Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26166 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16088/2014 proposto da

V.G.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/12/2013 r.g.n. 243/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2U16 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato NAPPI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione con riferimento ai primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 334/2013, depositata il 20 dicembre 2013, la Corte di appello di Campobasso accoglieva il gravame di ANAS S.p.A. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, rigettava il ricorso, con il quale V.G.N. aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 4, della seconda proroga apposta, in occasione del sisma che aveva colpito l’Abruzzo, al contratto a termine stipulato per il periodo 10/11/2008 – 9/3/2009 e già prorogato.

La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, con assorbimento di ogni altro motivo di appello, come tale seconda proroga dovesse ritenersi legittima alla stregua della normativa di emergenza adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, dell’Ordinanza n. 3755 emessa il 15 aprile 2009, la quale, all’art. 14, aveva autorizzato l’ANAS ad avvalersi delle deroghe previste all’art. 3 della precedente Ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009 e, quindi, della deroga all’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile: secondo la Corte, era, infatti, riduttivo far discendere dal solo rilievo della natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dell’ANAS S.p.A. la illegittimità di una proroga che la normativa richiamata aveva previsto come strumento immediatamente attuabile da parte di qualsivoglia società, purchè avente natura o capitale od oggetto pubblico.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il V. con due motivi, assistiti da memoria; ANAS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 12 e 14 disp. gen., con riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753, 3754 e 3755 del 2009, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto applicabile al rapporto di lavoro fra le parti la deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, contenuta nella prima di esse (art. 3), senza considerare – in presenza di una norma eccezionale, in quanto espressione del potere di ordinanza in deroga stabilito dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, – che essa avrebbe potuto trovare applicazione soltanto al settore delle Amministrazioni Pubbliche e non anche ai dipendenti di ANAS S.p.A., il cui rapporto di lavoro con la società è regolato dalle norme di diritto privato; nè tale estensione poteva ritenersi giustificata alla luce dell’art. 10 dell’Ordinanza n. 3755, pur richiamato in sentenza, non risultando dedotto che l’impiego del ricorrente in virtù della seconda proroga fosse avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento della protezione civile.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, il ricorrente si duole che la Corte, riconoscendo applicabile tale norma ai dipendenti di ANAS, abbia di fatto esteso la disciplina del pubblico impiego privatizzato a rapporti ormai esclusivamente regolati dalle norme di diritto privato.

E’ fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso.

L’art. 14 dell’Ordinanza n. 3755 dispone che “in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS (OMISSIS), che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la medesima società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009”.

Ciò premesso, si deve rilevare che la formulazione della norma in esame non è tale da poter legittimare una seconda proroga (come nella specie intervenuta) al contratto di lavoro a termine stipulato dalle parti con decorrenza dal 10/11/2008.

Essa, infatti, sotto un primo profilo, consente ad ANAS di avvalersi delle deroghe di cui all’Ordinanza n. 3753/2009 esclusivamente “in relazione alla necessità di ricostruire” l’edificio in cui ha sede il Compartimento dell’Aquila e cioè non per una indistinta pluralità di esigenze connesse allo svolgimento dei compiti demandati alla società ma per un fine ben preciso e normativamente definito.

Inoltre, è da escludere che la deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 (utilizzo di contratti di lavoro flessibile), prevista, insieme con altre, dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 3753/2009, cui fa riferimento la disposizione in esame, possa trovare applicazione ai dipendenti di ANAS: sia perchè il richiamo all’art. 36, il quale stabilisce i presupposti e le condizioni cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, non può che riferirsi ai soggetti individuati come tali dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2; sia perchè – secondo quanto già precisato da questa Corte di legittimità in diverse pronunce – a seguito e per effetto della trasformazione dell’ANAS da azienda in ente pubblico economico operata con il D.Lgs. n. 143 del 1994, il rapporto di lavoro del personale dipendente del suddetto ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro (cfr. in tal senso Cass. n. 9590/2005).

Non è dubbio, d’altra parte, che una diversa interpretazione dell’art. 3, nel senso di un travalicamento dei limiti formali di appartenenza soggettiva all’Amministrazione pubblica, quale legislativamente definita, a vantaggio di una concezione di essa lata e funzionalistica (che ingloberebbe, tra i destinatari della norma, anche ANAS, in ragione delle finalità di rilievo pubblico che, pur in una mutata veste soggettiva, essa continua a perseguire), implicando una ricomposizione del fenomeno organizzatorio ben al di là di ogni opzione interpretativa di carattere “estensivo”, non sarebbe coerente con la natura di norma “eccezionale” della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 2, il quale conferisce, per la realizzazione degli interventi da attuare durante lo stato di emergenza, un potere di ordinanza “in deroga ad ogni disposizione vigente”, nel solo rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e cioè un potere il cui esercizio induce nel sistema, in correlazione con fatti e situazioni di portata straordinaria, elementi di antinomia e di frattura nella consequenzialità applicativa.

Nè potrebbe la seconda proroga del contratto a termine legittimarsi sulla scorta della disposizione di cui all’art. 10, comma 1, seconda parte, dell’Ordinanza n. 3755/2009 (ove è previsto che, per finalità legate alle attività di emergenza, il Dipartimento della protezione civile sia “autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi”), non risultando dedotto che fra il Dipartimento e l’ANAS sia intervenuto un accordo per il distacco, presso il primo, di personale della società nè che l’impiego del ricorrente in forza della seconda proroga sia, in ogni caso, avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento stesso.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

La sentenza deve conseguentemente essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, la quale si atterrà ai principi sopra espressi, procedendo altresì all’esame, ove riproposti, dei motivi di gravame non considerati dal giudice di appello perchè dichiarati assorbiti (v. Cass. n. 3496/1974 e successive numerose conformi).

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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