilità e, quindi, di fondatezza della pretesa ex legge n. 89 del 2001;
che il motivo è in parte fondato;
che – considerato che nella specie, alla data del 16 settembre 2010, la causa era entrata nella fase decisoria, stante
la presentazione di memorie conclusive nel giugno 2010 – il
giudice a quo avrebbe dovuto, comunque, escludere la computabilità del periodo successivo al 25 giugno 2008 per la mancata
presentazione dell’istanza di prelievo: e ciò

in applicazione

del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per

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e del d.lgs. n. 104 del 2010) ci si duole che non sia stata

l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende Improponibile
la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25

giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che,
avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di equa riparazione, deve
sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della
sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più
brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che
l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina
la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo
precedente al 25 giugno 2008 (Cass., Sez. VI-1, 13 aprile
2012, n. 5914);
che il decreto impugnato è cassato in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento
impugnato emerge che la durata complessiva del giudizio amministrativo è stata (dal settembre 2000 al 25 giugno 2008) di
circa sette anni e nove mesi; detratto il termine ragionevole,

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giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25

stimato in tre anni, la durata non ragionevole risulta essere
stata di circa quattro anni e nove mesi;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, alla Bortoli spetta un indennizzo che va liquidato sul-

stero proposto censure su questo aspetto), e quindi in complessivi euro 3.325, oltre interessi legali dalla data della
domanda al saldo;
che – tenuto conto dell’esito del giudizio e del ridimensionamento del quantum riconosciuto a titolo di equa riparazione – alla Bortoli compete il rimborso della metà delle spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente nella
misura indicata in dispositivo, mentre le spese del giudizio
di cassazione vanno compensate;
che le spese del giudizio di merito devono essere distratte
in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,

cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel merito,

con-

danna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento,
in favore di Maria Aurora Bortoli, della somma di euro 3.325,
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

con-

danna il Ministero alla rifusione della metà delle spese del
giudizio di merito, con compensazione della restante parte,

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la base di euro 700 per anno (non avendo il ricorrente Mini-

spese che liquida, nell’intero, in euro 756, di cui euro 30
per esborsi, 323 per diritti e il resto per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge,

disponendone la

distrazione in favore dell’ Avv. Francesco Masini;

dichiara

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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