Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26166 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 06/12/2011), n.26166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24674-2006 proposto da:

CENTRO DIAGNOSTICO CUCCURESE DOTT. LIBORIO & C. SRL in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE

NAZZARENO, rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE FRANCESCO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AFRAGOLA in persona del Commissario prefettizio pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ARENULA 34, presso

lo studio dell’avvocato TERRACCIANO G., che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

GESTLINE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato GIONTELLA, delega Avvocato

TERRACCIANO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27 gennaio 2006 la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, appellata dal comune di Afragola, respinse un ricorso della s.r.l.

Centro diagnostico Cuccurese dr. Liborio & C. (d’ora in poi soltanto società) avverso una cartella di pagamento della Tarsu per gli anni dal 1999 al 2001 compresi.

Per quanto ancora rileva, sostenne che non era stato oggetto di contestazioni l’iter seguito dal comune fino all’emissione della cartella; iter caratterizzato (1) da un accesso di tecnici comunali presso il fabbricato della società; (2) dalla rilevazione, in contraddittorio con la contribuente, di una superficie utile allo svolgimento di attività professionale pari a mq. 200; (3) dal riscontro di un’anteriore infedele dichiarazione della società in ordine al possesso dì superficie invece pari a mq. 100; (4) dall’avvenuta notifica, per gli anni dal 1999 al 2001, di un accertamento per imposta evasa, oltre a sanzioni e interessi, prodomico alla cartella de qua, la cui impugnazione, pure proposta dalla società, era stata dichiarata inammissibile, in sede giurisdizionale, con sentenza “divenuta definitiva”. Aggiunse che dal sopralluogo estimativo e dall’avviso di accertamento potevasi evincere che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata “solo per 30 mq, mentre per la tassa accertata la superficie di mq 200 era stata ridotta a mq 130”.

Ricorre per cassazione la società contribuente, articolando tre motivi di doglianza.

Il comune intimato resiste con controricorso.

Non ha svolto difese la Gest line s.p.a., concessionaria per la riscossione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo – testualmente rubricato come “violazione L. 8 giugno 1990, art. 35, comma 2 oggi trasfuso bel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48 – art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – denunzia che l’atto d’appello del comune di Afragola non venne preceduto da una delibera autorizzativa di giunta.

1.1. – Ove non inammissibile per difetto di autosufficienza in rapporto alla circostanza (in nessun modo evincibile dall’esposizione) della tempestiva previa sottoposizione della relativa quaestio al giudice d’appello, detto motivo è infondato per le considerazioni che seguono.

1.2. – Il gravame di cui si discute risulta instaurato con ricorso 12 ottobre 2004.

In materia tributaria, l’ente locale, in base al testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, vigente al momento, stava in effetti in giudizio “mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento”, ancorchè, con disposizione definita (v. il comma 2 della previsione che segue) applicabile anche ai giudizi in corso (e v. anche, per utili riferimenti, Cass. n. 6727/2007), il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88, avesse stabilito – con decorrenza dal 1 giugno 2005 – la concorrente capacità rappresentativa del “dirigente dell’ufficio tributi” ovvero, per i comuni che ne fossero privi, “del titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.

1.3. – A ogni modo è pacificamente dalla ricorrente dedotto che, nel caso di specie, il comune di Afragola venne rappresentato, nel giudizio di appello, giustappunto dal sindaco. E, in quanto instaurato – come detto – con ricorso 12 ottobre 2004, il giudizio che ne occupa risulta interamente soggetto, nel profilo che interessa anche considerandosi ratione temporis il citato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 11, comma 3, al nuovo assetto delle competenze degli organi comunali, delineato sia dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, sia e soprattutto dai principi costituzionali rinvenienti nella riforma del titolo 5 della (L. cost.

n. 3 del 2001), attuati con successiva L. 5 giugno 2003, n. 131.

Nel solco del quale nuovo assetto ordinamentale le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l’autorizzazione della giunta municipale non è necessaria affinchè il sindaco, in rappresentanza del comune, possa agire o resistere in giudizio. A meno che – cosa nella specie non dedotta, e in ogni caso non apprezzabile alla luce del diretto esame dell’atto paraprimario afferente, al quale il collegio è tenuto in base alle coordinate del citato orientamento – la necessità della suddetta autorizzazione non sia espressamente prevista dallo statuto comunale (v. per tutte sez. un. n. 12868/2005). Il che è sorretto dalla considerazione che la modifica del titolo 5 Cost., nonchè la successiva L. n. 131 del 2003 di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, hanno accentuato l’autonomia degli enti locali e, nell’ambito di essa, le potestà degli statuti nella gerarchia delle fonti, ormai da considerarsi quali atti normativi atipici con caratteristiche – appunto – di rango paraprimario o subprimario.

1.4. – Vi è allora che lo statuto del comune di Afragola, tanto nella versione rilevante pro tempore, anteriore alle modifiche apportate con deliberazione del commissario straordinario n. 75 dell’11.10.2005, quanto – giova dire – in quella successiva, non contempla (art. 32) la necessità di autorizzazione veruna per la resistenza nelle liti tributarie.

Donde, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di censura, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituiva (nè costituisce) atto necessario per la proposizione della (o per la resistenza alla) azione (o all’impugnazione).

2. – Col secondo motivo è dedotta “violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1”.

2.1. – Si sostiene che il comune di Afragola, nell’atto di appello, avrebbe dovuto indicare, nei termini di specificità richiesti dalla norma, le opportune argomentazioni dirette a contrastare la motivazione della sentenza di primo grado. La mancanza di motivi specifici in tal senso avrebbe dunque dovuto comportare l’inammissibilità del gravame.

2.2. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non contenendo la riproduzione del contenuto dell’atto di cui si discute.

Collide in ogni caso con la chiara evidenziazione, nel corpo dell’impugnata sentenza, della critica dal comune prospettata avverso la decisione di primo grado, in rapporto all’accertamento presupposto dalla cartella e alla commisurazione forfetaria della superficie tassabile finanche in presenza di contigua necessità di smaltimento di rifiuti speciali.

3. – Col terzo motivo, infine, si denunzia “violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997 ed art. 2697 c.c.”.

3.1. – La doglianza si incentra – in tal caso – sulla affermata illegittimità della pretesa tributaria laddove manchi la prova dell’effettività del servizio prestato dal comune per lo smaltimento di rifiuti speciali.

3.2. – Anche codesto motivo va peraltro ritenuto inammissibile, giacchè non intacca la ratio decidendi secondo la quale l’iscrizione a ruolo è avvenuta per un importo commisurato alla superficie tassabile , forfetariamente determinata in rapporto alla metratura a disposizione della società, così come stabilita nel propedeutico avviso di accertamento. Sulle cui risultanze impositive si è formato il giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione afferente.

4. – Per le esposte ragioni il ricorso è, in conclusione, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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