Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26166 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 17/11/2020), n.26166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13768-2012 proposto da:

(OMISSIS) ITALIA SRL IN FALLIMENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore e curatore fallimentare, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORIS TOSI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS) UFFICIO CONTROLLI AREA

LEGALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 154/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli

atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di (OMISSIS) – riscontrata l’omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico/2007SC e il mancato riscontro ad un questionario – notificò al curatore del Fallimento (OMISSIS) Italia s.r.l. un avviso di accertamento in relazione all’anno 2006. In particolare, l’Ufficio rideterminò il maggior reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 39, e i maggiori ricavi ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, così procedendo alla rideterminazione dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA dovute, e irrogando le relative sanzioni. Impugnato detto avviso dalla curatela, la C.T.P. di Vicenza dichiarò il ricorso inammissibile con sentenza n. 88/07/10, perchè tardivamente proposto. Con successiva sentenza del 28.11.2011, la C.T.R. del Veneto respinse l’appello proposto dalla stessa curatela, confermando la prima decisione. In particolare, in relazione all’istanza avanzata dal curatore all’Ufficio in data 21.9.2009, il giudice d’appello ne ribadì la sostanziale natura di richiesta di autotutela – benchè formalmente qualificata come istanza di accertamento con adesione – con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini di impugnativa dell’avviso di accertamento per 90 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3; inoltre, ritenendo “doveroso infirmare le eccezioni dell’appellante nel merito”, la C.T.R. rilevò che la sospensione triennale dei termini per gli adempimenti fiscali invocata dalla stessa curatela, ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20, recante disposizioni in favore delle vittime dell’usura, non era applicabile nella specie, in quanto la stessa esistenza del parere del Prefetto, adottato il 17.3.2009, non era mai stata dedotta in precedenza, nè in risposta al questionario inviato dall’A.F. prima dell’emissione dell’avviso impugnato, nè in seno alla pretesa istanza di accertamento con adesione di cui s’è detto. Aggiungeva il giudice d’appello che, in ogni caso, stante la natura istantanea del reato di usura, di cui la curatela asseriva essere stata vittima la società fallita, occorreva aver riguardo (ai fini del calcolo dell’invocata sospensione) alla data di pattuizione dell’accordo usurario, e non a quella della dazione degli interessi.

La curatela del Fallimento (OMISSIS) Italia s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto la C.T.R. che l’istanza di accertamento con adesione avanzata dal curatore fallimentare in data 21.9.2009 mascherasse in realtà una mera richiesta di annullamento in autotutela, come tale inidonea a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso tributario per 90 giorni, come previsto dall’art. in rubrica, comma 3. Evidenzia la ricorrente, al contrario, che l’impianto normativo è inequivoco nel determinare la sospensione automaticamente, per effetto della mera presentazione dell’istanza D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, senza alcuna possibilità di valutare diversamente il contenuto dell’atto, anche a prescindere dal contegno serbato dal contribuente nel prosieguo.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 644 e 644-ter c.p., e della L. n. 44 del 1999, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inapplicabilità della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, stante la pretesa natura istantanea del reato di usura. Evidenzia, al contrario, che per effetto delle modifiche apportate sul punto dalla L. n. 108 del 1996, il refe di usura è oggi da qualificarsi come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, con la conseguenza che per data dell’evento lesivo, ai fini del calcolo del termine triennale di sospensione, della L. n. 44 del 1999, ex art. 20, deve intendersi anche quella della esazione o del pagamento degli interessi.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui s’è ritenuta necessaria, ai fini dell’operatività della sospensione di cui s’è detto nel paragrafo che precede, la comunicazione del parere prefettizio all’Agenzia delle Entrate, non prevista invero da norma alcuna.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si dilunga nell’esame della legittimità della cartella di pagamento impugnata, avuto riguardo all’iscrizione a ruolo straordinario, questione esulante dall’oggetto del giudizio, inerente la sola impugnativa dell’avviso di accertamento.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

La questione degli effetti di un’istanza qualificata dal contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, è stata di recente affrontata da Cass. n. 27274/2019, secondo cui “In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza nè è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti”. In motivazione, richiamando anche Corte Cost. n. 140/2011 e ulteriori precedenti di legittimità (tra cui, Cass. n. 21096/2018), detta ordinanza chiarisce che l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico, e prescinde dal concreto atteggiamento del contribuente, che può comunque avvalersi del maggior spatium deliberandi offertogli dalla norma in questione.

La Corte intende dare continuità a detto orientamento, non essendo stati offerti argomenti per diversamente opinare. Ha dunque errato la C.T.R. nel ritenere che, pur a fronte di un’istanza espressamente qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, si trattasse in realtà di una richiesta di annullamento in autotutela; conseguentemente, il ricorso introduttivo è stato erroneamente considerato inammissibile perchè tardivo, occorrendo tener conto, ai fini della tempestività, del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dallo stesso art. 6.

3.1 – I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.

4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, restando assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che -i procederà ad un nuovo esame del merito (quello già effettuato dovendo considerarsi tamquam non esset – v. Cass., Sez. Un., n. 3480/2007) e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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