Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26165 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26165 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
MICALONE Giuseppe, DEL DIN Maria Caterina, SOPPELSA Carla,
CIRRONIS Maria Teresa, GUGLIELMI Giuseppe, CIBIEN Silvia, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del controricorso, dall’Avv. Silvia Manderino, con domicilio
eletto presso l’Avv. Giuseppe Piero Siviglia
dell’Elettronica, n. 20;

in

Roma, via

Data pubblicazione: 21/11/2013

- controricorrentí

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento, depositato
il 10 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con decreto pubblicato in data 10 luglio 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze a corrispondere ai ricorrenti
Giuseppe ~alone, Maria Cristina Del Din, Carla Soppelsa, Maria Teresa Cirronis, Giuseppe Guglielmi e Silvia Cibien
l’importo, ciascuno, di euro 4.900, con interessi dalla domanda al saldo, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Veneto e protrattosi dal l ° settembre 2000 al 18 novembre 2010;
che la Corte d’appello – esclusa l’improponibilità della
domanda per omessa presentazione della istanza di prelievo ha liquidato in favore di ciascun ricorrente l’importo di euro
700 per ogni anno di ritardo (tenuto conto della posta in gioco, e valutata questa anche con riferimento al fatto che si è

2

za del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

trattato di domanda svolta congiuntamente da una pluralità di
soggetti);
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello ha
proposto ricorso il Ministero, con atto notificato il 30 no-

che gli intimati hanno resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il motivo (violazione dell’art. 54, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008,
e del d.lgs. n. 104 del 2010) ci si duole che non sia stata
accolta l’eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda di equa riparazione a causa della mancata presentazione
dell’istanza di prelievo;
che – sostiene il Ministero ricorrente – per i giudizi iniziati prima ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore
del d.l. n. 112 del 2008, la presentazione dell’istanza di
prelievo costituisce, dal 25 giugno 2008, condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione e, dal 16 settembre
2010, e limitatamente al periodo compreso tra tale data e
quella, successiva, di presentazione dell’istanza di trattazione urgente, condizione di valutabilità e, quindi, di fondatezza della pretesa ex legge n. 89 del 2001;
che il motivo è in parte fondato;

3

vembre 2012, sulla base di un motivo;

che – considerato che nella specie, alla data del 16 settembre 2010, la causa era entrata nella fase decisoria, stante
la presentazione di memorie conclusive nel giugno 2010 – il
giudice a quo avrebbe dovuto, comunque, escludere la computa-

presentazione dell’istanza di prelievo: e ciò in applicazione
del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per
l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile
la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25
giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25
giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che,
avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di equa riparazione, deve
sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della
sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più
brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che
l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina
la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo
precedente al 25 giugno 2008 (Cass., Sez. V1-1, 13 aprile
2012, n. 5914);
che il decreto impugnato è cassato in relazione alla censura accolta;

4

bilità del periodo successivo al 25 giugno 2008 per la mancata

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento
impugnato emerge che la durata complessiva del giudizio ammi-

circa sette anni e nove mesi; detratto il termine ragionevole,
stimato in tre anni, la durata non ragionevole risulta essere
stata di circa quattro anni e nove mesi;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascun ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 700 per anno (non avendo il ricorrente
Ministero proposto censure su questo aspetto), e quindi in
complessivi euro 3.325, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
che – tenuto conto dell’esito del giudizio e del ridimensionamento del quantum riconosciuto a titolo di equa riparazione – ai ricorrenti compete il rimborso della metà delle
spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente nella
misura indicata in dispositivo, mentre le spese del giudizio
di cassazione vanno compensate;
che le spese del giudizio di merito devono essere distratte
in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI

5

moTrvI

nistrativo è stata (dal settembre 2000 al 25 giugno 2008) di

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,

cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel merito, con-

danna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento,
in favore di Giuseppe ~alone e delle altri parti istanti in-

interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna

il Ministero alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, con compensazione della restante parte, spese
che liquida, nell’intero, in euro 1.372,48, di cui euro 243,48
per esborsi, 323 per diritti e 806 per onorari, oltre alle
spese generali e agli accessori di legge,

disponendone la di-

strazione in favore dell’ Avv. Francesco N’asini; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

dicate in epigrafe, della somma di euro 3.325 ciascuno, oltre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA